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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 8943/2020 del 14/05/2020

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (consulente)

La controversia

Con contratto del 1° settembre 1998, la società titolare del marchio aveva affidato in esclusiva alla ricorrente, per l’Italia e l’estero, attività di assistenza al management in materia di licensing, comprendenti consulenza strategica, valutazione dei licenziatari e gestione e controllo delle attività. Nel 2007 sorsero dissensi nella gestione della licenza concessa a una società spagnola per il settore calzaturiero; la licenza fu risolta dalla committente il 13 aprile 2007. Il 3 dicembre 2007 la committente chiese un rapporto dettagliato sull’andamento delle licenze, anche nel settore calzaturiero. La ricorrente rispose il 17 dicembre sostenendo che la richiesta esulava dall’incarico. Con lettera del 21 dicembre, la committente reiterò la richiesta, intimando di trasmettere il rapporto entro il 10 gennaio 2008 e preannunciando la risoluzione di diritto. La ricorrente inviò una relazione il 10 gennaio, giudicata insoddisfacente dalla committente, che dichiarò risolto il contratto. Il Tribunale di Milano, con sentenza del 6 maggio 2014, condannò la committente a pagare alla ricorrente Euro 421.674,16, oltre interessi, per royalties dell’ultimo periodo contrattuale; accolse parzialmente la domanda riconvenzionale dichiarando risolto di diritto il contratto, ma negò alla committente il risarcimento del danno. La Corte d’appello di Milano, con sentenza del 19 aprile 2016, respinse entrambi gli appelli. In cassazione la ricorrente ha proposto tre motivi: (1) violazione degli artt. 1362, 1366 e 1371 c.c., per errata interpretazione del contratto e per averle attribuito un obbligo di reporting che, secondo la sua tesi, non comprendeva le informazioni richieste; (2) violazione degli artt. 1454 e 1455 c.c. e dell’art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c., contestando l’idoneità della diffida a produrre la risoluzione, sia perché assegnava meno di quindici giorni, sia perché l’inadempimento non sarebbe stato grave, considerato che la ricorrente aveva risposto e non disponeva dei dati richiesti; (3) violazione dell’art. 1363 c.c., per avere la Corte d’appello interpretato il contratto senza coordinare l’art. 1 con l’art. 2, che, secondo la ricorrente, limitava la facoltà della committente di svolgere direttamente o tramite controllate le attività affidate. La Cassazione ha dichiarato inammissibili il primo e il terzo motivo per carente autosufficienza e perché diretti a ottenere una diversa valutazione dell’interpretazione contrattuale di merito; ha accolto il secondo motivo quanto alla durata del termine assegnato con la diffida, ritenendo assorbita la censura sulla gravità dell’inadempimento.

La decisione

La Corte ha accolto, nei limiti indicati in motivazione, il secondo motivo e ha dichiarato inammissibili il primo e il terzo. Ha stabilito che un termine inferiore ai quindici giorni previsto dall’art. 1454, comma 2, c.c. è legittimo soltanto in presenza di una diversa pattuizione oppure quando un termine minore risulti congruo in ragione della natura del contratto o degli usi. La Corte d’appello aveva invece giustificato il termine breve facendo riferimento ai precedenti solleciti, alla mancata contestazione della sua durata, alla mancata indicazione di un termine alternativo e al successivo protrarsi dell’inadempimento, circostanze che, da sole, non soddisfano le condizioni di legge. In particolare, la precedente richiesta rimasta inevasa non attiene alla natura del contratto; la mancata contestazione rileva solo se, in base a un accertamento di merito, esprima un accordo tacito derogatorio; non grava sul debitore l’onere di indicare un termine alternativo; e l’inadempimento successivo non rende efficace una diffida che, per la durata illegittimamente breve, è inidonea a produrre effetti estintivi. La censura sulla gravità dell’inadempimento ai sensi dell’art. 1455 c.c. è rimasta assorbita. La sentenza è stata cassata in relazione al motivo accolto e la causa rinviata alla Corte d’appello di Milano, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 1454 c.c.

    Al di fuori di queste ipotesi, la fissazione di un termine inferiore determina l’inidoneità della diffida alla produzione di effetti estintivi nei riguardi del rapporto costituito tra le parti.

    La diffida che assegna meno di quindici giorni è idonea a produrre l’effetto risolutorio solo se ricorre una delle condizioni indicate dal comma 2: diversa pattuizione delle parti, natura del contratto o usi che giustifichino un termine minore. In mancanza, la diffida è inidonea a estinguere il rapporto.

  • art. 1335 c.c.

    La diffida ad adempiere è, infatti, atto recettizio (per tutte: Cass. 2 settembre 1978, n. 4014; Cass. 6 aprile 1973, n. 953), onde il termine di quindici giorni non può che decorrere dal momento in cui l’atto è pervenuto nella sfera di conoscenza del destinatario (operando naturalmente, anche per essa, la presunzione di conoscenza di cui all’art. 1335 c.c.).

    Il termine della diffida decorre dal momento in cui essa giunge al destinatario, con applicazione della presunzione di conoscenza prevista dall’art. 1335 c.c.; la data di spedizione non è di per sé decisiva.

  • art. 366 c.p.c.

