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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 8942/2020 del 14/05/2020

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (concorrente)

La controversia

La società ricorrente, che dichiarava di svolgere fin dalla costituzione attività di trasporto terrestre, marittimo e aereo, anche internazionale, e di essere titolare di tre marchi nazionali e due marchi comunitari contenenti la sigla OTS, conveniva in giudizio una concorrente per l’uso, nel medesimo settore merceologico, di un marchio figurativo recante lo stesso acronimo. Sosteneva che OTS fosse l’elemento prevalente del segno avversario e che le altre componenti fossero trascurabili, chiedendo tutela per contraffazione e concorrenza sleale. Il Tribunale di Venezia aveva dichiarato con sentenza non definitiva la nullità del marchio della convenuta, inibito il suo utilizzo e ordinato il ritiro del materiale pubblicitario e promozionale recante il segno, disponendo la prosecuzione dell’istruttoria sul danno. La Corte d’appello di Venezia, con sentenza n. 1611/2016 depositata il 13 luglio 2016, aveva riformato la decisione e respinto le domande accolte in primo grado, ritenendo debole il marchio anteriore e rilevando plurimi elementi di differenziazione tra i segni, nonché la destinazione dei servizi a soggetti specializzati. Con il primo motivo la ricorrente denunciava violazione e falsa applicazione dell’art. 12 c.p.i., contestando che le differenze tra i marchi escludessero il rischio di confusione e sostenendo che il pubblico avrebbe colto soprattutto il nucleo comune OTS. Con il secondo motivo denunciava violazione e falsa applicazione dell’art. 20 c.p.i., deducendo che l’identità dei servizi avrebbe aggravato il rischio di confusione e di associazione sull’origine. Con il terzo motivo denunciava violazione e falsa applicazione dell’art. 2598, primo comma, c.c., contestando la valutazione del pubblico di riferimento: sosteneva che dovesse assumersi come parametro il consumatore medio e che questi percepisse unitariamente il segno, valorizzando l’acronimo; aggiungeva che la ricorrente prestava servizi anche a privati e contestava la rilevanza dell’uso di OTS in denominazioni sociali di altre imprese, osservando che marchio e ragione sociale sono distinti.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha premesso che la valutazione della confondibilità dei marchi è un accertamento di fatto, non riesaminabile in cassazione se sorretto da motivazione immune da vizi rilevanti ai sensi dell’art. 360 c.p.c. Ha inoltre rilevato che la qualificazione del marchio anteriore come debole non era stata specificamente censurata e che su tale punto si era formato giudicato interno. Per un marchio debole sono sufficienti anche lievi modificazioni o aggiunte a escludere la confondibilità; pur restando possibile la tutela contro varianti meramente formali inidonee a evitare la confusione, nel caso concreto la Corte d’appello aveva accertato plurimi elementi differenzianti, con valutazione di fatto non sindacabile in questa sede. Il secondo motivo è stato respinto perché la ricorrente non aveva dimostrato un’erronea applicazione dell’art. 20 c.p.i.: la disposizione contempla proprio l’uso di segni identici o simili per prodotti o servizi identici o affini quando ne derivi rischio di confusione, e la Corte d’appello non aveva escluso la contraffazione per il solo fatto che le imprese svolgessero la stessa attività. Anche la censura sul parametro del pubblico è stata respinta: la capacità distintiva va valutata con riferimento alle categorie di destinatari dei prodotti o servizi e alla capacità critica del destinatario mediamente intelligente, accorto e informato in quel settore; pertanto, nel caso concreto, era pertinente considerare i soggetti specializzati cui i servizi si rivolgevano. La doglianza sull’uso dell’acronimo OTS nelle denominazioni sociali di altre imprese è stata dichiarata inammissibile per carenza di decisività, poiché tale circostanza era stata richiamata a sostegno della debolezza del marchio, non contestata in appello e ormai coperta da giudicato interno. La ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità, liquidate in euro 6.000 per compensi, oltre spese forfettarie del 15%, euro 200 per esborsi e accessori di legge; è stato dato atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

Norme richiamate

  • art. 12 D.Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30 (c.p.i.)

    Ora, la qualificazione del segno distintivo come marchio debole non incide sull’attitudine dello stesso alla registrazione, ma soltanto sull’intensità della tutela che ne deriva, nel senso che, a differenza del marchio forte, in relazione al quale vanno considerate illegittime tutte le modificazioni, pur rilevanti ed originali, che ne lascino comunque sussistere l’identità sostanziale, ovvero il nucleo ideologico espressivo costituente l’idea fondamentale in cui si riassume, caratterizzandola, la sua attitudine individualizzante, per il marchio debole sono sufficienti ad escluderne la confondibilità anche lievi modificazioni o aggiunte.

