Cassazione Civile, Ordinanza n. 28753/2024 del 07/11/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (creditore)
La controversia
La controversia nasce da un decreto ingiuntivo ottenuto da una società di leasing per la restituzione di macchinari agricoli concessi in leasing e per il pagamento di somme dovute per canoni e accessori nei confronti di una società agricola e dei soci. Dopo il rigetto dell’opposizione in primo grado, in appello una delle persone indicate come chiamata all’eredità di una socia defunta propone ricorso per cassazione contro la sentenza d’appello che aveva riformato parzialmente il primo grado, revocato il decreto ingiuntivo ma condannato gli appellanti al pagamento di una somma a favore della società di leasing. La ricorrente deduceva: 1) violazione degli artt. 519 c.c., 81, 100, 101, 102 c.p.c. e 24 Cost., sostenendo di aver rinunciato validamente all’eredità e dunque di non essere legittimata passivamente; 2) violazione dell’art. 2697 c.c. e degli artt. 101 e 106 c.p.c., lamentando che nessuna parte avesse provato la sua qualità di erede; 3) violazione degli artt. 112 e 92 c.p.c., contestando che la corte d’appello l’avesse assoggettata alle spese pur non avendo essa proposto appello né aderito alle conclusioni. La Corte di cassazione ha ritenuto i motivi in parte inammissibili e in parte infondati, rilevando anche la mancata specifica osservanza dei requisiti di autosufficienza e specificità del ricorso e affermando che l’eccezione relativa alla mancata qualità di erede, incidendo sul merito, non poteva essere proposta per la prima volta in cassazione; ha inoltre ritenuto corretta la decisione di merito sul punto del contraddittorio, perché la notificazione dell’atto di appello alla chiamata all’eredità era idonea a instaurare validamente il rapporto processuale, salvo contestazione tempestiva della qualità di erede.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha affermato che i motivi erano formulati in modo non conforme ai requisiti di specificità e autosufficienza del ricorso per cassazione e, comunque, che la corte territoriale aveva correttamente ritenuto integro il contraddittorio nei confronti della destinataria della notifica come chiamata all’eredità. Ha inoltre precisato che la contestazione della qualità di erede e del conseguente difetto di legittimazione passiva integra una questione di merito che non può essere sollevata per la prima volta in cassazione. Non è stata pronunciata condanna alle spese del giudizio di legittimità perché gli intimati non si sono difesi. È stato dato atto dell’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
richiamato per la rinuncia all’eredità; la rinuncia, se ritualmente compiuta, impedisce l’assunzione della qualità di erede, ma la relativa contestazione va dedotta tempestivamente e con specificità
richiamato nel quadro della dedotta mancanza di legittimazione e dell’interesse ad agire o contraddire
invocato dalla ricorrente sul profilo dell’interesse ad agire/contraddire
richiamato dalla ricorrente; la Corte ribadisce la necessità di corretta instaurazione del contraddittorio
richiamato dalla ricorrente in tema di contraddittorio
art. 24 Cost.
richiamato dalla ricorrente a sostegno del diritto di difesa
invocato per sostenere la mancata prova della qualità di erede; la Corte reputa il motivo inammissibile anche per difetto di specificità
richiamato dalla ricorrente nel secondo motivo
invocato per asserita violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato
richiamato per contestare la condanna alle spese
norma di riferimento per i motivi di ricorso per cassazione dedotti come violazione di legge
la Corte richiama i requisiti di specificità e autosufficienza del ricorso, la cui inosservanza comporta inammissibilità
art. 369, comma 2, n. 4, c.p.c.
richiamato per la necessità di indicare e localizzare gli atti e i documenti su cui il ricorso si fonda
richiamato in tema di successione nel processo dopo la morte di una parte e legittimazione dei successori
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
richiamato per il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto del ricorso
art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012
richiamato quale fonte dell’ulteriore contributo unificato
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione che denunci violazioni di legge deve indicare con precisione le norme violate, il loro contenuto precettivo e il confronto con la motivazione della sentenza impugnata; in difetto il motivo è inammissibile.
- Il requisito di autosufficienza impone che il ricorrente riproduca o comunque identifichi specificamente gli atti e i documenti posti a fondamento delle censure, così da consentire alla Corte il controllo diretto della decisività delle questioni.
- La contestazione della qualità di erede e del conseguente difetto di legittimazione passiva, quando richiede accertamenti di fatto, introduce una questione di merito e non può essere sollevata per la prima volta in cassazione.
- La notificazione dell’atto processuale al chiamato all’eredità è idonea a instaurare il rapporto processuale; tuttavia il destinatario deve tempestivamente contestare la propria qualità di erede per escludere la legittimazione passiva.
- In sede di legittimità non è consentito censurare la decisione sulle spese sulla base di una diversa ricostruzione del contraddittorio o della soccombenza se la questione non è stata dedotta in modo specifico e rituale nei gradi di merito.
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