Cassazione Penale, Ordinanza n. 36307/2025 del 07/11/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo che la doglianza sulle attenuanti generiche fosse meramente riproduttiva di una questione già confutata in appello con motivazione logica e fondata sui dati processuali. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello, censurando esclusivamente l'omesso riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. Dal testo emerge che la difesa sosteneva, in sostanza, che la pena dovesse essere ulteriormente ridotta; la Corte di appello aveva però già applicato la pena nel minimo edittale e concesso la sospensione condizionale, rilevando che non erano stati allegati elementi specifici idonei a giustificare una ulteriore diminuzione. Il ricorso riproponeva la medesima questione già esaminata e motivatamente respinta dal giudice di merito.
Norme richiamate
Le circostanze attenuanti generiche non possono essere riconosciute in assenza di elementi allegati dalla difesa che ne giustifichino la concessione o un ulteriore contenimento della pena.
In sede di legittimità non è consentito rivalutare il merito della motivazione, se questa è non illogica e fondata su adeguato apprezzamento dei dati probatori.
In caso di inammissibilità del ricorso il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- La censura relativa al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche è inammissibile quando si limiti a riproporre questioni già affrontate dal giudice di merito senza indicare specifici elementi nuovi o trascurati.
- La motivazione del diniego delle attenuanti generiche è insindacabile in cassazione se non è manifestamente illogica e si fonda su un apprezzamento congruo dei dati processuali.
- Quando la pena è già stata determinata nel minimo edittale e sia stato concesso anche il beneficio della sospensione condizionale, la richiesta di ulteriore riduzione richiede una puntuale allegazione difensiva di elementi favorevoli ulteriori.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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