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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 31708/2024 del 02/08/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Richiesta di rimessione del processo per presunta mancanza di imparzialità dell'ufficio della Procura di Rieti e del giudice locale. De Paola è imputato per diffamazione pluriaggravata a mezzo manifesti nei confronti di Petrangeli Simone; lamenta che la Procura di Rieti avrebbe mostrato ostilità nei suoi confronti perché nei manifesti erano rivolte anche accuse all'ufficio di Procura (omissione di procedere per appropriazione indebita). Il procedimento era stato trasmesso al Tribunale di Perugia ai sensi dell'art. 11 c.p.p., che però si era dichiarato incompetente; tornato a Rieti, la Procura ha comunque chiesto il decreto penale con contestazione dell'aggravante di offesa a corpo giudiziario. De Paola ha quindi chiesto il trasferimento del processo ad altra sede per grave situazione locale e legittimo sospetto di parzialità.

La decisione

La richiesta di rimessione è stata dichiarata inammissibile. La Corte ha richiamato il principio secondo cui la rimessione è mezzo eccezionale e richiede una grave situazione locale: deve essere esterna alla dialettica processuale, concreta, effettiva, di incontrovertibile attualità e tale da non poter essere superata se non con il trasferimento del processo. Nel caso concreto le prospettazioni del ricorrente sono state ritenute meramente assertive e apodittiche, fondate su timori e illazioni anziché su fatti oggettivi. Inoltre la Corte ha ricordato che i motivi di legittimo sospetto devono riguardare l'ufficio giudiziario nel suo complesso e non singoli magistrati (per questi ultimi sussistono gli istituti della ricusazione e dell'astensione). Pertanto non sussistono i presupposti per la rimessione. Non è stata disposta condanna alle spese processuali per il ricorrente, seguendo l'orientamento secondo cui l'art. 48, comma 6, c.p.p. non prevede tale condanna e la richiesta di rimessione non è mezzo di impugnazione.

Norme richiamate

  • art. 11 c.p.p.

    Usato come base per la trasmissione degli atti al Tribunale di Perugia; nel contesto è richiamato come norma che ha determinato la traslazione degli atti a causa di questioni di competenza territoriale.

  • art. 595 c.p. comma 4

    Riferimento all'aggravante della diffamazione quando arrecata ad un corpo giudiziario; la Procura ha contestato tale aggravante e la Corte ha ritenuto che la configurabilità di detta aggravante possa essere contestata nel processo, ma non giustifica di per sé la rimessione.

  • art. 48 c.p.p. comma 6

    Ricordato in relazione alle spese processuali: la Corte ha ritenuto che non sussista obbligo di condannare l'istante al pagamento delle spese in caso di inammissibilità della richiesta di rimessione, aderendo all'orientamento che l'articolo non prevede tale condanna.

  • art. 616 c.p.p.

    Riferito per esclusione: la Corte ha ritenuto che l'art. 616 c.p.p. non trovi applicazione alla fattispecie ai fini della condanna alle spese per la richiesta di rimessione, posto che la rimessione non è un mezzo di impugnazione.

  • Giurisprudenza consolidata della Corte di Cassazione (es. Sez. U. n. 13687/2003, Sez. 6 n. 29413/2018, Sez. 1 n. 52976/2014, Sez. 6 n. 11499/2013, Sez. 6 n. 13419/2019)

    Richiamata per stabilire i criteri rigorosi di ammissibilità della rimessione: la grave situazione locale deve essere esterna alla dialettica processuale, concreta, effettiva, di incontrovertibile attualità e non superabile se non con il trasferimento; i sospetti legittimi devono investire l'ufficio giudiziario nel suo complesso e non singoli magistrati.

Massime di principio

  • La richiesta di rimessione del processo ad altra sede è eccezionale: serve dimostrare una grave situazione locale concreta, esterna alla normale dialettica processuale e di incontrovertibile attualità.
  • Non sono sufficienti timori, illazioni o sospetti non supportati da fatti oggettivi: il richiedente deve fornire elementi probatori chiari del pregiudizio all'imparzialità dell'ufficio giudiziario.
  • Se il sospetto riguarda singoli magistrati (o singole condotte), i rimedi appropriati sono la ricusazione o l'astensione; la rimessione è giustificabile solo quando il problema investe l'ufficio giudiziario nel suo complesso.
  • La contestazione di specifiche qualifiche dell'illecito (es. aggravanti) da parte dell'accusa, anche se discussa, non vale di per sé a dimostrare una grave situazione locale o mancanza di imparzialità.
  • In caso di inammissibilità della richiesta di rimessione, la Cassazione tende a non irrogare la condanna alle spese processuali per il richiedente, atteso che la richiesta non è un mezzo di impugnazione disciplinato dall'art. 616 c.p.p. e l'art. 48 c.p.p. comma 6 non prevede tale condanna.

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