Sentenza del 05/03/2018 n. 123 - Comm. Trib. Reg. per le Marche
Circoli ricreativi: le prestazioni svolte in favore degli associati non costituiscono attività di natura commerciale se strumentali agli scopi istituzionali
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
L'associazione ha impugnato l'accertamento relativo all'anno 2000, con cui l'Agenzia delle Entrate aveva assoggettato a IRPEG, IRAP e IVA i proventi derivanti dagli apparecchi di divertimento installati nel circolo. Ha contestato, tra l'altro, la tardività della notifica, il difetto di motivazione e di prova, l'errata qualificazione dei proventi come commerciali e, in subordine, la mancata deduzione dei costi. L'associazione sosteneva che gli apparecchi fossero utilizzati esclusivamente dai soci e che l'attività fosse strumentale agli scopi istituzionali ricreativi.
La decisione
La Commissione Tributaria Regionale delle Marche ha accolto l'appello e riformato la sentenza di primo grado, annullando l'avviso di accertamento. Il Collegio ha ritenuto che l'attività di intrattenimento mediante giochi leciti rientrasse nelle finalità istituzionali di un circolo ricreativo e, poiché destinata esclusivamente agli associati, non producesse automaticamente reddito commerciale imponibile. Ha inoltre rilevato che la documentazione acquisita presso il noleggiatore aveva valore meramente indiziario e non era adeguatamente riscontrata presso l'associazione. Da ciò è derivata anche la tardività della notifica dell'accertamento. Le spese di giudizio sono state compensate.
Norme richiamate
Art. 148 del D.P.R. n. 917 del 1986 (TUIR), già art. 111
Non si considerano commerciali e non producono reddito imponibile le attività svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali, seppur dietro pagamento di uno specifico corrispettivo, dalle associazioni culturali a favore dei propri associati, a condizione che siano rispettate le clausole statutarie che assicurano l'effettività del rapporto associativo.
Le prestazioni rese da un'associazione ai propri soci possono essere escluse dalla commercialità quando sono direttamente collegate agli scopi istituzionali, rivolte esclusivamente agli associati e svolte nel rispetto delle clausole statutarie che rendono effettivo il rapporto associativo.
Art. 4 del D.P.R. n. 633 del 1972
Anche ai fini IVA, un'attività svolta da un ente non lucrativo può essere considerata non commerciale se è strumentale agli scopi istituzionali ed è rivolta soltanto agli associati.
Art. 10 della legge n. 289 del 2002
La proroga dei termini di accertamento opera nei casi previsti dalla legge, ma non può essere applicata quando l'associazione non esercita attività commerciale e non è tenuta alla presentazione della dichiarazione relativa ai redditi d'impresa.
Cassazione n. 4315/2015
Ha affermato che le attività istituzionali rese a favore degli associati, anche dietro corrispettivo, non sono commerciali se è effettivo il rapporto associativo.
Cassazione n. 21406/2012
La gestione di un bar o servizio analogo da parte di un ente non lucrativo è non commerciale soltanto se strumentale agli scopi istituzionali e riservata agli associati.
Massime di principio
- Per valutare la natura commerciale di un'attività associativa non è decisivo il semplice pagamento di un corrispettivo: occorre verificare se la prestazione attua direttamente gli scopi istituzionali ed è destinata esclusivamente agli associati.
- La non commercialità richiede un rapporto associativo effettivo e documentabile, con statuto, libro soci, procedure di ammissione e concreta separazione tra soci e pubblico esterno.
- Le attività ricreative, inclusa la gestione di apparecchi da intrattenimento, possono rientrare nelle finalità istituzionali di un circolo ricreativo, ma la valutazione dipende dalle modalità concrete di svolgimento.
- La documentazione proveniente da terzi può fondare un accertamento solo se accompagnata da elementi di riscontro idonei presso l'associazione e sufficienti a dimostrare sia l'esistenza sia la quantificazione dei maggiori ricavi.
- Se l'attività è effettivamente non commerciale e l'associazione non è altrimenti tenuta a presentare la dichiarazione, l'accertamento può essere dichiarato tardivo secondo i termini ordinari applicabili.
- La qualificazione statutaria dell'attività non è da sola sufficiente: prevalgono l'effettività del rapporto associativo, l'accesso riservato ai soci e la concreta strumentalità dell'attività rispetto agli scopi dell'ente.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 5 mar 2018Sentenza del 05/03/2018 n. 76 - Comm. Trib. Prov. Varese
- Sentenza · 5 mar 2018Sentenza del 05/03/2018 n. 98 - Comm. Trib. Prov. Cuneo
- Sentenza · 5 mar 2018Sentenza del 05/03/2018 n. 196 - Comm. Trib. Reg. per l'Abruzzo
- Sentenza · 5 mar 2018Sentenza del 05/03/2018 n. 203 - Comm. Trib. Reg. per l'Abruzzo
- Sentenza · 5 mar 2018Sentenza del 05/03/2018 n. 209 - Comm. Trib. Reg. per la Sardegna
- Sentenza · 5 mar 2018Sentenza del 05/03/2018 n. 213 - Comm. Trib. Reg. per la Sardegna
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →