Cassazione Civile, Sentenza n. 8914/2020 del 14/05/2020
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (lavoratore dipendente)
La controversia
Il contribuente aveva chiesto all’Agenzia delle Entrate il rimborso del 90% delle imposte versate per i periodi d’imposta 1990, 1991 e 1992, in relazione agli eventi sismici del dicembre 1990 nelle province di Catania, Siracusa e Ragusa e alle misure agevolative richiamate dalla L. n. 289/2002, art. 9, comma 17. A fronte del silenzio-rifiuto, il contribuente aveva ottenuto l’accoglimento del ricorso in primo grado, confermato dalla Commissione tributaria regionale della Sicilia, sezione staccata di Catania, con sentenza del 14 aprile 2015. L’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando violazione e falsa applicazione della L. n. 289/2002, art. 9, comma 17, e sostenendo che il beneficio e la legittimazione al rimborso spettassero soltanto ai sostituti d’imposta, non al dipendente sostituito. A sostegno ha richiamato l’ordinanza ministeriale del 21 dicembre 1990, la risoluzione dell’Agenzia n. 23/E del 23 febbraio 2005 e la formulazione della L. n. 190/2014, art. 1, comma 665.
La decisione
La Corte ha rigettato l’unico motivo, ritenendolo infondato sulla base dell’orientamento consolidato secondo cui, per le agevolazioni relative al sisma del dicembre 1990, anche il lavoratore dipendente può chiedere direttamente il rimborso delle somme indebitamente trattenute alla fonte e versate dal datore di lavoro. La legittimazione del sostituito discende dalla regola generale dell’art. 38 del D.P.R. n. 602/1973, in quanto effettivo beneficiario dell’agevolazione. La sentenza regionale che aveva riconosciuto il rimborso è quindi rimasta ferma. L’Agenzia delle Entrate è stata condannata a rifondere le spese del giudizio di cassazione, liquidate in euro 2.300, oltre spese generali, contributi e IVA. La Corte ha inoltre precisato che non è dovuto dall’Amministrazione statale l’ulteriore contributo unificato, in ragione dell’esenzione connessa alla prenotazione a debito.
Norme richiamate
L. n. 289/2002, art. 9, comma 17
E’ consolidato nella giurisprudenza di questa Corte il principio secondo cui in tema di misure a sostegno dei soggetti colpiti dal sisma del dicembre 1990 nelle province di Catania, Ragusa e Siracusa, previste dalla L. n. 289 del 2002, art. 9, comma 17 – come in seguito precisato sul piano normativo dalla L. n. 190 del 2014, art. 1, comma 665, nel testo novellato dalla L. n. 123 del 2017, art. 16-octies, comma 1, lett. b), di conv., con modificazioni, del D.L. n. 91 del 2017 – anche il percettore di reddito da lavoro dipendente può esercitare il diritto al rimborso delle somme indebitamente ritenute alla fonte e versate dal datore di lavoro, in virtù della regola generale enunciata dal D.P.R. n. 602 del 1973, art. 38, che legittima alla presentazione della relativa richiesta anche il cd. sostituito, quale effettivo beneficiario del provvedimento agevolativo.
Nell’ambito delle misure agevolative per i soggetti colpiti dal sisma del dicembre 1990, il lavoratore dipendente può esercitare il diritto al rimborso delle imposte indebitamente trattenute e versate dal datore di lavoro.
L. n. 190/2014, art. 1, comma 665
E’ consolidato nella giurisprudenza di questa Corte il principio secondo cui in tema di misure a sostegno dei soggetti colpiti dal sisma del dicembre 1990 nelle province di Catania, Ragusa e Siracusa, previste dalla L. n. 289 del 2002, art. 9, comma 17 – come in seguito precisato sul piano normativo dalla L. n. 190 del 2014, art. 1, comma 665, nel testo novellato dalla L. n. 123 del 2017, art. 16-octies, comma 1, lett. b), di conv., con modificazioni, del D.L. n. 91 del 2017 – anche il percettore di reddito da lavoro dipendente può esercitare il diritto al rimborso delle somme indebitamente ritenute alla fonte e versate dal datore di lavoro, in virtù della regola generale enunciata dal D.P.R. n. 602 del 1973, art. 38, che legittima alla presentazione della relativa richiesta anche il cd. sostituito, quale effettivo beneficiario del provvedimento agevolativo.
La disposizione, nel testo richiamato dalla Corte, precisa sul piano normativo la disciplina del rimborso per gli eventi sismici del 1990; il beneficio è esercitabile anche dal lavoratore dipendente sostituito.
D.P.R. n. 602/1973, art. 38
E’ consolidato nella giurisprudenza di questa Corte il principio secondo cui in tema di misure a sostegno dei soggetti colpiti dal sisma del dicembre 1990 nelle province di Catania, Ragusa e Siracusa, previste dalla L. n. 289 del 2002, art. 9, comma 17 – come in seguito precisato sul piano normativo dalla L. n. 190 del 2014, art. 1, comma 665, nel testo novellato dalla L. n. 123 del 2017, art. 16-octies, comma 1, lett. b), di conv., con modificazioni, del D.L. n. 91 del 2017 – anche il percettore di reddito da lavoro dipendente può esercitare il diritto al rimborso delle somme indebitamente ritenute alla fonte e versate dal datore di lavoro, in virtù della regola generale enunciata dal D.P.R. n. 602 del 1973, art. 38, che legittima alla presentazione della relativa richiesta anche il cd. sostituito, quale effettivo beneficiario del provvedimento agevolativo.
La regola generale sul rimborso legittima alla presentazione della richiesta anche il sostituito, quale soggetto sul quale grava sostanzialmente l’imposta ed effettivo beneficiario dell’agevolazione.
D.P.R. n. 115/2002, art. 13, comma 1-quater
L’obbligo di versare, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, non può trovare applicazione nei confronti delle Amministrazioni dello Stato che, mediante il meccanismo della prenotazione a debito, sono esentate dal pagamento delle imposte e tasse che gravano sul processo (Cass. 1778/2016).
L’ulteriore contributo unificato previsto in caso di soccombenza non si applica alle Amministrazioni dello Stato esentate dal pagamento delle imposte e tasse processuali mediante prenotazione a debito.
Massime di principio
- Nelle controversie relative alle agevolazioni fiscali riconosciute per il sisma del dicembre 1990 nelle province di Catania, Siracusa e Ragusa, il percettore di reddito da lavoro dipendente è legittimato a chiedere direttamente il rimborso delle somme indebitamente trattenute alla fonte e versate dal datore di lavoro, pur essendo quest’ultimo il sostituto d’imposta.
- La legittimazione alla richiesta di rimborso ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. n. 602/1973 spetta anche al soggetto sostituito quando è l’effettivo beneficiario del provvedimento agevolativo.
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