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Cassazione Civile, Ordinanza n. 26173/2022 del 06/09/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha preso atto della rinuncia al ricorso e ha dichiarato l'estinzione del giudizio ai sensi dell'art. 391 c.p.c., disponendo la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti. Ha inoltre escluso l'applicazione del contributo unificato aggiuntivo ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, trattandosi di rinuncia al ricorso per cassazione.

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia riguardava l'impugnazione di un avviso di accertamento emesso per l'anno d'imposta 2012, con cui l'Amministrazione finanziaria recuperava a tassazione l'IVA che la società aveva pagato a varie società di autonoleggio per prestazioni di noleggio auto e che le era stata in precedenza rimborsata. La società, soccombente in appello davanti alla CTR del Lazio, proponeva ricorso per cassazione affidato a un unico motivo. Prima della decisione, tuttavia, la ricorrente dichiarava di non avere più interesse alla prosecuzione del giudizio e depositava atto di rinuncia al ricorso, sottoscritto per adesione anche dall'Agenzia delle entrate, con richiesta congiunta di compensazione delle spese.

Norme richiamate

  • art. 380 bis c.p.c.

    integralmente sostituito dal comma 1, lett. e), dell'art. 1-bis del d.l. n. 168/2016, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 197/2016

    richiamo al rito camerale e alla costituzione del contraddittorio nel procedimento di cassazione

  • art. 391 c.p.c.

    la rinuncia al ricorso determina l'estinzione del giudizio di legittimità

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    non si applica in caso di rinuncia al ricorso per cassazione

  • d.l. n. 168/2016, art. 1-bis, comma 1, lett. e)

    ha sostituito la disciplina dell'art. 380-bis c.p.c.

  • L. n. 197/2016

    conversione del d.l. n. 168/2016

  • Cass. n. 23175 del 2015

    richiamata a sostegno dell'inapplicabilità dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002 in caso di rinuncia

  • Cass. n. 19071 del 2018

    richiamata a sostegno dell'inapplicabilità dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002 in caso di rinuncia

Massime di principio

  • La rinuncia al ricorso per cassazione, quando ritualmente accettata o comunque condivisa dalla controparte, comporta l'estinzione del giudizio di legittimità ai sensi dell'art. 391 c.p.c.
  • In caso di estinzione del giudizio per rinuncia al ricorso per cassazione, le spese possono essere compensate ove vi sia concorde richiesta delle parti.
  • L'ulteriore contributo unificato previsto dall'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002 non si applica nell'ipotesi di rinuncia al ricorso per cassazione.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoRicorso per cassazione
RamiTributiProcesso civile
IstitutiGiudicato

Testo integrale

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