Cassazione Civile, Sentenza n. 8941/2020 del 14/05/2020
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (azienda sanitaria)
La controversia
La struttura sanitaria ha proposto ricorso per revocazione contro la sentenza della Corte di cassazione depositata il 7 dicembre 2017, deducendo un errore di fatto relativo alla ricostruzione del contenuto di un accordo sulle condizioni per ottenere il corrispettivo eccedente il budget assegnato. Secondo la ricorrente, la sentenza revocanda avrebbe riportato erroneamente il contenuto dell’accordo. La resistente ha resistito con controricorso. Il testo non precisa ulteriormente l’oggetto della controversia originaria né l’esito dei gradi di merito.
La decisione
La Corte ha dichiarato manifestamente inammissibile il ricorso per revocazione. L’errore dedotto riguardava parole tratte dalla motivazione della sentenza d’appello, riportate nella sentenza di cassazione per riferire il contenuto della decisione di merito, e non un errore autonomamente commesso dalla Cassazione nell’esame diretto degli atti interni al giudizio di legittimità. La contestazione avrebbe dovuto essere proposta con gli specifici mezzi di impugnazione esperibili contro la sentenza di merito. La ricorrente è stata condannata alle spese, liquidate in Euro 5.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese forfetarie nella misura del 15% e accessori di legge. È stato inoltre dato atto dei presupposti processuali per il versamento dell’ulteriore contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso principale.
Norme richiamate
art. 395 c.p.c.
costituisce principio costantemente affermato quello secondo cui l’errore di fatto, che può legittimare la revocazione di una sentenza della corte di cassazione, deve riguardare gli atti “interni” al giudizio di legittimità, ossia quelli che la corte esamina e direttamente nell’ambito dei motivi di ricorso e delle questioni rilevabili di ufficio, e deve avere, quindi, carattere autonomo, nel senso di incidere direttamente ed esclusivamente sulla sentenza medesima;
La revocazione di una sentenza della Cassazione per errore di fatto è ammessa soltanto quando l’errore riguarda atti interni al giudizio di legittimità e incide direttamente e autonomamente sulla sentenza della Corte.
D.P.R. n. 115/2002, art. 13, comma 1-quater
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, se dovuto, del ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.
Dichiarata l’inammissibilità del ricorso, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento dell’ulteriore contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso principale.
L. n. 228/2012, art. 1, comma 17
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, se dovuto, del ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.
La disposizione, richiamata quale fonte introduttiva del comma 1-quater dell’art. 13 del D.P.R. n. 115/2002, fonda la statuizione sull’ulteriore contributo unificato in caso di inammissibilità del ricorso.
D.P.R. n. 115/2002, art. 13, comma 1-bis
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, se dovuto, del ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.
L’importo aggiuntivo previsto in caso di inammissibilità è pari al contributo unificato dovuto per il ricorso principale, secondo il comma 1-bis.
Massime di principio
- L’errore di fatto che può fondare la revocazione di una sentenza della Corte di cassazione deve riguardare atti interni al giudizio di legittimità, esaminati direttamente dalla Corte nell’ambito dei motivi di ricorso o delle questioni rilevabili d’ufficio, e deve incidere in modo autonomo e diretto sulla sentenza.
- Non è ammissibile la revocazione della sentenza di cassazione per contestare un errore relativo ad atti o documenti esaminati, o che avrebbero dovuto essere esaminati, dal giudice di merito, quando tale errore è stato determinante per la decisione d’appello: la parte deve utilizzare gli specifici mezzi di impugnazione contro la sentenza di merito.
- Il richiamo nella sentenza di cassazione a un passaggio della motivazione della decisione d’appello, anche se riprodotto tra virgolette, non equivale all’esame diretto del documento cui quel passaggio si riferisce e non integra, per ciò solo, un errore di fatto revocatorio.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- Sentenza civile · 14 mag 2020Cassazione Civile, Sentenza n. 8944/2020 del 14/05/2020
- Sentenza civile · 14 mag 2020Cassazione Civile, Sentenza n. 8942/2020 del 14/05/2020
- Sentenza civile · 14 mag 2020Cassazione Civile, Sentenza n. 8943/2020 del 14/05/2020
- Sentenza civile · 14 mag 2020Cassazione Civile, Sentenza n. 8914/2020 del 14/05/2020
- Sentenza civile · 14 mag 2020Cassazione Civile, Sentenza n. 8915/2020 del 14/05/2020
- Sentenza civile · 14 mag 2020Cassazione Civile, Sentenza n. 8906/2020 del 14/05/2020
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →