Cassazione Penale, Sentenza n. 27224/2025 del 24/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente ha chiesto il rimedio risarcitorio ex art. 35-ter ord. pen. per violazioni dell'art. 3 CEDU riferite a un periodo di detenzione dal 6 marzo 1991 al 24 giugno 2011 e ha sostenuto che tale periodo dovrebbe essere assorbito nel titolo attualmente in espiazione; il Tribunale ha ritenuto invece che vi sia discontinuità tra il periodo oggetto della domanda e l'attuale esecuzione (iniziata il 22 gennaio 2014), per cui non è applicabile la decurtazione della pena e, inoltre, la richiesta di ristoro monetario è stata proposta oltre il termine semestrale di decadenza previsto dalla disciplina transitoria (art. 2, comma 1, d.l. n. 92/2014), essendo la domanda presentata nel 2020 rispetto a periodi di detenzione già terminati anteriormente al 28 giugno 2014.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato infondato. La Corte ha confermato che, in presenza di discontinuità temporale tra due fasi esecutive (periodo di detenzione terminato nel 2011 e successiva detenzione iniziata nel 2014 con provvedimento di cumulo che riguarda anche fatti successivi), non è esperibile il rimedio della riduzione della pena imputabile al titolo in corso. L'unico rimedio disponibile per il periodo già espiato sarebbe stato il ristoro monetario, ma la relativa domanda è stata proposta oltre il termine decadenziale di sei mesi (decorso dal 28/06/2014 per detenzioni concluse anteriormente), per cui è inammissibile. Rigetto del ricorso e conferma dell'ordinanza impugnata.
Norme richiamate
prevede i rimedi risarcitori per le violazioni dell'art. 3 CEDU: riduzione di pena di un giorno ogni dieci per periodi superiori a 15 giorni; indennizzo monetario di 8,00 euro per giorno se la detenzione non è computabile o inferiore a 15 giorni; azione monocratica al Tribunale civile entro sei mesi per periodi già terminati o non computabili
La norma distingue tra rimedio in natura (decurtazione della pena, applicabile solo se il periodo lesivo è imputabile all'esecuzione ancora in corso o unificata) e rimedio monetario (per periodi non computabili o già cessati), con termine di decadenza semestrale per le domande relative a detenzioni concluse
art. 3 CEDU
Parametro materiale della tutela: le restrizioni degradanti/inumane o trattamenti contrari all'art. 3 possono dare luogo ai rimedi di cui all'art. 35‑ter ord. pen. se sussistono i presupposti di legge
d.l. 26 giugno 2014, n. 92, art. 2, comma 1
disposizione transitoria che fissa il decorso del termine semestrale di decadenza a partire dall'entrata in vigore del decreto (28/06/2014) per le detenzioni cessate anteriormente
Per le detenzioni concluse prima dell'entrata in vigore del d.l. 92/2014 il termine di sei mesi per proporre la domanda monetaria decorre dal 28/06/2014; la mancata proposizione entro tale termine rende la domanda tardiva
art. 657, comma 1, cod. proc. pen.
"Il pubblico ministero, nel determinare la pena detentiva da eseguire, computa il periodo di custodia cautelare subita per lo stesso o per altro reato, anche se la custodia è ancora in corso"
Regola il computo della custodia cautelare nella determinazione della pena eseguibile e viene utilizzata per verificare quando esista un'unificazione giuridica dell'esecuzione che consente la continuità esecutiva
Massime di principio
- La riduzione della pena ex art. 35-ter è esperibile solo se il periodo degradante è imputabile alla stessa esecuzione in corso o a una esecuzione unificata senza soluzione di continuità; in presenza di discontinuità temporale il rimedio in natura non è consentito
- Per periodi già cessati o non computabili nella pena da espiare l'unico rimedio previsto dall'art. 35-ter, comma 3, è il ristoro monetario e la domanda deve essere proposta entro sei mesi dalla cessazione della detenzione o, per detenzioni anteriori al 28/06/2014, entro sei mesi dall'entrata in vigore del d.l. 92/2014
- Se la violazione ha riguardato meno di 15 giorni o la detenzione non è computabile, si applica l'indennizzo di €8,00 al giorno secondo il secondo comma dell'art. 35-ter
- È fondamentale verificare se esista un titolo esecutivo che abbia operato l'unificazione giuridica delle esecuzioni (es. cumulo che computa periodi precedenti): solo in questo caso può sussistere continuità utile per richiedere la decurtazione della pena
- Il calcolo dei termini di decadenza è rigoroso: la domanda tardiva è inammissibile; pertanto occorre agire prontamente (o, se si è fuori termine, valutare azioni alternative previste dalla legge)
- La presenza di fatti di reato commessi dopo l'inizio della successiva esecuzione o un provvedimento di cumulo che comprende fatti successivi è elemento che può indicare l'autonomia dell'esecuzione e precludere l'unificazione ai fini del rimedio in natura
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