Cassazione Civile, Sentenza n. 6836/2020 del 11/03/2020
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
Il contribuente impugnava la cartella di pagamento relativa ai contributi consortili per l’anno 2007, riferiti a terreni di sua proprietà siti nei comuni di Fabrizia e Galatro. La Commissione tributaria provinciale di Reggio Calabria aveva accolto il ricorso; la Commissione tributaria regionale, con sentenza n. 151/2012 depositata il 31 dicembre 2012, aveva invece accolto l’appello del Consorzio, ritenendo che, ai sensi della legge regionale calabrese n. 11 del 2003, il contributo fosse dovuto per la mera inclusione dell’immobile nel comprensorio, indipendentemente dal beneficio fondiario e anche in assenza di un piano di classifica, e giudicando sufficiente la motivazione della cartella. Il contribuente ha proposto cinque motivi: 1) violazione dell’art. 860 c.c., del r.d. n. 215 del 1933 e della legge regionale n. 11 del 2003, sostenendo che il contributo deve essere correlato a un beneficio effettivo o potenziale per il fondo e contestando che basti la sua inclusione nel comprensorio; 2) violazione delle medesime norme per avere la CTR ritenuto non necessario il piano di classifica, deducendo che, in sua assenza e a fronte della contestazione, il Consorzio deve provare i benefici che giustificano la pretesa; 3) violazione dell’art. 2697 c.c. e delle regole sull’onere della prova, sostenendo che, se manca un piano di classifica regolarmente adottato e approvato, spetta al Consorzio dimostrare il beneficio; 4) omessa pronuncia o motivazione su una specifica doglianza relativa alle previsioni statutarie, secondo cui la contribuzione avrebbe dovuto essere correlata all’effettivo beneficio; 5) questione di legittimità costituzionale dell’art. 23 della legge regionale calabrese n. 11 del 2003. Nel corso del giudizio è intervenuta la sentenza della Corte costituzionale n. 188 del 2018, che ha dichiarato illegittima la disposizione regionale nella parte in cui prevedeva il contributo indipendentemente dal beneficio fondiario.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso, rilevando che la sentenza della CTR era incompatibile con la declaratoria di illegittimità costituzionale dell’art. 23, comma 1, lett. a), della legge regionale calabrese n. 11 del 2003, intervenuta durante il giudizio e applicabile al rapporto pendente. Il contributo consortile presuppone un beneficio fondiario concreto, anche nella forma della concreta fruibilità dell’attività di bonifica, e non è sufficiente un vantaggio meramente astratto o la semplice inclusione dell’immobile nel comprensorio. La Corte ha inoltre richiamato i criteri di riparto dell’onere della prova: se l’ente dimostra l’inclusione dell’immobile nel perimetro di contribuenza e la sua valutazione nel piano di classifica, e non vi è specifica contestazione, non occorre un’ulteriore prova del beneficio; in mancanza del perimetro o della valutazione nel piano, spetta invece al Consorzio provare la proprietà dell’immobile nel comprensorio e i concreti benefici derivanti dalle opere. Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Cassazione ha deciso nel merito accogliendo l’originario ricorso del contribuente contro la cartella. Le spese dell’intero procedimento sono state compensate in considerazione della sopravvenuta pronuncia della Corte costituzionale.
Norme richiamate
i proprietari dei beni entro il perimetro del comprensorio sono obbligati a contribuire nella spesa necessaria per l’esecuzione, la manutenzione e l’esercizio delle opere in ragione del beneficio che traggono dalla bonifica
Il contributo dei proprietari è giustificato dal beneficio che i beni ricavano dalla bonifica; non è sufficiente la sola collocazione dell’immobile nel comprensorio.
qualora l’ente impositore dimostri la comprensione dell’immobile nel perimetro di contribuenza e la relativa valutazione nell’ambito di un piano di classifica, grava sul contribuente l’onere di contestare la legittimità del provvedimento, ovvero il suo contenuto; in mancanza, invece di perimetro di contribuenza o in caso di mancata valutazione dell’immobile nel piano di classifica, grava sul consorzio l’onere di provare la qualità, in capo al contribuente, di proprietario di immobile sito nel comprensorio ed il conseguimento da parte del bene, a causa delle opera eseguite, di concreti benefici
Il riparto dell’onere probatorio dipende dalla presenza del perimetro di contribuenza e dalla valutazione dell’immobile nel piano di classifica: quando entrambi risultano dimostrati, il contribuente deve contestare la legittimità o il contenuto degli atti; altrimenti, il Consorzio deve provare la titolarità dell’immobile e i concreti benefici prodotti dalle opere.
art. 119 Cost.
essa non possa prescindere dalla sussistenza del beneficio derivante agli immobili compresi nel perimetro di contribuenza, beneficio consistente non solo nella fruizione, ma anche nella fruibilità, comunque concreta e non già meramente astratta, dell’attività di bonifica
La legittimità del contributo consortile richiede un beneficio fondiario concreto, che può consistere anche nella concreta fruibilità dell’attività di bonifica, ma non in un vantaggio meramente astratto.
art. 53 Cost.
in ragione del miglioramento che deriva all’immobile del consorziato, assicura la capacità contributiva che giustifica l’imposizione in relazione all’art. 53 Cost.
Il miglioramento fondiario derivante dall’attività di bonifica costituisce la capacità contributiva che giustifica l’imposizione del contributo.
art. 23, comma 1, lett. a), L.R. Calabria 23 luglio 2003, n. 11
Il Giudice delle leggi ha, infatti, dichiarato l’illegittimità costituzionale della L.R. Calabria 23 luglio 2003, n. 11, art. 23, comma 1, lett. a), nel testo che sarebbe stato applicabile, ratione temporis, alla presente controversia, nella parte in cui prevede che il contributo consortile di bonifica, quanto alle spese afferenti al conseguimento dei fini istituzionali dei Consorzi, è dovuto “indipendentemente dal beneficio fondiario” invece che “in presenza del beneficio”
La disposizione regionale non può fondare il contributo indipendentemente dal beneficio fondiario; per le spese istituzionali dei Consorzi il contributo è dovuto in presenza del beneficio.
Massime di principio
- Il contributo consortile di bonifica presuppone un beneficio fondiario concreto per l’immobile, che può consistere nella fruizione o nella concreta fruibilità delle opere e dell’attività di bonifica; la mera inclusione dell’immobile nel comprensorio e un vantaggio solo astratto non bastano.
- Se il Consorzio prova che l’immobile è incluso nel perimetro di contribuenza ed è stato valutato nel piano di classifica, in assenza di specifica contestazione non è gravato da ulteriore prova del beneficio; il contribuente deve contestare la legittimità o il contenuto del provvedimento.
- Se manca il perimetro di contribuenza o l’immobile non è valutato nel piano di classifica, spetta al Consorzio provare che il contribuente è proprietario di un immobile compreso nel comprensorio e che le opere hanno procurato al fondo concreti benefici. Il catasto consortile, avendo finalità meramente repertoriali, non sostituisce tale prova.
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