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Cassazione Penale, Ordinanza n. 31368/2026 del 14/08/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorso è stato proposto nell'interesse di un imputato avverso la sentenza della Corte d'appello di Genova. Dalla motivazione di legittimità emerge che le censure riguardavano: la tenuta motivazionale della decisione di merito in punto di sussistenza del dolo del reato di evasione; l'esclusione della particolare tenuità del fatto, ritenuta incompatibile con la causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis c.p. La Corte di cassazione ha però rilevato che la Corte territoriale aveva già affrontato tali questioni con argomentazione giuridicamente corretta, coerente con i fatti accertati, puntuale rispetto alle doglianze difensive e priva di manifeste incongruenze logiche, con conseguente inammissibilità delle censure in sede di legittimità.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che le doglianze sulla motivazione circa il dolo dell'evasione e sull'esclusione della particolare tenuità del fatto si risolvessero in una critica di merito non consentita, essendo la sentenza d'appello sorretta da motivazione corretta e non manifestamente illogica. Conseguentemente ha richiamato le statuizioni di cui all'art. 616 c.p.p. per l'effetto dell'inammissibilità.

Norme richiamate

  • art. 131-bis c.p.

    Richiamato come causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, ritenuta dalla Corte di merito incompatibile con la concreta fattispecie di evasione contestata.

  • art. 616 c.p.p.

    Richiamato per le conseguenze processuali dell'inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non sono censurabili le valutazioni di merito quando la sentenza impugnata abbia affrontato le doglianze difensive con motivazione giuridicamente corretta, coerente con i fatti accertati e priva di manifeste illogicità.
  • La contestazione sulla sussistenza del dolo e sull'esclusione della particolare tenuità del fatto non è ammissibile se si risolve in una mera richiesta di rivalutazione del materiale probatorio e della ricostruzione fattuale operata dal giudice di merito.
  • La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto può essere negata dal giudice di merito con motivazione specifica e coerente; tale valutazione, se logicamente adeguata, non è sindacabile in cassazione.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta le conseguenze previste dall'art. 616 c.p.p.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniEvasioneCause di non punibilità
RamiProcesso penaleReati contro l'amministrazione della giustizia
IstitutiParticolare tenuità del fatto

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