    Ai fini della censura di violazione dei canoni ermeneutici si impone la trascrizione del testo integrale della regolamentazione pattizia del rapporto o della parte in contestazione, e ciò ancorchè la sentenza abbia fatto ad essa riferimento, riproducendone solo in parte il contenuto, qualora ciò non consenta una sicura ricostruzione del diverso significato che ad essa il ricorrente pretenda di attribuire.

    Chi denuncia in cassazione l’errata interpretazione di una clausola contrattuale deve riportare il testo della clausola, o della parte pertinente, in modo sufficiente a consentire alla Corte di verificare la censura; deve inoltre indicare puntualmente le acquisizioni processuali poste a fondamento delle doglianze basate su elementi extratestuali.

  • art. 1362 c.c.

    Infatti, le regole legali di ermeneutica contrattuale sono governate da un principio di gerarchia, in forza del quale i criteri degli artt. 1362 e 1363 c.c., prevalgono su quelli integrativi degli artt. 1365-1371 c.c., posto che la determinazione oggettiva del significato da attribuire alla dichiarazione non ha ragion d’essere quando la ricerca soggettiva conduca ad un utile risultato ovvero escluda da sola che le parti abbiano posto in essere un determinato rapporto giuridico.

    I criteri di interpretazione soggettiva, compresa la ricerca della comune intenzione delle parti, prevalgono sui criteri interpretativi integrativi; questi ultimi operano quando i primi non chiariscano il significato della pattuizione.

  • art. 1363 c.c.

    Infatti, le regole legali di ermeneutica contrattuale sono governate da un principio di gerarchia, in forza del quale i criteri degli artt. 1362 e 1363 c.c., prevalgono su quelli integrativi degli artt. 1365-1371 c.c., posto che la determinazione oggettiva del significato da attribuire alla dichiarazione non ha ragion d’essere quando la ricerca soggettiva conduca ad un utile risultato ovvero escluda da sola che le parti abbiano posto in essere un determinato rapporto giuridico.

    La lettura complessiva delle clausole contrattuali rientra tra i criteri ermeneutici prioritari; i criteri integrativi degli artt. 1365-1371 c.c. non vengono in considerazione quando l’interpretazione soggettiva consente già di ricostruire la volontà negoziale.

  • art. 1455 c.c.

    Il profilo relativo all’apprezzamento della gravità dell’inadempimento, fatto valere sempre col secondo motivo, resta assorbito.

    La Cassazione non ha deciso la censura relativa alla gravità dell’inadempimento ai sensi dell’art. 1455 c.c., poiché essa è rimasta assorbita dall’accoglimento della censura sull’inidoneità della diffida per il termine inferiore a quello legale.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    A seguito della modifica dell’art. 360 c.p.c., n. 5, attuatasi con D.L. n. 83 del 2012, convertito, con modificazioni, in L. n. 134 del 2012, deve ritenersi che il profilo della congruità sia censurabile, oltre che per un vero e proprio errore di diritto, per il solo omesso esame di un fatto decisivo, oggetto di discussione tra le parti, e per l’assenza di motivazione (nel senso precisato da Cass. Sez. U. 7 aprile 2014, nn. 8053 e 8054: e cioè per mancanza assoluta della motivazione, per motivazione apparente, per motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile).

    La valutazione di fatto sulla congruità del termine è sindacabile in cassazione, oltre che per errore di diritto, nei limiti del vizio previsto dall’art. 360, n. 5: omesso esame di un fatto decisivo discusso tra le parti o anomalia motivazionale radicale.

Massime di principio

  • La diffida ad adempiere che assegna un termine inferiore a quindici giorni è legittima soltanto se le parti hanno pattuito un termine diverso oppure se un termine più breve risulta congruo in ragione della natura del contratto o degli usi. In assenza di una di queste condizioni, la diffida è inidonea a produrre effetti estintivi.
  • La congruità del termine non può giustificarsi con il fatto che il creditore abbia già rivolto precedenti solleciti rimasti inevasi: tali solleciti non attengono alla natura del contratto né agli usi, e il termine legale deve essere rispettato a partire dalla diffida rilevante.
  • La mancata contestazione da parte del debitore del termine inferiore non equivale di per sé a una deroga concordata; può assumere tale significato soltanto se il giudice di merito accerta che la condotta abbia integrato la conclusione tacita di un accordo derogatorio.
  • Il debitore non ha l’onere di indicare al creditore un diverso termine che reputi congruo. Neppure il protrarsi dell’inadempimento oltre il termine illegittimamente breve sana la diffida, che resta inidonea a risolvere il rapporto.
  • Il termine assegnato con la diffida, atto recettizio, decorre dal momento in cui l’atto perviene nella sfera di conoscenza del destinatario, non dalla data della sua spedizione.
  • La censura in cassazione che deduce l’errata interpretazione di una clausola contrattuale richiede la trascrizione del testo rilevante e l’indicazione specifica degli elementi processuali su cui si fonda; la mera contrapposizione di una diversa lettura del contratto non consente di rimettere in discussione l’apprezzamento di fatto del giudice di merito, se l’interpretazione adottata è plausibile.

Come è indicizzato

MaterieInadempimentoImpugnazioni
RamiContrattiObbligazioniProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiRisoluzione del contratto

Testo integrale

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