Cassazione Civile, Sentenza n. 8906/2020 del 14/05/2020
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (ministero)
La controversia
Il ricorrente, magistrato collocato fuori dal ruolo organico e in aspettativa per mandati elettivi e incarichi amministrativi, era stato sottoposto ad azione disciplinare esercitata il 30 ottobre 2014. Gli erano contestate, dal 2007 in avanti, l’iscrizione a un partito politico e la partecipazione sistematica e continuativa alla sua attività: aveva ricoperto incarichi di segreteria e presidenza a livello regionale, era stato componente della Direzione nazionale e nel marzo 2017 aveva presentato la candidatura alla carica di segretario nazionale. La Sezione disciplinare del CSM, con sentenza n. 30/2019 dell’11 aprile 2019, lo aveva ritenuto responsabile e gli aveva inflitto l’ammonimento. Con sei motivi di ricorso, il magistrato ha dedotto: 1) la decadenza dall’azione disciplinare, perché esercitata oltre un anno dalla conoscenza di fatti che assumeva notori e risalenti almeno al 2004, nonché l’erronea declaratoria di tardività dell’eccezione; 2) l’applicazione retroattiva della disciplina a fatti anteriori alla sua entrata in vigore e l’incidenza di tale asserita retroattività sulla valutazione dell’elemento soggettivo; 3) l’omessa interpretazione costituzionalmente orientata del divieto, sostenendo che le regole interne del partito rendessero iscrizione e partecipazione necessarie per accedere alle cariche elettive e che le condotte fossero coessenziali agli incarichi politici; 4) l’applicazione retroattiva, in malam partem, dell’interpretazione della Corte costituzionale del 2018, che avrebbe esteso il divieto ai magistrati fuori ruolo per ragioni elettorali; 5) l’erronea esclusione della buona fede, che il ricorrente riconduceva alle prassi esistenti; 6) l’ingiustificata esclusione dell’esimente della scarsa rilevanza del fatto, in considerazione del suo percorso professionale e della reputazione di cui godeva. Ha inoltre riproposto questioni di legittimità costituzionale del divieto, invocando, tra l’altro, le garanzie di libertà politica e associativa, di accesso alle cariche elettive e di conservazione del posto di lavoro.
La decisione
Le Sezioni Unite hanno rigettato il ricorso. Il primo motivo è stato respinto quanto alla decadenza: il termine annuale decorre dall’acquisizione di una notizia circostanziata, cioè dalla conoscenza certa degli elementi costitutivi dell’illecito; nella specie tale conoscenza risultava acquisita con un articolo di stampa del 2 dicembre 2013 e, soprattutto, con un esposto particolareggiato ricevuto il 7 marzo 2014, sicché l’azione del 30 ottobre 2014 era tempestiva. È stata dichiarata inammissibile, per difetto di specificità, la censura basata su articoli di stampa anteriori, dei quali non era stato trascritto il contenuto rilevante né indicato il punto da cui risultassero iscrizione o partecipazione sistematica e continuativa. È stata ritenuta infondata anche la doglianza sulla tardiva contestazione dell’incarico di assessore, perché tale incarico non costituiva una condotta contestata; la censura sul termine previsto dall’art. 15, comma 5, è rimasta assorbita. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile: l’addebito riguardava la condotta dal 2007, non quella anteriore all’entrata in vigore della disciplina, e il riferimento della sentenza disciplinare alla protrazione dal 2004 è stato qualificato come obiter ininfluente. Il terzo motivo è stato respinto nella parte in cui pretendeva di integrare il precetto disciplinare con statuto, codice etico e regolamenti del partito, fonti di autonomia privata prive di efficacia normativa; è stato dichiarato inammissibile, per difetto d’interesse, il profilo relativo all’interpretazione dello statuto del partito, non specificamente censurata. La Corte ha inoltre escluso