Sentenza del 05/03/2018 n. 196 - Comm. Trib. Reg. per l'Abruzzo
REGISTRO - IPOTECARIE - CATASTALI - Le agevolazioni fiscali fruite nell'acquisto di terreni agricoli decadono in caso di affitto di parte del terreno - Sussiste
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società aveva impugnato la richiesta di pagamento emessa dall'Agenzia delle Entrate per la decadenza dalle agevolazioni fiscali applicate all'acquisto di terreni agricoli. L'agevolazione richiedeva la costituzione di un compendio unico e l'impegno a coltivarlo e condurlo per almeno dieci anni. La società sosteneva che la concessione in affitto di una parte dei terreni fosse necessaria per realizzare coltivazioni biologiche e costituisse comunque uno strumento per incrementare le potenzialità produttive, senza perdita del compendio unico.
La decisione
La Commissione Tributaria Regionale dell'Aquila ha rigettato l'appello e confermato integralmente la decisione della Commissione Tributaria Provinciale, ritenendo che la concessione in affitto, anche solo parziale, dei terreni agevolati comportasse la violazione dell'obbligo di coltivazione e conduzione diretta per il periodo minimo previsto. Le motivazioni dell'affitto, compresa la scelta di effettuare coltivazioni biologiche, sono state ritenute irrilevanti. È stata inoltre respinta la richiesta subordinata di riduzione del valore dei beni, poiché la disciplina sulle espropriazioni per pubblica utilità non era applicabile. La società è stata condannata al pagamento delle spese di lite, liquidate in 1.000 euro oltre oneri di legge.
Norme richiamate
Art. 5-bis della legge 31 ottobre 1994, n. 97, come modificato dall'art. 52, comma 21, della legge n. 448/2001
Prevede l'esenzione dalle imposte catastali, di registro e di bollo per gli imprenditori agricoli che si impegnano a costituire un compendio unico e a coltivarlo e condurlo per almeno dieci anni dal trasferimento.
L'agevolazione è subordinata al mantenimento effettivo dell'impegno di coltivazione e conduzione del compendio unico per il periodo previsto. La concessione in affitto di una parte dei terreni determina la decadenza dal beneficio, indipendentemente dalle ragioni dell'affitto.
Art. 1 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131
È richiamato quale base normativa dell'agevolazione fiscale relativa agli atti traslativi stipulati dagli imprenditori agricoli professionali e della conseguente richiesta di pagamento derivante dalla decadenza.
Art. 1 del D.Lgs. 29 marzo 2004, n. 99, e successive modificazioni
Individua la disciplina dell'imprenditore agricolo professionale rilevante ai fini dell'accesso alle agevolazioni.
Art. 1, comma 3-bis, del D.Lgs. n. 99/2004, modificato dall'art. 1, comma 2, del D.Lgs. n. 101/2005
La sentenza richiama la previsione secondo cui, se un imprenditore agricolo è amministratore di più società, il riconoscimento della qualifica di imprenditore agricolo professionale spetta a una sola società.
Art. 11 del D.Lgs. 18 maggio 2001, n. 228
È richiamato in relazione ai soggetti ai quali può essere eventualmente concesso in affitto il terreno senza incidere sui requisiti dell'agevolazione; nel caso concreto, il terreno era stato affittato a un soggetto non rientrante tra quelli previsti.
D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327
La disciplina sulle espropriazioni per pubblica utilità non è applicabile alla controversia tributaria e non può fondare una riduzione del valore dei beni oggetto dell'agevolazione.
Cassazione civile, sentenze n. 21847/2016 e n. 21617/2016
La sentenza aderisce all'orientamento secondo cui la concessione in affitto dei terreni acquistati con l'agevolazione comporta la decadenza dal beneficio, senza che assumano rilievo le motivazioni economiche o produttive dell'affitto.
Massime di principio
- Le agevolazioni fiscali collegate all'acquisto di terreni agricoli e alla costituzione di un compendio unico sono subordinate al rispetto rigoroso degli obblighi di coltivazione e conduzione diretta per il periodo minimo previsto dalla legge.
- La concessione in affitto, anche parziale, dei terreni agevolati durante il periodo di vincolo può determinare la decadenza dall'agevolazione, anche se l'operazione è giustificata da finalità produttive, biologiche, economiche o di miglioramento della redditività.
- Il mantenimento della dimensione complessiva del compendio unico non è necessariamente sufficiente: occorre rispettare anche le modalità soggettive e operative di conduzione imposte dalla normativa.
- Prima di affittare, concedere in godimento o modificare la gestione dei terreni agevolati, è opportuno verificare la disciplina applicabile, i soggetti ammessi e la durata del vincolo, perché la violazione può comportare il recupero delle imposte non versate, oltre a interessi e sanzioni.
- Le eccezioni alla decadenza devono risultare da una specifica previsione normativa; in assenza di tale previsione, il giudice tende a non riconoscere deroghe basate sulle concrete esigenze dell'impresa.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 5 mar 2018Sentenza del 05/03/2018 n. 76 - Comm. Trib. Prov. Varese
- Sentenza · 5 mar 2018Sentenza del 05/03/2018 n. 98 - Comm. Trib. Prov. Cuneo
- Sentenza · 5 mar 2018Sentenza del 05/03/2018 n. 123 - Comm. Trib. Reg. per le Marche
- Sentenza · 5 mar 2018Sentenza del 05/03/2018 n. 203 - Comm. Trib. Reg. per l'Abruzzo
- Sentenza · 5 mar 2018Sentenza del 05/03/2018 n. 209 - Comm. Trib. Reg. per la Sardegna
- Sentenza · 5 mar 2018Sentenza del 05/03/2018 n. 213 - Comm. Trib. Reg. per la Sardegna
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →