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Cassazione Civile, Ordinanza n. 26074/2022 del 05/09/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (società debitrice)

La controversia

Tre soggetti qualificati come professionisti e una associazione tra professionisti avevano ricevuto incarico da una società, che aveva presentato domanda di concordato preventivo "in bianco", di predisporre la relazione richiesta dall’art. 161, comma 3, l.fall. Il compenso era stato pattuito in euro 100.000 oltre accessori, poi aumentato per l’attività dei collaboratori; gli istanti chiedevano l’ammissione al passivo dell’amministrazione straordinaria in prededuzione per euro 179.862,55. Il giudice delegato aveva ammesso solo euro 100.000 in privilegio ex art. 2751-bis n. 2 c.c., oltre CPA e IVA nei limiti indicati, escludendo la prededuzione. L’opposizione allo stato passivo era stata rigettata dal Tribunale, che aveva negato il nesso di funzionalità dell’incarico rispetto al risanamento e, comunque, aveva ritenuto congruo l’importo ammesso. In cassazione i ricorrenti deducevano: 1) la prededucibilità automatica dei crediti sorti per effetto degli atti legalmente compiuti dopo il deposito della domanda di concordato con riserva e fino al decreto di ammissione, sostenendo che la prededuzione non fosse subordinata all’effettiva ammissione alla procedura; 2) la violazione dell’art. 116 c.p.c. per errata quantificazione del credito, perché il tribunale non avrebbe considerato prove documentali e testimoniali sull’attività svolta e sulle ore dei collaboratori.

La decisione

La Corte ha rigettato entrambi i motivi. Ha affermato che la prededuzione del credito del professionista incaricato per l’accesso al concordato richiede, secondo il richiamo alla giurisprudenza delle Sezioni Unite, una procedura effettivamente aperta e la funzionalità della prestazione alle finalità della procedura; nel caso concreto, il tribunale aveva accertato che il concordato non era stato aperto ed era esito negativamente, e tale dato non era stato censurato. Ha inoltre escluso la violazione dell’art. 116 c.p.c., rilevando che il vizio è configurabile solo quando il giudice attribuisca a una prova un regime legale diverso da quello previsto o violi il principio della libera valutazione, mentre l’omesso esame di singoli elementi istruttori non integra di per sé omesso esame di fatto decisivo se il fatto storico rilevante è stato comunque considerato. Le spese sono state compensate per metà per la sopravvenienza del consolidamento giurisprudenziale e, per il resto, poste a carico solidale dei ricorrenti; è stato inoltre disposto l’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 161, comma 3, l.fall.

    relazione di attestazione della veridicità dei dati aziendali e della fattibilità del piano

    il credito del professionista incaricato non è automaticamente prededucibile per la sola presentazione della domanda, ma occorre il collegamento funzionale con una procedura effettivamente aperta e poi ammessa secondo il quadro giurisprudenziale richiamato

  • art. 161, comma 7, l.fall.

    i crediti di terzi eventualmente sorti per effetto degli atti legalmente compiuti dal debitore sono prededucibili ai sensi dell'articolo 111

    la disposizione è riferita agli atti urgenti di gestione straordinaria e agli atti di gestione ordinaria compiuti dopo il deposito della domanda e prima del decreto, non al credito dell’attestatore in assenza di apertura della procedura

  • art. 111, comma 2, l.fall.

    la prededuzione richiede che la prestazione sia funzionale alle finalità della procedura, con giudizio ex ante rimesso al merito

  • art. 162, comma 2, l.fall.

    decreto di inammissibilità

    la Corte richiama il principio secondo cui, se la procedura si chiude con inammissibilità, non matura la prededuzione funzionale perché manca una procedura effettivamente aperta

  • art. 163 l.fall.

    la funzionalità della prestazione alla procedura di concordato rileva ai fini della prededuzione solo se il debitore sia poi ammesso al concordato

  • art. 116 c.p.c.

    libera valutazione delle prove

    la violazione è configurabile solo se il giudice di merito disattende il principio della libera valutazione o apprezza con prudente apprezzamento una prova soggetta a diverso regime legale; non basta la diversa lettura delle risultanze istruttorie

  • art. 360 c.p.c.

    è il parametro processuale richiamato per il vizio derivante dalla dedotta violazione dell’art. 116 c.p.c.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    ulteriore importo a titolo di contributo unificato

    la Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo da parte dei ricorrenti soccombenti

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 115/2002

    serve come base di calcolo dell’ulteriore contributo unificato dovuto in caso di rigetto

Massime di principio

  • Il credito del professionista incaricato di assistere il debitore nella domanda di concordato non è prededucibile per il solo fatto che l’incarico sia stato conferito dopo il deposito della domanda: occorre che la prestazione sia funzionale a una procedura di concordato effettivamente aperta e, secondo il quadro richiamato, che il debitore sia poi ammesso alla procedura.
  • La prededuzione 'funzionale' va riconosciuta solo quando l’attività professionale, valutata ex ante, contribuisca alla conservazione o all’incremento dei valori aziendali nell’ambito della procedura, e non quando la procedura non sia mai giunta a concreta apertura.
  • La disposizione sui crediti di terzi sorti per effetto di atti legalmente compiuti dopo il deposito della domanda di concordato riguarda gli atti gestori urgenti o ordinari autorizzati o consentiti dalla disciplina concorsuale, non ogni compenso professionale collegato alla fase di accesso.
  • La violazione dell’art. 116 c.p.c. è configurabile in cassazione solo se il giudice attribuisce a una prova un valore diverso da quello imposto dalla legge o disattende il principio di libera valutazione; non è sufficiente contestare l’apprezzamento delle prove o lamentare che il giudice non abbia esplicitato il dettaglio di tutte le risultanze istruttorie.
  • L’omesso esame di singoli elementi di prova non integra di per sé il vizio di omesso esame di un fatto decisivo se il fatto storico rilevante è stato comunque preso in considerazione dal giudice di merito.

Come è indicizzato

MaterieAccertamento del passivoImpugnazioniProve
RamiFallimentare / Crisi d'impresaProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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