Sentenza del 05/03/2018 n. 209 - Comm. Trib. Reg. per la Sardegna
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La contribuente ha impugnato la cartella di pagamento relativa all’IRPEF 2005, per euro 528 oltre sanzioni e interessi, sostenendo che la dichiarazione originaria contenesse errori materiali: in particolare, non sarebbe stato compilato il rigo RP35 e non sarebbero state applicate detrazioni spettanti. Dopo aver ricevuto la cartella, la contribuente ha presentato il 3 marzo 2009 una dichiarazione integrativa, dalla quale sarebbe risultata un’imposta dovuta di soli euro 32. Ha quindi chiesto di riconoscere la correttezza della dichiarazione integrativa e di dichiarare illegittima la cartella. L’Agenzia ha sostenuto che l’integrazione a favore era tardiva, poiché presentata dopo il termine previsto e dopo la notifica della cartella.
La decisione
La Commissione Tributaria Regionale ha rigettato l’appello e confermato la sentenza della CTP di Nuoro, ritenendo tardiva e quindi irrilevante la dichiarazione integrativa presentata dalla contribuente dopo la notifica della cartella. Secondo il principio delle Sezioni Unite della Cassazione, la dichiarazione integrativa a favore del contribuente doveva essere presentata entro il termine previsto per la dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta successivo. La contribuente avrebbe potuto eventualmente chiedere il rimborso entro quarantotto mesi dal versamento, dimostrando in quella sede la spettanza delle detrazioni, ma tale domanda non era stata proposta nel ricorso. Le spese di giudizio sono state compensate.
Norme richiamate
Art. 36-bis del D.P.R. n. 600/1973
Consente il controllo automatizzato delle dichiarazioni e l’iscrizione a ruolo delle somme risultanti dovute e non versate.
Art. 43 del D.P.R. n. 600/1973
Individua i termini per l’attività di accertamento; secondo la giurisprudenza richiamata, tali termini rilevano per le dichiarazioni integrative dirette a correggere errori in favore dell’Amministrazione.
Art. 2, comma 8, del D.P.R. n. 322/1998
Consente la presentazione di una dichiarazione integrativa entro i termini dell’accertamento quando la correzione è diretta a evitare un danno per la Pubblica Amministrazione.
Art. 2, comma 8-bis, del D.P.R. n. 322/1998
Nella disciplina applicata dalla sentenza, prevedeva per la dichiarazione integrativa a favore del contribuente il termine coincidente con quello di presentazione della dichiarazione relativa al periodo d’imposta successivo, con possibilità di compensare l’eventuale credito.
Ha consentito la compensazione delle spese di lite, ritenuta giustificata dal precedente contrasto interpretativo sulla questione.
Sentenza Cassazione, Sezioni Unite, n. 13378/2016
In caso di errori od omissioni nella dichiarazione dei redditi, la dichiarazione integrativa può essere presentata non oltre i termini di cui all'art. 43 del d.P.R. n. 600 del 1973 se diretta ad evitare un danno per la P.A. (art. 2, comma 8, del d.P.R. n. 322 del 1998), mentre, se intesa, ai sensi del successivo comma 8 bis, ad emendare errori od omissioni in danno del contribuente, incontra il termine per la presentazione della dichiarazione per il periodo d'imposta successivo, con compensazione del credito eventualmente risultante.
La sentenza distingue tra integrazioni a favore dell’Erario, ammesse entro i termini dell’accertamento, e integrazioni a favore del contribuente, soggette al termine più breve previsto dalla disciplina applicabile.
Massime di principio
- Una dichiarazione integrativa a favore del contribuente deve essere presentata entro il termine previsto dalla normativa applicabile; se è tardiva, non può normalmente essere utilizzata per contestare una cartella fondata sulla dichiarazione originaria.
- La presentazione dell’integrativa dopo la notifica della cartella non rende automaticamente illegittima la cartella, soprattutto quando il controllo automatizzato ha correttamente rilevato somme dovute sulla base della dichiarazione allora presente.
- Quando il contribuente ha omesso detrazioni o deduzioni, può essere necessario agire mediante una richiesta di rimborso, rispettando il relativo termine e fornendo la prova del diritto al rimborso.
- Nel ricorso tributario occorre formulare espressamente tutte le domande alternative utili, compresa quella di rimborso; il giudice non può normalmente pronunciarsi su una domanda mai proposta.
- Prima di agire è essenziale verificare la disciplina temporale vigente per il periodo d’imposta interessato, perché i termini delle dichiarazioni integrative possono essere cambiati da successive modifiche legislative.
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