che l’accesso alle cariche elettive o la disciplina interna del partito potessero giustificare l’iscrizione o la partecipazione vietate. Ha ribadito che l’iscrizione è, da sola, illecito disciplinare, mentre la partecipazione rileva solo se sistematica e continuativa; ha ritenuto corretta la valutazione del CSM, fondata sui numerosi incarichi direttivi e sulla candidatura alla segreteria nazionale. Il quarto motivo è stato respinto: la sentenza costituzionale del 2018 non aveva ampliato retroattivamente il precetto, già applicabile a tutti i magistrati, anche fuori ruolo e in aspettativa per ragioni elettorali. Il quinto motivo è stato dichiarato inammissibile perché la valutazione della buona fede, adeguatamente motivata dal CSM, è apprezzamento di fatto non sindacabile in cassazione nei termini prospettati; le regole interne del partito non hanno efficacia scriminante. Il sesto motivo è stato respinto: la pluralità e il rilievo degli incarichi, la durata e la rilevanza mediatica della vicenda consentivano di escludere la scarsa rilevanza del fatto, valutazione riservata al giudice disciplinare e motivata senza vizi. Le questioni di legittimità costituzionale riproposte sono state dichiarate, secondo i diversi profili, manifestamente infondate o inconferenti; per il profilo relativo alla conservazione del posto di lavoro è stata anche rilevata la carenza di rilevanza. Nessuna statuizione sulle spese, poiché il Ministero non ha svolto attività difensiva. La sanzione disciplinare dell’ammonimento è rimasta ferma.
Norme richiamate
art. 15, comma 1, D.Lgs. 109/2006
in tema di procedimento disciplinare a carico di un magistrato, il termine decadenziale di un anno entro il quale deve essere iniziata l’azione disciplinare, ai sensi del D.Lgs. n. 109 del 2006, art. 15, inizia a decorrere soltanto dall’acquisizione di una notizia “circostanziata” di un illecito disciplinare, ossia dalla conoscenza certa di tutti gli elementi costitutivi dello stesso, potendo solo da quel momento procedersi ad un’esauriente formulazione del capo di incolpazione
Il termine annuale per l’esercizio dell’azione disciplinare decorre solo da quando l’autorità acquisisce una notizia circostanziata, contenente conoscenza certa degli elementi costitutivi dell’illecito e idonea a consentire la formulazione dell’incolpazione.
art. 3, comma 1, lett. h), D.Lgs. 109/2006
In tema di responsabilità disciplinare dei magistrati, il D.Lgs. n. 109 del 2006, art. 3, comma 1, lett. h), configura come illecito disciplinare due distinte fattispecie, alternative tra loro, costituite dalla “iscrizione a partiti politici” e dalla “partecipazione sistematica e continuativa a partiti politici”, entrambe lesive dell’immagine pubblica di imparzialità” del magistrato e della indipendenza e del prestigio dell’ordine giudiziario. La condotta della iscrizione, per la sua valenza di atto formale, che rivela di per sè una stabile e continuativa adesione del magistrato a un determinato partito politico, costituisce illecito disciplinare indipendentemente dal ricorso di particolari circostanze. La condotta della partecipazione a partiti politici costituisce, invece, illecito disciplinare solo quando sia qualificabile secondo i parametri di cui alle clausole generali della “sistematicità” e della “continuatività”; con riguardo a tale fattispecie, è pertanto escluso ogni automatismo sanzionatorio, dovendo il Consiglio Superiore della Magistratura di volta in volta valutare se la partecipazione del magistrato ad un partito politico assuma i caratteri richiesti dalla legge
La norma contempla due illeciti alternativi. L’iscrizione formale integra autonomamente l’illecito, senza necessità di ulteriori circostanze; la partecipazione, anche senza iscrizione, è sanzionabile solo se concretamente sistematica e continuativa, caratteri da valutare caso per caso.
