Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 04728/2023 del 15/02/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento catastale relativo al classamento di un'unità immobiliare adibita a hotel. La Commissione tributaria provinciale aveva rigettato il ricorso del contribuente; in appello la Commissione tributaria regionale aveva invece accolto l'impugnazione ritenendo arbitraria la rendita catastale attribuita, anche per asserita disparità di trattamento rispetto ad altri alberghi della zona e sulla base di fotografie prodotte in giudizio. L'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, deducendo la nullità della sentenza e del procedimento per violazione delle norme del processo tributario e degli artt. 156 e 161 c.p.c., in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., perché la CTR, pur avendo rilevato la mancata costituzione dell'Ufficio appellato, non aveva verificato la regolarità della notifica del ricorso in appello. Secondo la ricorrente, l'atto di appello non risultava notificato nelle forme prescritte e nel fascicolo non vi era prova della notificazione all'Amministrazione finanziaria.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondato il motivo dell'Agenzia. Esaminando direttamente il fascicolo di merito, ha accertato che non vi era prova della notifica dell'atto di appello dell'originaria parte contribuente all'Amministrazione finanziaria: mancava la relata di notifica e mancava un separato documento attestante l'avvenuta notificazione. Da ciò la Corte ha tratto la conseguenza che l'appello doveva considerarsi inesistente; ne è derivata la nullità della sentenza di secondo grado che aveva deciso su un giudizio di appello non validamente instaurato e il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado. Il ricorso è stato quindi accolto e la sentenza impugnata è stata cassata senza rinvio, con condanna della società intimata alle spese.

Norme richiamate

Massime di principio

  • Nel processo tributario, il giudice di appello deve verificare d'ufficio la regolarità della notificazione dell'atto di impugnazione, soprattutto quando la parte appellata non si costituisca.
  • In mancanza di prova della notifica dell'appello, l'impugnazione deve ritenersi inesistente; il giudizio di secondo grado è quindi tamquam non esset e la sentenza resa in tale giudizio è nulla.
  • L'assenza nel fascicolo di relata di notifica o di altra prova documentale dell'avvenuta notificazione dell'appello all'Ufficio impedisce di ritenere validamente instaurato il contraddittorio.
  • Quando l'appello è inesistente per difetto di notifica, la Corte di cassazione può cassare la sentenza senza rinvio perché la decisione di primo grado è già passata in giudicato.
  • In sede di legittimità, l'accesso al fascicolo digitale di merito consente di verificare direttamente la sussistenza della prova della notificazione e di fondare su tale controllo la decisione processuale.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieAppelloRicorso per cassazione
IstitutiNullitàOnere della provaGiudicato

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.