Cassazione Civile, Ordinanza n. 14438/2023 del 24/05/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (creditore)
La controversia
Un avvocato, munito di titolo esecutivo di formazione giudiziale costituito da una sentenza non definitiva di condanna alle spese distratte, aveva intimato precetto di pagamento a una società. La società aveva proposto opposizione deducendo: la nullità della notificazione del titolo esecutivo; la nullità del precetto per difetto di spedizione del titolo esecutivo in favore del difensore antistatario; la contestazione delle statuizioni della sentenza posta a base del precetto. Nel corso del giudizio il titolo esecutivo è stato però caducato. La società ha impugnato la sentenza del tribunale che, dopo aver dichiarato nulla la decisione di primo grado per vizio di costituzione del giudice di pace, ha dichiarato cessata la materia del contendere e compensato le spese dei gradi di merito. Con il primo motivo ha denunciato violazione degli artt. 133, 158, 321 e 116 c.p.c., sostenendo che la nullità della sentenza di primo grado per essere stata emessa da un magistrato cessato dal servizio fosse insussistente. Con il secondo motivo ha denunciato violazione degli artt. 615, 96 e 116 c.p.c., contestando la regolazione delle spese secondo la soccombenza virtuale e sostenendo che il tribunale avrebbe dovuto considerare la condotta del creditore e la fondatezza integrale dell’opposizione.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo, affermando che, nelle decisioni del tribunale monocratico o del giudice di pace, la sentenza pubblicata dopo la cessazione dal servizio del magistrato che l’ha pronunciata è affetta da nullità insanabile per vizio di costituzione del giudice, indipendentemente dalla diversa data di decisione eventualmente apposta in calce; nel caso concreto, inoltre, dagli atti emergeva che anche la deliberazione era avvenuta dopo la cessazione dal servizio. Ha ritenuto infondato anche il secondo motivo: ha qualificato i primi due motivi dell’opposizione come opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. e il terzo come opposizione all’esecuzione ex art. 615 c.p.c.; ha osservato che, essendo il titolo di formazione giudiziale, il diritto di procedere ad esecuzione forzata può essere contestato solo per fatti estintivi, impeditivi o modificativi successivi alla formazione del titolo, non potendosi discutere il contenuto del titolo con l’opposizione all’esecuzione. Quanto alle spese, ha confermato la compensazione, richiamando il criterio della soccombenza virtuale e il principio, enunciato dalle Sezioni Unite, secondo cui, in caso di esecuzione iniziata su titolo giudiziale non definitivo poi caducato, il giudizio di opposizione va definito con cessazione della materia del contendere e le spese vanno regolate solo in base agli originari motivi di opposizione. La società ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità e all’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
L'opposizione all'esecuzione può fondarsi solo su fatti estintivi, impeditivi o modificativi successivi alla formazione del titolo esecutivo; non consente di contestare il contenuto del titolo giudiziale.
I vizi relativi alla notificazione del titolo e al precetto attengono alla regolarità degli atti esecutivi e vanno qualificati come opposizione agli atti esecutivi.
Nelle decisioni del giudice di pace o del tribunale monocratico rileva la data di pubblicazione mediante deposito in cancelleria, non l'eventuale diversa data di decisione indicata in calce all'atto.
La sentenza resa da giudice privo di legittimazione funzionale per cessazione dal servizio integra un vizio di costituzione del giudice e produce nullità insanabile.
Richiamato dalla ricorrente nel motivo di nullità della decisione di primo grado.
Richiamato nei motivi di ricorso; la Corte non ne ricava una diversa regola decisoria rispetto alla qualificazione dei vizi e alla soccombenza virtuale.
Richiamato nel secondo motivo, ma non ritenuto decisivo ai fini della regolazione delle spese nel caso di cessazione della materia del contendere.
art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3
Indicata come norma del vizio denunciato in cassazione per violazione di legge.
Richiamato per la trattazione in camera di consiglio.
Richiamato per il rito camerale e il deposito delle memorie.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002
La Corte dà atto dei presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto dell'impugnazione.
Massime di principio
- Nelle decisioni del tribunale in composizione monocratica e del giudice di pace, la validità della sentenza dipende dalla pubblicazione effettuata da un magistrato ancora in servizio; se la pubblicazione avviene dopo la cessazione dal servizio, la sentenza è nulla per vizio di costituzione del giudice.
- Ai fini della validità della sentenza non assume rilievo l'eventuale data di decisione apposta in calce al provvedimento quando la pubblicazione e il deposito in cancelleria sono successivi alla cessazione dal servizio del giudice.
- L'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. contro un titolo giudiziale consente solo di far valere fatti estintivi, impeditivi o modificativi sopravvenuti, e non di rimettere in discussione il contenuto precettivo del titolo.
- I vizi della notificazione del titolo esecutivo e dell'atto di precetto devono essere ricondotti all'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c.
- Se l'esecuzione è stata intrapresa sulla base di un titolo giudiziale non definitivo poi caducato, l'opposizione va definita con cessazione della materia del contendere e le spese vanno regolate secondo la soccombenza virtuale, valutando solo gli originari motivi di opposizione.
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