art. 3-bis D.Lgs. 109/2006
la previsione di cui al D.Lgs. 23 febbraio 2006, n. 109, art. 3-bis (disposizione aggiunta dalla L. 24 ottobre 2006, n. 269, art. 1), secondo cui l’illecito disciplinare non è configurabile quando il fatto è di scarsa rilevanza, risulta applicabile – sia per il suo tenore letterale che per la sua collocazione sistematica – a tutte le ipotesi di illecito disciplinare, allorchè la fattispecie tipica risulti essere stata realizzata, ma il fatto, per particolari circostanze anche non riferibili all’incolpato, non risulti in concreto capace di ledere il bene giuridico tutelato, secondo una valutazione che è riservata alla Sezione disciplinare del Consiglio Superiore della Magistratura, soggetta a sindacato di legittimità soltanto se viziata da un errore di impostazione giuridica oppure motivata in modo insufficiente o illogico
L’esimente della scarsa rilevanza è applicabile a tutte le fattispecie disciplinari tipiche realizzate quando, per le circostanze del caso, il fatto non sia concretamente idoneo a ledere il bene protetto. La relativa valutazione compete alla Sezione disciplinare ed è sindacabile in cassazione solo per errore giuridico o motivazione insufficiente o illogica.
art. 98, comma 3, Cost.
La norma del D.Lgs. n. 109 del 2006, art. 3, comma 1, lett. h), nel vietare al magistrato l’iscrizione e la partecipazione sistematica e continuativa ai partiti politici, costituisce propriamente attuazione dell’art. 98 Cost., comma 3.
La Costituzione consente al legislatore di porre limitazioni all’iscrizione dei magistrati ai partiti politici, per bilanciare la libertà di partecipazione politica con la tutela dell’indipendenza e dell’imparzialità della funzione giudiziaria.
art. 15, comma 5, D.Lgs. 109/2006
la censura sul termine previsto dall’art. 15, comma 5, è rimasta assorbita.
La Corte non ha deciso nel merito la censura relativa all’art. 15, comma 5, perché l’infondatezza delle doglianze sulla decadenza ha assorbito la questione.
art. 1, comma 1, D.Lgs. 109/2006
La Sezione disciplinare del Consiglio Superiore della Magistratura ha escluso la sussistenza della buona fede del Dott. E., considerata la chiarezza e la inequivocità del precetto disciplinare che vieta l’iscrizione ai partiti politici e tenuto conto del fatto che il magistrato aveva assunto per anni importanti incarichi direttivi in seno al (OMISSIS), che infrangevano evidentemente il divieto legislativo di partecipazione sistematica e continuativa ad un partito.
La decisione richiama il dovere del magistrato di conformare la condotta ai precetti disciplinari; nel caso concreto, la chiarezza del divieto e la protratta assunzione di incarichi partitici hanno escluso la buona fede.
Massime di principio
- Il termine annuale per l’esercizio dell’azione disciplinare decorre dall’acquisizione di una notizia circostanziata, ossia dalla conoscenza certa degli elementi costitutivi dell’illecito, non dalla mera notorietà generica dei fatti o dalla conoscenza dello status del magistrato.
- I partiti politici, quali associazioni private non riconosciute, sono regolati da fonti di autonomia privata: statuti e regolamenti interni non integrano il precetto disciplinare e non possono rendere lecita una condotta vietata dalla legge.
- Il divieto disciplinare relativo ai partiti politici configura due fattispecie autonome: l’iscrizione formale integra di per sé l’illecito; la partecipazione senza iscrizione è rilevante solo se sistematica e continuativa, requisiti da accertare concretamente senza automatismi.
- Il divieto di iscrizione e di partecipazione sistematica e continuativa ai partiti politici si applica a tutti i magistrati, inclusi quelli collocati fuori ruolo o in aspettativa per mandati elettivi o incarichi politici; l’accesso a cariche elettive non fa venir meno i doveri connessi all’appartenenza all’ordine giudiziario.
- La disciplina interna di un partito che subordini una candidatura all’iscrizione non scrimina la condotta del magistrato: chi permane nell’ordine giudiziario deve conformarsi ai doveri di indipendenza, imparzialità e tutela della loro apparenza.
- L’esimente della scarsa rilevanza del fatto richiede che, pur realizzata la fattispecie tipica, le circostanze concrete rendano il fatto inidoneo a ledere il bene tutelato; la relativa valutazione è riservata al giudice disciplinare e censurabile in cassazione solo nei limiti indicati dalla legge.
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