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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 4485/2022 del 09/02/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnavano l'ordinanza che confermava la custodia cautelare in carcere per reati di detenzione e spaccio di stupefacenti. Deducevano due motivi: (1) errata determinazione della competenza territoriale ex art. 8 c.3 c.p.p., perché dal verbale di arresto risulterebbe che la detenzione era iniziata nel Comune di Torino e si sarebbe conclusa a Venaria Reale (Ivrea), sicché la competenza avrebbe dovuto spettare al tribunale di Torino; (2) violazione dell'art. 73 c.5 DPR 309/90: il tribunale non avrebbe correttamente valutato gli indici per escludere la configurabilità della fattispecie aggravata (esame del dato quantitativo, conteggio delle dosi a decine, esistenza di clientela abituale, organizzazione complessa, incassi ingenti, controllo di una piazza di spaccio).

La decisione

La Corte ha rigettato i ricorsi. Sul primo motivo la Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile: in assenza di dati oggettivi sul luogo di acquisto della sostanza e di riscontri alle dichiarazioni degli indagati, la competenza territoriale è correttamente determinata dal luogo in cui l'imputato è stato sorpreso in possesso dello stupefacente, non da dichiarazioni reticenti e non verificate. Sul secondo motivo la Corte ha ritenuto infondata la censura: il tribunale ha valutato compiutamente tutti gli indici previsti dall'art. 73 c.5 DPR 309/90, rilevando elementi riconducibili a modalità organizzate (tra cui l'uso multiplo del medesimo cellulare da parte di più trafficanti per eludere l'identificazione), sicché è corretta la qualificazione negativa rispetto alla lieve entità. I ricorrenti sono condannati al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 8 cod. proc. pen.

    La competenza territoriale, nella materia degli stupefacenti, può essere determinata dal luogo in cui l'imputato è stato sorpreso in possesso della sostanza; dichiarazioni non corroborate sull'eventuale luogo di acquisto non spostano la competenza se prive di riscontri oggettivi

  • art. 73 DPR 309/90, comma 1

    Norma richiamata in relazione alla materia di detenzione e cessione di sostanze stupefacenti; citata nel contesto dei reati contestati

  • art. 73 DPR 309/90, comma 5

    La verifica della "lieve entità" ex comma 5 richiede una valutazione complessiva e contestuale di tutti gli indici sintomatici elencati dalla norma; anche una singola circostanza significativa può essere ostativa alla qualificazione di lieve entità se, nella valutazione complessiva, prevale il carattere organizzato o professionale della condotta

  • Giurisprudenza di riferimento (Sez. 7, n. 2851 del 19/10/2017)

    Principio secondo cui la determinazione della competenza per territorio è immune da censure quando si fonda sul luogo in cui l'imputato è stato sorpreso in possesso della sostanza, in presenza di dichiarazioni inaffidabili dell'imputato

  • Sezioni Unite, n. 51063 del 27/09/2018

    Chiarisce che la valutazione ex art. 73 c.5 deve essere complessiva, selezionando e ponderando tutti gli indici previsti; sottolinea che anche un solo elemento può escludere la lieve entità se non neutralizzato dagli altri indici

Massime di principio

  • La competenza territoriale per reati di detenzione/spaccio di stupefacenti si fonda normalmente sul luogo in cui l'imputato è stato sorpreso in possesso della sostanza; affermazioni dell'imputato sul luogo di acquisto richiedono riscontri oggettivi per spostare la competenza
  • Per invocare l'applicabilità della fattispecie di "lieve entità" ex art. 73 c.5 DPR 309/90 è necessario produrre elementi che, nella valutazione complessiva, escludano indici di professionalità o organizzazione (assenza di conteggi a decine, assenza di clientela abituale, assenza di modalità organizzate e strumenti tipici dello spaccio)
  • La valutazione sulla lieve entità è globale: il giudice seleziona e pesa tutti gli indici sintomatici; una singola circostanza significativa può precludere la qualificazione di lieve entità anche se altri indici sono deboli
  • Dichiarazioni reticenti o non corroborate dell'indagato hanno scarso valore probatorio; per contestare proficuamente elementi di fatto (es. luogo di acquisto, inesistenza di organizzazione) è necessaria documentazione o riscontri oggettivi
  • Indicatori di organizzazione (es. uso coordinato di telefoni per eludere identificazioni, più soggetti con ruoli distinti, modalità ripetute di cessione, quantità coerenti con la vendita al dettaglio) sono elementi che favoriscono la qualificazione come reato non di lieve entità

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