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Sentenza

Sentenza del 05/03/2018 n. 213 - Comm. Trib. Reg. per la Sardegna

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia riguardava una cartella di pagamento emessa ai sensi degli artt. 36-bis del DPR n. 600/1973 e 54-bis del DPR n. 633/1972 per omesso versamento di IVA relativa all'anno d'imposta 2005, pari a euro 10.765,00 oltre accessori. La Commissione Tributaria Provinciale aveva annullato la cartella ritenendo non provato l'invio al contribuente della comunicazione di irregolarità prevista dall'art. 6, comma 5, della legge n. 212/2000. L'Agenzia delle Entrate ha impugnato tale decisione, sostenendo di avere trasmesso l'avviso bonario per via telematica all'intermediario incaricato dal contribuente e di averne prodotto la documentazione. Ha inoltre evidenziato che il contribuente e l'intermediario avevano barrato nella dichiarazione le opzioni relative all'invio e alla ricezione dell'avviso telematico.

La decisione

La Commissione Tributaria Regionale ha accolto l'appello dell'Agenzia delle Entrate e riformato la sentenza di primo grado. Ha ritenuto provata la trasmissione telematica della comunicazione di irregolarità e ha affermato, inoltre, che per omessi versamenti risultanti dalla liquidazione automatizzata della dichiarazione la comunicazione non era comunque necessariamente richiesta a pena di nullità della cartella, secondo la giurisprudenza consolidata della Corte di cassazione. Il ricorso originario del contribuente è stato quindi rigettato. xxxxx è stato condannato al pagamento delle spese di entrambi i gradi, liquidate in euro 700,00 per ciascun grado.

Norme richiamate

  • Art. 36-bis del DPR n. 600/1973

    Disciplina il controllo automatizzato delle dichiarazioni dei redditi e consente di liquidare le imposte dovute sulla base dei dati dichiarati e degli elementi direttamente desumibili dalle dichiarazioni.

  • Art. 54-bis del DPR n. 633/1972

    Disciplina il controllo automatizzato delle dichiarazioni IVA e la liquidazione dell'imposta risultante dalla dichiarazione.

  • Art. 6, comma 5, della legge n. 212/2000

    Prevede, in determinati casi, l'invito al contribuente a fornire chiarimenti o documentazione prima dell'iscrizione a ruolo; la sentenza precisa che, in caso di omessi versamenti risultanti dalla dichiarazione, tale comunicazione non è necessariamente prevista a pena di nullità della cartella.

  • Art. 2-bis del decreto-legge n. 203/2005, convertito nella legge n. 248/2005

    Ha modificato le modalità di invio dell'invito previsto dall'art. 6, comma 5, dello Statuto del contribuente, consentendo e prevedendo, per le dichiarazioni presentate dal 1° gennaio 2006, la trasmissione telematica agli intermediari abilitati.

  • Art. 3, comma 3, del DPR n. 322/1998

    Individua i soggetti abilitati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni, ai quali può essere inviato l'avviso telematico.

  • Art. 2, comma 2, del D.Lgs. n. 462/1997

    Richiamato per i termini entro i quali l'intermediario deve portare a conoscenza del contribuente gli esiti della liquidazione della dichiarazione.

Massime di principio

  • Quando il contribuente indica nella dichiarazione di voler ricevere gli avvisi telematici tramite l'intermediario e quest'ultimo dichiara di poterli ricevere, la comunicazione dell'Agenzia può essere validamente effettuata mediante trasmissione telematica all'intermediario.
  • La prova dell'invio telematico può risultare dalle ricevute e dalle interrogazioni dei sistemi informatici dell'Amministrazione, oltre che dalle opzioni sottoscritte nella dichiarazione.
  • Per cartelle derivanti da omessi versamenti già indicati nella dichiarazione e rilevati tramite controllo automatizzato, la mancata comunicazione di irregolarità non comporta necessariamente la nullità della cartella.
  • È essenziale distinguere tra errori o irregolarità che richiedono un confronto preventivo con il contribuente e semplici omessi versamenti risultanti direttamente dalla dichiarazione: nel secondo caso la cartella può essere emessa anche senza un previo avviso bonario, secondo l'orientamento richiamato dalla sentenza.
  • In caso di contestazione, il contribuente deve verificare sia la correttezza sostanziale dell'importo richiesto sia le modalità di invio degli avvisi, mentre l'Amministrazione deve documentare la trasmissione quando essa sia rilevante per la validità del procedimento.

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