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Cassazione Penale, Ordinanza n. 23772/2025 del 25/06/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dato atto della rinuncia all'impugnazione e ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha quindi condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 500 in favore della Cassa delle ammende, rilevando che non potevano escludersi profili di colpa nella proposizione del ricorso.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La ricorrente ha impugnato la sentenza della Corte d'appello deducendo, con due motivi, violazione di legge: il primo in relazione al riconoscimento dell'elemento soggettivo contestato per il reato richiamato nel ricorso, con riferimento all'art. 99, comma 4, c.p. e all'art. 5 del d.lgs. 74/2000; il secondo per asserita erronea applicazione della contestata recidiva. Nel corso del giudizio di legittimità la ricorrente ha però rinunciato all'impugnazione.

Norme richiamate

  • art. 99, comma 4, c.p.

    Richiamato dal ricorso come parametro della contestazione sulla recidiva e sull'elemento soggettivo; il testo non consente di ricavare una specifica interpretazione della Corte sul contenuto della norma.

  • art. 5 d.lgs. 74/2000

    Richiamato dal ricorso con riferimento al reato tributario contestato; dal testo emerge solo il richiamo alla norma, non una sua autonoma interpretazione da parte della Corte.

  • art. 616 c.p.p.

    Implicitamente applicato nella condanna al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende a seguito della declaratoria di inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • La rinuncia all'impugnazione determina la declaratoria di inammissibilità del ricorso in cassazione.
  • Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, il ricorrente può essere condannato al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende se non è esclusa la colpa nella proposizione dell'impugnazione.
  • In sede di legittimità, la rinuncia al ricorso preclude l'esame dei motivi dedotti, rendendo irrilevanti le censure di violazione di legge proposte.
  • La formulazione di doglianze su recidiva ed elemento soggettivo non viene scrutinata nel merito se l'impugnazione è rinunciata e quindi dichiarata inammissibile.

Come è indicizzato

MaterieOmessa dichiarazioneCircostanze del reatoImpugnazioni
RamiReati tributariParte generaleProcesso penale
IstitutiRecidiva

Testo integrale

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