Cassazione Civile, Ordinanza n. 36885/2021 del 26/11/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (ente previdenziale)
La controversia
La lite nasce da un avviso di addebito con cui l'ente previdenziale richiedeva alla società il pagamento di contributi, somme aggiuntive e compensi di riscossione, assumendo l'omessa contribuzione su una indennità sostitutiva del preavviso riferita a otto lavoratori licenziati nell'ambito di una procedura di licenziamento collettivo. La Corte d'appello aveva escluso il credito, ritenendo che la mancata erogazione del preavviso e della relativa indennità fosse frutto di un accordo tra le parti, con rinuncia espressa dei lavoratori al preavviso e alla relativa indennità, sicché non sarebbe sorto il presupposto contributivo. L'ente ha proposto ricorso per cassazione denunciando violazione e falsa applicazione della disciplina sull'imponibile contributivo e dell'art. 2118 c.c., sostenendo che, ove l'indennità sostitutiva del preavviso sia dovuta ai lavoratori, la loro rinuncia non incide sul rapporto contributivo, perché l'obbligo contributivo sorge autonomamente rispetto alle vicende del credito retributivo individuale.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell'ente previdenziale, cassando la sentenza della Corte d'appello e rinviando alla stessa Corte territoriale, in diversa composizione, per un nuovo esame. La Corte ha affermato che occorre verificare in concreto se la rinuncia all'indennità sostitutiva del preavviso sia una posta intrinsecamente collegata al rapporto di lavoro e quindi assoggettabile a contribuzione, oppure se costituisca una specifica pattuizione nell'ambito di un accordo novativo, collegata solo occasionalmente al rapporto e quindi esclusa dall'imponibile. Il giudice di rinvio dovrà attenersi a tali principi e provvedere anche sulle spese.
Norme richiamate
Richiamato come norma base dell'imponibile contributivo, poi confluita e modificata dalla normativa successiva; la Corte lo utilizza per affermare che l'assoggettamento a contribuzione dipende dalla natura delle somme collegate al rapporto di lavoro.
artt. 1 e 2 L. 692/1945
Richiamati come norme sostituite dalla disciplina successiva sull'imponibile contributivo.
Richiamati come disposizioni recepite e poi modificate in tema di base imponibile contributiva.
art. 1, co. 4, L. 44/1985
Richiamato come intervento modificativo della disciplina contributiva.
art. 1, co. 1, L. 876/1986
Richiamato come ulteriore modifica della disciplina contributiva.
art. 4, co. 2-bis, d.l. 173/1988
Richiamato come intervento normativo sulla base imponibile, poi convertito con modificazioni.
Richiamato nel percorso evolutivo della disciplina contributiva.
art. 6, co. 1, d.lgs. 314/1997
Richiamato come norma che ha sostituito la disciplina previgente dell'imponibile contributivo.
art. 1, L. 389/1989
Richiamato nel quadro delle norme che incidono sull'imponibile contributivo.
art. 6, co. 4, d.lgs. 314/1997
"Sono esclusi dalla base imponibile: a) le somme corrisposte a titolo di trattamento di fine rapporto; b) le somme corrisposte in occasione della cessazione del rapporto di lavoro al fine di incentivare l'esodo dei lavoratori, nonché quelle la cui erogazione trae origine dalla predetta cessazione, fatta salva l'imponibilità dell'indennità sostitutiva del preavviso..."
La Corte ne ricava la distinzione, ai fini contributivi, tra somme erogate per incentivare l'esodo o comunque collegate alla cessazione del rapporto e indennità sostitutiva del preavviso, che resta imponibile.
Richiamato per l'istituto del preavviso e per collegare l'indennità sostitutiva alla disciplina del recesso dal rapporto di lavoro.
È il vizio dedotto in ricorso per violazione o falsa applicazione di norme di diritto.
Richiamato per il procedimento camerale e la proposta del relatore.
Massime di principio
- Ai fini contributivi, il giudice non può fermarsi alla qualificazione formale delle somme corrisposte nella cessazione del rapporto, ma deve accertarne la reale connessione con il rapporto di lavoro e con gli istituti che vi sono strettamente collegati.
- L'obbligazione contributiva del datore di lavoro verso l'ente previdenziale è autonoma rispetto al credito retributivo del lavoratore: essa può sussistere anche se il lavoratore abbia rinunciato al proprio diritto nei confronti del datore.
- La rinuncia del lavoratore a somme teoricamente dovute non esclude automaticamente l'imponibilità contributiva; occorre verificare se la rinuncia sia parte di una posta intrinsecamente collegata al rapporto di lavoro oppure di un autonomo accordo novativo con collegamento solo occasionale al rapporto.
- L'indennità sostitutiva del preavviso, per la sua natura sostanzialmente retributiva, resta in linea di principio assoggettata a contribuzione, salvo che la concreta pattuizione dimostri che non si tratti di una voce inerente al rapporto ma di un diverso assetto transattivo non imponibile.
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