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Sentenza

Sentenza del 09/03/2015 n. 701 - Comm. Trib. Prov. Bari

Riscossione - Cartella dipagamento - Notifica dell'atto presupposto - Difetto di motivazione - Non sussiste.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha contestato la cartella esattoriale sostenendo che fosse priva di adeguata motivazione, in particolare perché non indicava l'applicazione del principio del favor rei in materia di sanzioni. La contestazione è stata ritenuta infondata poiché la cartella non costituiva il primo e unico atto della pretesa tributaria: era stata preceduta dalla notifica di un atto impositivo, conosciuto e autonomamente impugnato dal contribuente, nel quale erano già riportati gli elementi necessari a comprendere la pretesa.

La decisione

La cartella non è stata annullata per difetto di motivazione. Gli elementi motivazionali contenuti nell'atto impositivo presupposto possono integrare la motivazione della successiva cartella quando tale atto sia stato regolarmente notificato e sia stato conosciuto dal contribuente. In particolare, l'omessa indicazione nella cartella del principio del favor rei non determina autonomamente l'invalidità dell'atto se tale questione e i relativi elementi risultano dall'atto presupposto.

Norme richiamate

  • Principio del favor rei in materia sanzionatoria tributaria

    La mancata indicazione nella cartella del favor rei non comporta di per sé l'annullamento quando il tema è già desumibile dall'atto impositivo presupposto, regolarmente notificato e autonomamente impugnabile.

  • Obbligo di motivazione degli atti tributari

    La motivazione della cartella può essere valutata insieme al contenuto dell'atto presupposto, purché quest'ultimo sia stato notificato e posto concretamente a conoscenza del contribuente. Non è necessario ripetere nella cartella tutti gli elementi già contenuti nell'atto precedente.

Massime di principio

  • Quando la cartella di pagamento è preceduta da un atto impositivo regolarmente notificato, la sua motivazione può essere integrata mediante il richiamo o il contenuto dell'atto presupposto.
  • Il difetto di motivazione della cartella non sussiste se il contribuente conosceva già l'origine, l'importo e i criteri della pretesa e ha potuto contestarli autonomamente.
  • L'omissione nella cartella di un dettaglio già indicato nell'atto presupposto, come l'applicazione del favor rei alle sanzioni, non determina automaticamente la nullità o l'annullabilità della riscossione.
  • La situazione può essere diversa se la cartella è il primo e unico atto ricevuto dal contribuente oppure se l'atto presupposto non è stato notificato, non è conoscibile o non contiene elementi sufficienti per comprendere la pretesa.

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