Cassazione Penale, Sentenza n. 10079/2025 del 13/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Benevento che, in sede predibattimentale nel procedimento a carico di Scarpa per il reato di cui all'art. 348 c.p., non ha ammesso la costituzione di parte civile della ricorrente a motivo del pregresso esercizio dell'azione risarcitoria in sede civile. La ricorrente deduceva abnormità funzionale del provvedimento sostenendo che l'art. 75 c.p.p. consente il trasferimento dell'azione civile in sede penale fintanto che non sia stata pronunciata sentenza di merito in sede civile, e che il diniego non era giustificato.
La decisione
Il ricorso per cassazione è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto che l'ordinanza impugnata non sia abnorme: non sussiste abnormità strutturale poiché il Tribunale ha esercitato un potere previsto dagli artt. 78-81 c.p.p.; non sussiste abnormità funzionale perché, sebbene la decisione possa essere illegittima sotto il profilo dell'applicazione dell'art. 75 c.p.p., non ha determinato una stasi processuale irreparabile né ha eliminato rimedi alternativi (l'azione risarcitoria rimane pendente in sede civile e la ricorrente non ha prospettato un danno ulteriore oltre la mancata ammissione). La Corte ha inoltre precisato che il trasferimento dell'azione civile ai sensi dell'art. 75 c.p.p. è fatto materiale rilevabile in base all'identità di "personae", "petitum" e "causa petendi" e non richiede un atto formale. Per questi motivi il ricorso è stato dichiarato inammissibile e la ricorrente condannata alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Il trasferimento dell'azione civile nel processo penale opera quando sussista identità di "personae", "petitum" e "causa petendi"; il trasferimento è fatto di fatto rilevabile d'ufficio e non richiede una formale dichiarazione della parte.
Attribuiscono al giudice i poteri relativi all'ammissione o esclusione delle parti civili; il Tribunale ha pertanto il potere di non ammettere la costituzione di parte civile.
art. 80, comma 5, cod. proc. pen.
Prevede la possibilità, in assenza di disciplina specifica per l'udienza predibattimentale, che la richiesta di costituzione di parte civile possa essere reiterata dinanzi al giudice del dibattimento.
Norma sostanziale del reato contestato al convenuto, rilevante perché consente alla persona offesa di chiedere il risarcimento del danno nel processo penale.
d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 (modifica art. 79 c.p.p.)
Riforma citata per distinguere l'applicabilità temporale della nuova disciplina; la Corte richiama la transitoria (art. 85-bis) per casi con udienza preliminare in corso al 30/12/2022.
Disposizione transitoria che determina l'applicabilità della novella dell'art. 79 c.p.p. ai processi con udienza preliminare in corso alla data indicata.
Corte cost. n. 186 del 2000
Richiamata in relazione alla possibilità di irrogare sanzioni pecuniarie per ricorsi infondati; utile a giustificare la condanna della ricorrente al pagamento in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- La non ammissione della costituzione di parte civile in udienza predibattimentale non è impugnabile con ricorso per cassazione se non quando il provvedimento sia "abnorme" e produca una stasi processuale irreparabile priva di rimedi ordinari.
- Il trasferimento dell'azione civile ai sensi dell'art. 75 c.p.p. è un fatto materiale valutabile in base all'identità di "personae", "petitum" e "causa petendi" e non richiede necessariamente un atto formale della parte.
- Per ottenere la ricorribilità per abnormità funzionale occorre dimostrare che il provvedimento ha effetti tali da impedire definitivamente l'esercizio del diritto (assenza di rimedi alternativi o stasi irreversibile), e non una mera illegittimità.
- La permanenza di un'azione civile pendente rappresenta un rimedio alternativo che riduce la probabilità di qualificare come abnorme il diniego di ammissione della costituzione di parte civile nel processo penale.
- In casi analoghi è consigliabile documentare: (a) l'avvenuto trasferimento concreto dell'azione civile o la sua identità con l'azione penale; (b) eventuali pregiudizi concreti e irreparabili derivanti dall'esclusione; (c) l'assenza di rimedi ordinari utili per ottenere tutela.
- Se la richiesta è stata respinta in fase predibattimentale, valutare la reiterazione della istanza in dibattimento ai sensi dell'art. 80 c.p.p. o il proseguimento della domanda in sede civile, ove ciò preservi il diritto al risarcimento.
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