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Cassazione Civile, Ordinanza n. 35394/2022 del 01/12/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (coerede)

La controversia

La controversia nasce da un giudizio di divisione della comunione ereditaria apertasi alla morte del padre. In primo grado era stata accolta la domanda di divisione proposta da una coerede, con assegnazione dei beni ai condividenti. La convenuta aveva cercato di far valere, rispetto ad alcuni beni compresi nella massa, un acquisto per usucapione, sostenendo che tali beni dovessero essere esclusi dalla comunione. La Corte di appello ha qualificato tale allegazione come domanda riconvenzionale di usucapione e l'ha ritenuta inammissibile perché proposta tardivamente, in violazione del termine per le domande riconvenzionali di cui all'art. 167 c.p.c.; ha inoltre escluso che la deduzione svolta in un precedente procedimento cautelare potesse valere nel giudizio di merito. Con il ricorso per cassazione sono stati dedotti: 1) violazione degli artt. 34, 36, 167 c.p.c. e 2697 c.c., per non avere considerato come tempestivamente proposta l'eccezione di usucapione asseritamente contenuta nella memoria depositata nel procedimento cautelare; 2) violazione degli artt. 34, 36, 112, 167 c.p.c. e 2697 c.c., per omessa pronuncia sull'eccezione di usucapione proposta in appello, ritenuta dalla ricorrente ammissibile perché non costituente ius novorum; 3) e 4) conseguenti censure sulle spese di lite e sul raddoppio del contributo unificato. È stata inoltre richiesta la sospensione del giudizio di cassazione in attesa dell'esito di un separato giudizio promosso nel 2020 per l'accertamento dell'usucapione dei medesimi beni.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo, affermando che le difese svolte in un procedimento cautelare autonomo non si trasfondono automaticamente nel successivo giudizio di merito, nel quale devono essere integralmente e tempestivamente riproposte secondo le forme e i termini propri; nel caso concreto, la convenuta avrebbe dovuto formulare la domanda/eccezione di usucapione nella comparsa di risposta nel giudizio di divisione. Ha dichiarato inammissibile il secondo motivo, osservando che la Corte territoriale non aveva omesso di pronunciare sul merito dell'usucapione, ma aveva ritenuto la domanda inammissibile per tardività; inoltre, una volta dichiarata inammissibile la domanda, la questione non poteva riespandersi come eccezione, anche perché l'usucapione non è eccezione rilevabile d'ufficio e in appello opera il divieto di nuove eccezioni ex art. 345, comma 2, c.p.c. I motivi sulle spese e sul contributo unificato sono stati assorbiti dal rigetto dei primi due. La richiesta di sospensione del giudizio è stata dichiarata inammissibile, perché tra i due giudizi non vi era pregiudizialità e la riproposizione della medesima domanda in altro processo è stata letta come abuso del processo. Sono state poste a carico della ricorrente le spese del giudizio di legittimità e il raddoppio del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 167 c.p.c.

    Le domande riconvenzionali e le eccezioni del convenuto devono essere proposte tempestivamente nella comparsa di risposta; la loro tardiva formulazione comporta inammissibilità.

  • art. 34 c.p.c.

    È richiamato nel quadro delle questioni relative alla qualificazione della domanda/eccezione proposta nel giudizio.

  • art. 36 c.p.c.

    È richiamato insieme alle altre norme processuali invocate dalla ricorrente, senza una specifica autonoma ratio decisoria nel testo.

  • art. 112 c.p.c.

    È evocato come parametro del preteso omesso esame/omessa pronuncia, ma la Corte esclude la censura perché la domanda era stata dichiarata inammissibile.

  • art. 345, comma 2, c.p.c.

    In appello non possono essere proposte nuove eccezioni non rilevabili d'ufficio; l'eccezione di usucapione, non rilevabile d'ufficio, è quindi preclusa.

  • art. 2697 c.c.

    È richiamato nei motivi di ricorso, ma la Corte non fonda la decisione su un diverso riparto dell'onere probatorio; il punto decisivo è la tardività della proposizione.

Massime di principio

  • Le difese svolte nel procedimento cautelare non si trasmettono automaticamente al giudizio di merito: nel processo di cognizione devono essere riproposte in modo espresso e secondo le forme e i termini propri del giudizio instaurato.
  • Quando il convenuto intenda far valere l'usucapione in un giudizio di divisione o comunque in un giudizio ordinario, la relativa domanda riconvenzionale deve essere proposta tempestivamente con la comparsa di risposta; se proposta oltre il termine stabilito, è inammissibile.
  • La qualificazione di una domanda come inammissibile per tardività assorbe le ulteriori questioni di merito sulla pretesa sostanziale, che non possono rivivere in appello sotto forma di eccezione se precluse dal divieto di nuove eccezioni.
  • L'eccezione di usucapione non essendo rilevabile d'ufficio non può essere introdotta per la prima volta in appello.
  • La riproposizione in un diverso giudizio della medesima domanda sostanziale, al solo fine di paralizzare il giudicato o il processo in corso, può integrare abuso del processo.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniProveDivisione ereditariaPossesso
RamiProcesso civileSuccessioniDiritti reali
SottomaterieAppelloRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicatoAbuso del diritto

Testo integrale

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