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Cassazione Penale, Ordinanza n. 05185/2026 del 09/02/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato aveva riportato in appello la conferma della condanna per omesso versamento di IVA. In cassazione ha dedotto tre censure: 1) vizio di motivazione sull'elemento soggettivo, sostenendo che la dichiarazione IVA era stata presentata prima dell'assunzione dell'incarico amministrativo; 2) violazione di legge e vizio di motivazione per avere la sentenza ritenuto sussistente il reato pur in presenza di una grave crisi di liquidità della società, che avrebbe reso impossibile il pagamento dell'imposta e sarebbe stata documentata anche dalla messa in liquidazione, dal fallimento e dalla incapienza dei conti; 3) vizio di motivazione sul diniego delle attenuanti generiche. La difesa ha inoltre depositato memoria contestando l'assegnazione del ricorso alla Settima Sezione e insistendo per l'accoglimento.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto generico il primo motivo perché, trattandosi di reato a dolo generico, rileva che alla scadenza del termine l'imputato fosse l'unico soggetto obbligato al versamento e non abbia pagato neppure nei mesi successivi; inoltre non era stata allegata la mancanza dei doverosi controlli contabili. Ha dichiarato inammissibile anche il secondo motivo: pur richiamando la nuova causa di non punibilità dell'art. 13, comma 3-bis, d.lgs. 74/2000 e affermandone la retroattività, la Corte ha precisato che grava sull'imputato un preciso onere di allegazione e prova non solo della crisi non transitoria e non imputabile, ma anche della non esperibilità di misure idonee a superarla; nel caso concreto mancavano deduzioni su tale profilo, con conseguente genericità della doglianza. Il terzo motivo è stato ritenuto manifestamente infondato perché il diniego delle attenuanti generiche era sorretto da motivazione sufficiente, fondata sulla gravità del fatto, sull'entità del danno erariale e sull'assenza di condotte successive orientate a reperire risorse per adempiere. Alla declaratoria di inammissibilità è conseguita la condanna al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 10-ter d.lgs. 74/2000

    Integra il delitto di omesso versamento di IVA; la Corte lo qualifica come reato punito a titolo di dolo generico e valorizza la posizione dell'amministratore alla scadenza del termine di pagamento.

  • art. 13, comma 3-bis, d.lgs. 74/2000

    i reati di cui agli articoli 10-bis e 10-ter non sono punibili se il fatto dipende da cause non imputabili all'autore sopravvenute, rispettivamente, all'effettuazione delle ritenute o all'incasso dell'imposta sul valore aggiunto. Ai fini di cui al primo periodo, il giudice tiene conto della crisi non transitoria di liquidità dell'autore dovuta alla inesigibilità dei crediti per accertata insolvenza o sovraindebitamento di terzi o al mancato pagamento di crediti certi ed esigibili da parte di amministrazioni pubbliche e della non esperibilità di azioni idonee al superamento della crisi

    La causa di non punibilità opera anche retroattivamente perché più favorevole, ma richiede che l'imputato alleghi e provi la non imputabilità della crisi, la sua non transitorietà e l'impossibilità di superarla con misure idonee.

  • art. 45 c.p.

    Richiamato dalla difesa per sostenere l'esclusione della punibilità in presenza di forza maggiore/impossibilità non imputabile; la Corte non ne accoglie la prospettazione in assenza di prova specifica.

  • art. 42 c.p.

    Richiamato dalla difesa per contestare il profilo soggettivo del reato.

  • art. 43 c.p.

    Richiamato dalla difesa per contestare il dolo; la Corte ribadisce che il reato è a dolo generico.

  • art. 27 Cost.

    Richiamato dalla difesa come parametro costituzionale per negare responsabilità in assenza di elemento psicologico.

  • art. 62-bis c.p.

    Le attenuanti generiche richiedono elementi positivi di valutazione; il giudice può motivarne il diniego richiamando la gravità del fatto e l'assenza di segnali favorevoli.

  • art. 133 c.p.

    È il parametro di riferimento per la valutazione discrezionale della pena e delle attenuanti generiche; il giudice non deve esaminare analiticamente ogni deduzione difensiva.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di inammissibilità del ricorso, comporta la condanna al pagamento delle spese processuali.

Massime di principio

  • Nel reato di omesso versamento di IVA, la circostanza che la dichiarazione sia stata presentata prima dell'assunzione della carica non esclude la responsabilità se, alla scadenza del termine di pagamento, l'imputato era il soggetto obbligato e non ha adempiuto.
  • La crisi di liquidità può escludere la punibilità solo se è non transitoria, non imputabile all'autore e non superabile con misure idonee; l'imputato ha uno specifico onere di allegare e provare anche l'impossibilità di fronteggiare la crisi tramite tutte le iniziative ragionevolmente esigibili.
  • La nuova causa di non punibilità dell'art. 13, comma 3-bis, d.lgs. 74/2000 è applicabile retroattivamente in quanto più favorevole, ma non opera in modo automatico e richiede una dimostrazione concreta dei presupposti normativi.
  • L'onere difensivo non si esaurisce nell'allegare la difficoltà economica dell'impresa: occorre indicare gli elementi specifici che provano la non imputabilità della crisi e l'assenza di strumenti utili a evitarne gli effetti.
  • Il diniego delle attenuanti generiche è legittimo quando il giudice richiami elementi negativi significativi, come la gravità del fatto e l'entità del danno, senza dover confutare analiticamente ogni argomento difensivo.
  • Le attenuanti generiche non costituiscono un diritto dell'imputato: la loro concessione presuppone elementi positivi di meritevolezza, non la sola assenza di precedenti penali.

Come è indicizzato

MaterieOmesso versamentoImpugnazioniPena e commisurazioneCause di non punibilitàElemento soggettivo
RamiReati tributariProcesso penaleParte generale
IstitutiPrescrizione del reato

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