    La debolezza del marchio non ne impedisce la registrazione, ma riduce l’intensità della tutela: rispetto a un marchio forte, lievi modificazioni o aggiunte possono essere sufficienti a escludere la confondibilità, ferma la tutela contro varianti solo formali che non eliminino la confusione.

  • art. 20 D.Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30 (c.p.i.)

    Nella fattispecie, la retta applicazione dell’art. 20 c.p.i. è fuori discussione, giacchè la norma, come è noto, sanziona proprio l’uso di un segno identico o simile al marchio registrato “per prodotti o servizi Identici o affini” ove, a causa di quella identità o somiglianza tra segni e di quella identità o affinità tra prodotti o servizi, si generi un rischio confusorio.

    La tutela presuppone l’uso di un segno identico o simile per prodotti o servizi identici o affini e che dalla combinazione di tali elementi derivi un rischio di confusione; l’identità dell’attività, da sola, non esaurisce la valutazione.

  • art. 2598, comma 1, c.c.

    Ai fini della valutazione della capacità distintiva dei segni utilizzati dall’imprenditore per contrassegnare i propri prodotti e servizi, in modo da consentire l’immediata individuazione della loro provenienza e da differenziarli da quelli degli altri concorrenti, occorre fare riferimento alla capacità percettiva non del pubblico in genere, ma di quelle particolari categorie di soggetti ai quali i prodotti sono destinati, le cui facoltà di discernimento devono essere rapportate alla capacità critica propria di un destinatario mediamente intelligente, accorto ed informato sui prodotti del genere merceologico di appartenenza.

    La valutazione della percezione dei segni va rapportata alle categorie di destinatari dei prodotti o servizi, assumendo la capacità critica di un destinatario mediamente intelligente, accorto e informato nel relativo settore merceologico.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    ovviamente, a seguito della modifica dell’art. 360, n. 5, risultante dal D.L. n. 83 del 2012, art. 54, convertito in L. n. 134 del 2012, è denunciabile in cassazione, non il vizio logico della motivazione, generalmente inteso, ma solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante (Cass. Sez. U. 7 aprile 2014, n. 8053; Cass. Sez. U. 7 aprile 2014, n. 8054), oltre che l’omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti.

    Il sindacato di legittimità sulla motivazione è circoscritto all’anomalia motivazionale costituzionalmente rilevante e all’omesso esame di un fatto decisivo discusso tra le parti; non consente una generale rivalutazione della motivazione o dell’accertamento di fatto.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    ai fini della sussistenza del vizio di violazione o falsa applicazione di norma di diritto, ex art. 360 c.p.c., n. 3, rileva solo che, in relazione al fatto accertato, la norma non sia stata applicata quando doveva esserlo, ovvero che lo sia stata quando non si doveva applicarla, ovvero che sia stata male applicata.

    La denuncia di violazione o falsa applicazione di legge richiede di individuare un errore nell’applicazione della norma al fatto accertato: mancata applicazione dovuta, applicazione non dovuta o applicazione scorretta.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

    In conseguenza del rigetto del ricorso, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato di importo pari a quello dovuto per il ricorso.

Massime di principio

  • La qualificazione di un marchio come debole incide sull’intensità della tutela, non sulla sua registrabilità; per escluderne la confondibilità possono bastare lievi modificazioni o aggiunte, mentre resta tutelabile contro varianti meramente formali che lascino sussistere la confusione.
  • Il rischio di confusione va valutato considerando congiuntamente la somiglianza o identità dei segni e l’identità o affinità dei prodotti o servizi; il solo svolgimento della stessa attività non sostituisce tale valutazione.
  • Nell’accertamento della capacità distintiva e della confondibilità, il pubblico di riferimento è costituito dalle categorie di soggetti cui i prodotti o servizi sono destinati, valutate secondo la capacità critica del destinatario mediamente intelligente, accorto e informato nel settore pertinente.
  • La confondibilità dei marchi è oggetto di un accertamento di fatto riservato al giudice di merito e non è riesaminabile in cassazione al di fuori dei limiti del sindacato sulla motivazione e degli errori di diritto.
  • Una censura relativa a un elemento utilizzato per sostenere una qualificazione non contestata e ormai coperta da giudicato interno è inammissibile se non è decisiva rispetto alla ratio della pronuncia.

Come è indicizzato

MaterieMarchiImpugnazioni
RamiProprietà intellettualeProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicato

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