Cassazione Penale, Ordinanza n. 31708/2026 del 21/08/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso perché manifestamente infondato. La deduzione relativa alla prescrizione è stata ritenuta priva di fondamento, poiché alla data della sentenza d'appello il termine prescrizionale non era ancora decorso, anche considerando le sospensioni maturate per i rinvii delle udienze. Dall'inammissibilità sono conseguite le statuizioni previste dall'art. 616 c.p.p.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza d'appello del 20 maggio 2025, deducendo l'intervenuta prescrizione dei reati contestati, tutti commessi il 7 settembre 2016. La Corte ha rilevato che i reati erano soggetti a un termine ordinario e intermedio di prescrizione di sei anni e a un termine finale, in caso di interruzioni, di sette anni e sei mesi. Poiché la sentenza di primo grado era stata pronunciata il 2 ottobre 2019, la prescrizione intermedia doveva essere esclusa. Inoltre, il termine previsto dall'art. 161, comma 2, c.p. non era maturato alla data della sentenza d'appello, tenuto conto dei periodi di sospensione conseguenti ai rinvii delle udienze, protrattisi senza soluzione di continuità dal 24 maggio 2017 al 2 ottobre 2019, per complessivi due anni, quattro mesi e otto giorni. La Corte ha quindi individuato nel 15 luglio 2026 la data di maturazione della prescrizione.
Norme richiamate
termine di prescrizione ordinario e intermedio di sei anni
La Corte considera applicabile ai reati contestati un termine ordinario e intermedio di prescrizione pari a sei anni.
termine finale, in caso di interruzioni, di sette anni e sei mesi
La Corte applica il termine massimo conseguente agli atti interruttivi, computando altresì i periodi di sospensione della prescrizione.
periodi di sospensione maturati in conseguenza dei rinvii di udienza
I periodi di sospensione derivanti dai rinvii delle udienze, inclusi quelli dovuti a richieste della difesa non legate a impedimenti e all'astensione dalle udienze, sono computati ai fini dello spostamento della data di maturazione della prescrizione.
all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce previste
La dichiarazione di inammissibilità comporta le conseguenze processuali previste dalla norma.
Massime di principio
- Quando la prescrizione ordinaria o intermedia non è maturata alla data della sentenza impugnata, il ricorso per cassazione che deduca esclusivamente l'intervenuta prescrizione è manifestamente infondato e può essere dichiarato inammissibile.
- Nel calcolo del termine di prescrizione devono essere computati i periodi di sospensione conseguenti ai rinvii delle udienze, anche quando i rinvii siano stati determinati da richieste della difesa non connesse a impedimenti e da astensione dalle udienze, se tali periodi risultano dagli atti e si sono protratti senza soluzione di continuità.
- La data di maturazione della prescrizione deve essere determinata considerando congiuntamente il termine applicabile, gli eventuali atti interruttivi e i periodi di sospensione maturati nel procedimento.
- La dichiarazione di inammissibilità del ricorso per manifesta infondatezza comporta le conseguenze previste dall'art. 616 c.p.p.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 21 ago 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 31681/2026 del 21/08/2026
- ordinanza_penale · 21 ago 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 31686/2026 del 21/08/2026
- ordinanza_penale · 21 ago 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 31690/2026 del 21/08/2026
- ordinanza_penale · 21 ago 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 31691/2026 del 21/08/2026
- ordinanza_penale · 21 ago 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 31692/2026 del 21/08/2026
- ordinanza_penale · 21 ago 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 31696/2026 del 21/08/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →