Cassazione Penale, Ordinanza n. 26941/2025 del 23/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, confermando la condanna già pronunciata nei gradi di merito per il reato di emissione di fatture per operazioni inesistenti. Ha inoltre condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ricorreva per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la condanna pronunciata dal Tribunale per emissione di fatture per operazioni soggettivamente inesistenti. I motivi erano tre: (1) vizio di motivazione sulla falsità di alcune fatture, sostenendo che le prestazioni fatturate sarebbero state realmente eseguite dalla società Miralog in forza di un contratto di subvezione tra la ditta individuale dell'imputato e tale società, della quale egli era amministratore; (2) vizio di motivazione sul dolo specifico, deducendo che la Corte territoriale non avrebbe considerato l'archiviazione della posizione del legale rappresentante della società destinataria delle fatture e avrebbe omesso ogni riferimento al recupero IVA nei confronti dell'imputato; (3) nullità della sentenza per avere affermato la responsabilità penale in assenza di prova dell'elemento oggettivo e soggettivo del reato. La Corte di cassazione ha ritenuto che le doglianze mirassero in realtà a una rivalutazione del fatto e della prova, attività preclusa in sede di legittimità quando la motivazione di merito sia congrua e non manifestamente illogica. Ha rilevato che la Corte d'appello aveva accertato in modo non confutabile che le attività di trasporto erano state eseguite da soggetto diverso da quello indicato nelle fatture, senza che assumesse rilievo il dedotto contratto di subvezione; inoltre, aveva valorizzato la mancata iscrizione al VIES sia della società utilizzatrice delle fatture sia della società esecutrice della prestazione. Quanto all'elemento soggettivo, è stato richiamato il principio per cui il dolo specifico del delitto sussiste quando l'emittente, pur perseguendo un proprio interesse, agisca nella consapevolezza che il destinatario utilizzerà le fatture per evadere le imposte. Su tali basi, la Corte ha ritenuto corretta la motivazione di merito anche quanto alla consapevolezza dell'imputato, desunta dalle sue dichiarazioni e da quelle del legale rappresentante della società destinataria.
Norme richiamate
Integra il delitto l'emissione di fatture relative a operazioni inesistenti al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi e sul valore aggiunto; la Corte richiama il dolo specifico come consapevolezza dell'utilizzo evasivo da parte del destinatario.
È il decreto in materia di reati tributari che disciplina la fattispecie contestata.
Massime di principio
- In sede di legittimità non sono deducibili censure che si risolvano in una diversa lettura del compendio probatorio o in una rivalutazione del fatto, quando la decisione di merito sia sorretta da motivazione congrua, esauriente e logicamente coerente.
- Nel delitto di emissione di fatture per operazioni inesistenti, la falsità soggettiva delle fatture può essere desunta dall'accertamento che la prestazione sia stata resa da soggetto diverso da quello indicato nel documento, indipendentemente dall'allegazione di rapporti contrattuali interni tra gli operatori.
- La mancata iscrizione al VIES dei soggetti coinvolti può essere valorizzata come dato sintomatico dell'impossibilità di avvalersi del regime di esenzione IVA intraunionale.
- Il dolo specifico richiesto per l'emissione di fatture per operazioni inesistenti sussiste quando l'emittente, anche perseguendo un proprio interesse commerciale, agisca consapevole che il destinatario utilizzerà le fatture per evadere le imposte.
- La responsabilità dell'emittente può essere affermata sulla base di un compendio di elementi dichiarativi e indiziari che dimostrino la consapevolezza del fine evasivo del destinatario.
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