Sentenza del 05/03/2018 n. 76 - Comm. Trib. Prov. Varese
Giochi e Lotterie - Obbligo solidale al pagamento imposta - Sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa sentenza ha affermato che il gestore è solidalmente obbligato al pagamento dell'imposta e delle relative sanzioni. L'obbligo tributario sussiste anche per la raccolta telematica o a distanza e non viene escluso dall'assenza di concessione o licenza di pubblica sicurezza.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguarda l'obbligo di pagamento dell'imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse da parte di chi gestisce, con qualsiasi mezzo, anche telematico e per conto di terzi situati all'estero, attività di concorsi o scommesse. La questione centrale è se tale obbligo sussista anche quando la raccolta avvenga a distanza e il gestore operi senza concessione statale o licenza di pubblica sicurezza.
Norme richiamate
Disciplina dell'imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse
Chiunque gestisca con qualunque mezzo, anche telematico, per conto di terzi anche ubicati all'estero, concorsi pronostici o scommesse di qualsiasi genere, è solidalmente obbligato al pagamento della imposta e delle relative sanzioni.
La norma individua come coobbligato solidale il soggetto che gestisce materialmente l'attività di gioco o scommessa, anche se opera per conto di terzi e anche mediante strumenti telematici.
Massime di principio
- L'obbligo tributario può derivare dall'effettiva gestione o intermediazione della raccolta di gioco, indipendentemente dalla titolarità formale dell'attività o dalla localizzazione estera del soggetto per conto del quale si opera.
- La raccolta a distanza o tramite piattaforme telematiche non esclude l'applicazione dell'imposta unica.
- L'assenza di concessione o licenza di pubblica sicurezza non elimina l'obbligo fiscale: l'illiceità o irregolarità amministrativa dell'attività non impedisce all'Amministrazione di pretendere l'imposta e le sanzioni.
- Chi opera come gestore o intermediario deve valutare autonomamente gli obblighi fiscali connessi alla raccolta di scommesse, anche quando ritenga di non essere il titolare dell'attività o lavori per operatori esteri.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 5 mar 2018Sentenza del 05/03/2018 n. 98 - Comm. Trib. Prov. Cuneo
- Sentenza · 5 mar 2018Sentenza del 05/03/2018 n. 123 - Comm. Trib. Reg. per le Marche
- Sentenza · 5 mar 2018Sentenza del 05/03/2018 n. 196 - Comm. Trib. Reg. per l'Abruzzo
- Sentenza · 5 mar 2018Sentenza del 05/03/2018 n. 203 - Comm. Trib. Reg. per l'Abruzzo
- Sentenza · 5 mar 2018Sentenza del 05/03/2018 n. 209 - Comm. Trib. Reg. per la Sardegna
- Sentenza · 5 mar 2018Sentenza del 05/03/2018 n. 213 - Comm. Trib. Reg. per la Sardegna
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →