Cassazione Penale, Ordinanza n. 13210/2026 del 10/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La Corte di appello di Catania ha confermato la condanna di primo grado di un imputato per il reato di occultamento/distruzione delle scritture contabili previsto dall'art. 10 del d.lgs. n. 74 del 2000, relativo a un residuo capo di imputazione. L'imputato ha proposto ricorso per cassazione articolando tre motivi: 1) violazione dell'art. 495 c.p.p. e vizio di motivazione in relazione all'ordinanza che aveva dichiarato la difesa decaduta dalla prova testimoniale, nonché per il rigetto della richiesta di rinnovazione dell'istruzione dibattimentale; 2) violazione dell'art. 42 c.p. e vizio di motivazione sulla sussistenza dell'elemento soggettivo, sostenendo che l'emissione di fatture intestate a una società regolarmente iscritta e operativa, insieme alla consegna dei documenti contabili al consulente, escluderebbe la volontà di occultare l'attività; 3) violazione di legge e vizio di motivazione per la mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis c.p.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto manifestamente infondato il primo motivo, affermando che la mancata citazione del testimone già ammesso comporta decadenza dalla prova e che, nel caso concreto, la difesa non aveva documentato la tempestiva citazione del teste né all'udienza fissata per l'esame né a quella successiva, dopo la concessione di una nuova possibilità. Ha giudicato il secondo motivo non consentito in sede di legittimità perché volto a sollecitare una rivalutazione di fatto, oltre che manifestamente infondato, osservando che la motivazione dei giudici di merito era logica e coerente nel ritenere sussistente il dolo del reato di occultamento delle scritture contabili, anche alla luce della mancata presentazione delle dichiarazioni fiscali e delle ammissioni dello stesso imputato. Ha ritenuto inammissibile anche il terzo motivo, perché la particolare tenuità del fatto era stata correttamente esclusa in ragione dell'entità rilevante delle somme evase e dell'offensività della condotta. Conseguentemente, oltre al pagamento delle spese processuali, l'imputato è stato condannato al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
norma incriminatrice relativa all'occultamento o distruzione di documenti contabili; la Corte ne conferma la sussistenza in presenza di condotta connotata da occultamento delle scritture e mancata presentazione delle dichiarazioni fiscali
richiamato dalla difesa per contestare la decadenza dalla prova; la Corte ribadisce che la mancata citazione tempestiva del testimone già ammesso comporta decadenza
richiamato per negare il dolo; la Corte ritiene però corretta la motivazione di merito sulla sussistenza dell'elemento soggettivo
invocato per la particolare tenuità del fatto; escluso in ragione dell'entità delle somme evase e dell'offensività della condotta
applicato per la condanna alle spese processuali e al versamento alla Cassa delle ammende in caso di inammissibilità
richiamato come norma processuale in tema di prove testimoniali e decadenza per mancata citazione tempestiva
richiamato in relazione al dolo richiesto per il reato contestato
richiamato come causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto
fondamento dell'onere delle spese e della somma alla Cassa delle ammende a seguito dell'inammissibilità
Massime di principio
- Nel giudizio penale, la mancata citazione tempestiva dei testimoni già ammessi può determinare decadenza dalla prova, poiché il termine per la citazione ha natura perentoria e non può essere eluso dalla mera negligenza della parte.
- Se il giudice di merito accerta che la parte non ha provato la tempestiva citazione del testimone e le concede anche una seconda possibilità rimasta inutilizzata, la declaratoria di decadenza dalla prova è legittima, specie per ragioni di economia processuale.
- In sede di legittimità non è consentito censurare la valutazione di merito se il motivo mira soltanto a ottenere una nuova lettura del materiale fattuale, salvo l'esistenza di specifici vizi logici o giuridici.
- La sussistenza dell'elemento soggettivo del reato di occultamento delle scritture contabili può essere desunta da elementi quali la mancata presentazione delle dichiarazioni fiscali per i medesimi periodi, le ammissioni dell'imputato e la complessiva coerenza della ricostruzione fattuale operata dai giudici di merito.
- La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto può essere esclusa quando la condotta presenti una rilevante offensività, anche in ragione dell'entità delle somme evase o del pregiudizio arrecato.
- Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, in assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma alla Cassa delle ammende.
- rami":["Reati tributari","Processo penale","Parte generale"],"materie":["Occultamento e distruzione di documenti contabili","Prove","Cause di non punibilità"],"sottomaterie":[],"istituti_giuridici":["Inutilizzabilità della prova","Particolare tenuità del fatto"],"reati_contestati":["occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10 d.lgs. n. 74/2000)"],"esito_imputato":"condanna"}】”}]}}``` }}}````}**}**}**}**}**}**}**}**}**}**}**}**}**}**}**}**}**}**}**}**}**}**}**}**}**}**}**}**}**}**}**}**}**}**}**}**}**}**}**}**}**}**}**}**}**}**}**}**}**}**}**}**}**}**}**}**}**}**}```json}**}**}**}**}**}**}**}**}**}**}**}**}**}**}**}**}**}**}**}**}**}**}**}**}**}**}**}**}**}**}**}**}**}**}**}**}**}**}**}**}**}**}**}**}**}**}**}**}**}**}**}**}**}**}**}**}**}**}**}**}**}**}**}**}**}**}**}**}**}**}**}**}**}**}**}**}**}**}**}**}**}**}**}**}}]}]} }]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]】}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}] }]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}] }]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]】}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]**}**}**}**}**}**}**}**}**}**}**}**}**}**}**}**}**}**}**}**}**}**}**}**}**}**}**}**}**}**}**}**}**}**}**}**}**}**}**}**}**}**}**}**}**}**}**}**}**}**}**}**}**}**}**}**}**}**}**}**}**}**}**}**}**}**}**}**}**}**}**}**}**}**}**}**}**}**}**}**}**}**}**}**}】}]}]}]}]}]}]}]}]}]}】}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}
- commentary to=system
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 10 apr 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 13147/2026 del 10/04/2026
- ordinanza_penale · 10 apr 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 13149/2026 del 10/04/2026
- ordinanza_penale · 10 apr 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 13150/2026 del 10/04/2026
- ordinanza_penale · 10 apr 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 13152/2026 del 10/04/2026
- ordinanza_penale · 10 apr 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 13153/2026 del 10/04/2026
- ordinanza_penale · 10 apr 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 13154/2026 del 10/04/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →