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Sentenza

Sentenza del 05/03/2018 n. 76 - Comm. Trib. Prov. Varese

Giochi e Lotterie - Obbligo solidale al pagamento imposta - Sussiste.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La sentenza ha affermato che il gestore è solidalmente obbligato al pagamento dell'imposta e delle relative sanzioni. L'obbligo tributario sussiste anche per la raccolta telematica o a distanza e non viene escluso dall'assenza di concessione o licenza di pubblica sicurezza.

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia riguarda l'obbligo di pagamento dell'imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse da parte di chi gestisce, con qualsiasi mezzo, anche telematico e per conto di terzi situati all'estero, attività di concorsi o scommesse. La questione centrale è se tale obbligo sussista anche quando la raccolta avvenga a distanza e il gestore operi senza concessione statale o licenza di pubblica sicurezza.

Norme richiamate

  • Disciplina dell'imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse

    Chiunque gestisca con qualunque mezzo, anche telematico, per conto di terzi anche ubicati all'estero, concorsi pronostici o scommesse di qualsiasi genere, è solidalmente obbligato al pagamento della imposta e delle relative sanzioni.

    La norma individua come coobbligato solidale il soggetto che gestisce materialmente l'attività di gioco o scommessa, anche se opera per conto di terzi e anche mediante strumenti telematici.

Massime di principio

  • L'obbligo tributario può derivare dall'effettiva gestione o intermediazione della raccolta di gioco, indipendentemente dalla titolarità formale dell'attività o dalla localizzazione estera del soggetto per conto del quale si opera.
  • La raccolta a distanza o tramite piattaforme telematiche non esclude l'applicazione dell'imposta unica.
  • L'assenza di concessione o licenza di pubblica sicurezza non elimina l'obbligo fiscale: l'illiceità o irregolarità amministrativa dell'attività non impedisce all'Amministrazione di pretendere l'imposta e le sanzioni.
  • Chi opera come gestore o intermediario deve valutare autonomamente gli obblighi fiscali connessi alla raccolta di scommesse, anche quando ritenga di non essere il titolare dell'attività o lavori per operatori esteri.

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