Cassazione Civile, Ordinanza n. 04728/2023 del 15/02/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento catastale relativo al classamento di un'unità immobiliare adibita a hotel. La Commissione tributaria provinciale aveva rigettato il ricorso del contribuente; in appello la Commissione tributaria regionale aveva invece accolto l'impugnazione ritenendo arbitraria la rendita catastale attribuita, anche per asserita disparità di trattamento rispetto ad altri alberghi della zona e sulla base di fotografie prodotte in giudizio. L'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, deducendo la nullità della sentenza e del procedimento per violazione delle norme del processo tributario e degli artt. 156 e 161 c.p.c., in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., perché la CTR, pur avendo rilevato la mancata costituzione dell'Ufficio appellato, non aveva verificato la regolarità della notifica del ricorso in appello. Secondo la ricorrente, l'atto di appello non risultava notificato nelle forme prescritte e nel fascicolo non vi era prova della notificazione all'Amministrazione finanziaria.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato il motivo dell'Agenzia. Esaminando direttamente il fascicolo di merito, ha accertato che non vi era prova della notifica dell'atto di appello dell'originaria parte contribuente all'Amministrazione finanziaria: mancava la relata di notifica e mancava un separato documento attestante l'avvenuta notificazione. Da ciò la Corte ha tratto la conseguenza che l'appello doveva considerarsi inesistente; ne è derivata la nullità della sentenza di secondo grado che aveva deciso su un giudizio di appello non validamente instaurato e il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado. Il ricorso è stato quindi accolto e la sentenza impugnata è stata cassata senza rinvio, con condanna della società intimata alle spese.
Norme richiamate
d.lgs. n. 546 del 1992, artt. 1, comma 2, 16, 20, 22, 53
richiamati come norme del processo tributario la cui violazione è stata dedotta per censurare il mancato controllo sulla regolare notificazione dell'appello
invocato in combinato disposto per sostenere la nullità del procedimento/sentenza a fronte del vizio della notificazione
invocato per la nullità della sentenza derivante dal vizio processuale
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
indicato quale parametro del motivo di ricorso per violazione di legge
base della cassazione senza rinvio in ragione dell'inesistenza dell'appello e del passaggio in giudicato della decisione di primo grado
Massime di principio
- Nel processo tributario, il giudice di appello deve verificare d'ufficio la regolarità della notificazione dell'atto di impugnazione, soprattutto quando la parte appellata non si costituisca.
- In mancanza di prova della notifica dell'appello, l'impugnazione deve ritenersi inesistente; il giudizio di secondo grado è quindi tamquam non esset e la sentenza resa in tale giudizio è nulla.
- L'assenza nel fascicolo di relata di notifica o di altra prova documentale dell'avvenuta notificazione dell'appello all'Ufficio impedisce di ritenere validamente instaurato il contraddittorio.
- Quando l'appello è inesistente per difetto di notifica, la Corte di cassazione può cassare la sentenza senza rinvio perché la decisione di primo grado è già passata in giudicato.
- In sede di legittimità, l'accesso al fascicolo digitale di merito consente di verificare direttamente la sussistenza della prova della notificazione e di fondare su tale controllo la decisione processuale.
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