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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 27224/2025 del 24/07/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente ha chiesto il rimedio risarcitorio ex art. 35-ter ord. pen. per violazioni dell'art. 3 CEDU riferite a un periodo di detenzione dal 6 marzo 1991 al 24 giugno 2011 e ha sostenuto che tale periodo dovrebbe essere assorbito nel titolo attualmente in espiazione; il Tribunale ha ritenuto invece che vi sia discontinuità tra il periodo oggetto della domanda e l'attuale esecuzione (iniziata il 22 gennaio 2014), per cui non è applicabile la decurtazione della pena e, inoltre, la richiesta di ristoro monetario è stata proposta oltre il termine semestrale di decadenza previsto dalla disciplina transitoria (art. 2, comma 1, d.l. n. 92/2014), essendo la domanda presentata nel 2020 rispetto a periodi di detenzione già terminati anteriormente al 28 giugno 2014.

La decisione

Il ricorso è stato dichiarato infondato. La Corte ha confermato che, in presenza di discontinuità temporale tra due fasi esecutive (periodo di detenzione terminato nel 2011 e successiva detenzione iniziata nel 2014 con provvedimento di cumulo che riguarda anche fatti successivi), non è esperibile il rimedio della riduzione della pena imputabile al titolo in corso. L'unico rimedio disponibile per il periodo già espiato sarebbe stato il ristoro monetario, ma la relativa domanda è stata proposta oltre il termine decadenziale di sei mesi (decorso dal 28/06/2014 per detenzioni concluse anteriormente), per cui è inammissibile. Rigetto del ricorso e conferma dell'ordinanza impugnata.

Norme richiamate

  • art. 35-ter ord. pen.

    prevede i rimedi risarcitori per le violazioni dell'art. 3 CEDU: riduzione di pena di un giorno ogni dieci per periodi superiori a 15 giorni; indennizzo monetario di 8,00 euro per giorno se la detenzione non è computabile o inferiore a 15 giorni; azione monocratica al Tribunale civile entro sei mesi per periodi già terminati o non computabili

    La norma distingue tra rimedio in natura (decurtazione della pena, applicabile solo se il periodo lesivo è imputabile all'esecuzione ancora in corso o unificata) e rimedio monetario (per periodi non computabili o già cessati), con termine di decadenza semestrale per le domande relative a detenzioni concluse

  • art. 3 CEDU

    Parametro materiale della tutela: le restrizioni degradanti/inumane o trattamenti contrari all'art. 3 possono dare luogo ai rimedi di cui all'art. 35‑ter ord. pen. se sussistono i presupposti di legge

  • d.l. 26 giugno 2014, n. 92, art. 2, comma 1

    disposizione transitoria che fissa il decorso del termine semestrale di decadenza a partire dall'entrata in vigore del decreto (28/06/2014) per le detenzioni cessate anteriormente

    Per le detenzioni concluse prima dell'entrata in vigore del d.l. 92/2014 il termine di sei mesi per proporre la domanda monetaria decorre dal 28/06/2014; la mancata proposizione entro tale termine rende la domanda tardiva

  • art. 657, comma 1, cod. proc. pen.

    "Il pubblico ministero, nel determinare la pena detentiva da eseguire, computa il periodo di custodia cautelare subita per lo stesso o per altro reato, anche se la custodia è ancora in corso"

    Regola il computo della custodia cautelare nella determinazione della pena eseguibile e viene utilizzata per verificare quando esista un'unificazione giuridica dell'esecuzione che consente la continuità esecutiva

Massime di principio

  • La riduzione della pena ex art. 35-ter è esperibile solo se il periodo degradante è imputabile alla stessa esecuzione in corso o a una esecuzione unificata senza soluzione di continuità; in presenza di discontinuità temporale il rimedio in natura non è consentito
  • Per periodi già cessati o non computabili nella pena da espiare l'unico rimedio previsto dall'art. 35-ter, comma 3, è il ristoro monetario e la domanda deve essere proposta entro sei mesi dalla cessazione della detenzione o, per detenzioni anteriori al 28/06/2014, entro sei mesi dall'entrata in vigore del d.l. 92/2014
  • Se la violazione ha riguardato meno di 15 giorni o la detenzione non è computabile, si applica l'indennizzo di €8,00 al giorno secondo il secondo comma dell'art. 35-ter
  • È fondamentale verificare se esista un titolo esecutivo che abbia operato l'unificazione giuridica delle esecuzioni (es. cumulo che computa periodi precedenti): solo in questo caso può sussistere continuità utile per richiedere la decurtazione della pena
  • Il calcolo dei termini di decadenza è rigoroso: la domanda tardiva è inammissibile; pertanto occorre agire prontamente (o, se si è fuori termine, valutare azioni alternative previste dalla legge)
  • La presenza di fatti di reato commessi dopo l'inizio della successiva esecuzione o un provvedimento di cumulo che comprende fatti successivi è elemento che può indicare l'autonomia dell'esecuzione e precludere l'unificazione ai fini del rimedio in natura

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