Cassazione Civile, Ordinanza n. 27350/2026 del 20/10/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (enti creditori)
La controversia
La contribuente aveva chiesto l’accertamento della prescrizione quinquennale dei crediti contributivi iscritti nella cartella esattoriale n. 110 2005 0020863759502000, sostenendo che fosse decorso il termine tra la chiusura del fallimento, avvenuta l’8 giugno 2000, e la notifica della cartella, avvenuta il 31 marzo 2006. Il Tribunale aveva respinto la domanda e la Corte d’appello di Torino, con sentenza n. 41/2021 depositata il 7 aprile 2021, aveva confermato tale decisione. In cassazione la ricorrente ha proposto due motivi. Con il primo, denunciando violazione degli artt. 360, primo comma, n. 5, e 112 c.p.c., ha lamentato che i giudici di merito non avessero esaminato la domanda di accertamento della prescrizione maturata dopo la notifica della cartella e prima dei primi atti interruttivi, indicati nel 9 marzo 2012. Con il secondo, denunciando violazione dell’art. 3, comma 9, della legge n. 335/1995 e dell’art. 437, secondo comma, c.p.c., ha sostenuto che la prescrizione contributiva, essendo sottratta alla disponibilità delle parti, operando di diritto e rilevabile d’ufficio, dovesse essere verificata dal giudice.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili entrambi i motivi e, quindi, il ricorso. Quanto al primo, ha rilevato che l’omesso esame di una domanda non costituisce un fatto omesso ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.; inoltre, ricorreva una doppia conforme e il ricorso non indicava una diversa ricostruzione dei fatti tra primo e secondo grado. La censura era comunque carente di specificità e autosufficienza: la sentenza d’appello aveva delimitato la domanda alla prescrizione anteriore alla notifica della cartella, escludendo che si trattasse di opposizione all’esecuzione ex art. 615 c.p.c.; la ricorrente non aveva riportato in modo adeguato le conclusioni formulate in primo grado né dimostrato la riproposizione della domanda in appello. La Corte ha inoltre rilevato che la cartella non era stata opposta entro il termine di quaranta giorni previsto dall’art. 24, comma 5, del d.lgs. n. 46/1999 e che non risultavano impugnati neppure i successivi atti, con conseguente irretrattabilità del credito. Quanto al secondo motivo, la rilevabilità d’ufficio della prescrizione contributiva non consente al giudice di oltrepassare i limiti delle domande e dei fatti ritualmente introdotti nel processo; la domanda accertativa risultava circoscritta alla prescrizione anteriore alla notifica. La ricorrente è stata condannata a pagare le spese, liquidate per ciascuna controricorrente in 10.000 euro per compensi, oltre a 200 euro per esborsi e accessori in favore di INPS-SCCI e alle spese prenotate a debito per ADER. È stato inoltre dato atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
l’erronea introduzione ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c., non costituendo un “fatto” la denunziata omessa valutazione di una domanda, di talché la censura avrebbe dovuto esser proposta ai sensi del n. 4 dell’art. 360 comma 1, c.p.c.
L’omesso esame di una domanda non integra il vizio di omesso esame di un fatto previsto dal n. 5; la censura va proposta con il diverso motivo processuale pertinente.
la puntualità con cui la Corte territoriale ha delimitato l’oggetto del contendere (al solo accertamento della prescrizione maturata prima della notifica e l’esclusione della possibilità di configurare nel caso di specie un’opposizione ai sensi dell’art. 615 c.p.c.) rende immediatamente palese l’inammissibilità ex art. 366 c.p.c. – per difetto di specificità, sub specie di autosufficienza - del primo motivo nella parte in cui lamenta il mancato esame della domanda relativa alla prescrizione maturata successivamente alla notifica della cartella qui impugnata.
La deduzione di omessa pronuncia su una domanda richiede che la domanda risulti ritualmente proposta e che il ricorso per cassazione ne specifichi i termini; non è sufficiente allegare una diversa estensione dell’oggetto del giudizio rispetto a quella accertata dal giudice di merito.
il n. 5 dell’art. 360 c.p.c., è altresì fallacemente invocato, nel caso di specie, essendo in rilievo un’ipotesi di cd. doppia conforme, né nel ricorso per cassazione è stata evidenziata la diversa ricostruzione del fatto da parte dei giudici di primo e di secondo grado (art. 348-ter, c.p.c., in base al quale il vizio di cui all’art. 360, co. 1, n. 5, c.p.c., non è deducibile in caso di impugnativa di pronuncia c.d. doppia conforme; v. Cass. n. 23021 del 2014).
Nel regime richiamato dalla decisione, il vizio di cui all’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c. non è deducibile contro una pronuncia di doppia conforme, salvo che il ricorrente evidenzi la diversità della ricostruzione fattuale tra i due gradi di merito.
art. 24, comma 5, d.lgs. n. 46/1999
la mancata proposizione dell’opposizione avverso la cartella di pagamento nel termine perentorio di 40 giorni dalla sua notificazione, ex art. 24, comma 5, d.lgs. n. 46 del 1999, determina la decadenza dall’impugnazione del titolo e produce l’effetto sostanziale dell’irretrattabilità del credito, sicché il debitore perde ogni possibilità di far valere sia i vizi formali del titolo sia ogni contestazione circa il merito della pretesa.
La mancata opposizione alla cartella contributiva entro quaranta giorni comporta la decadenza dall’impugnazione del titolo e rende irretrattabile il credito, precludendo successive contestazioni sui vizi formali e sul merito della pretesa.
La puntualità con cui la Corte territoriale ha delimitato l’oggetto del contendere (al solo accertamento della prescrizione maturata prima della notifica e l’esclusione della possibilità di configurare nel caso di specie un’opposizione ai sensi dell’art. 615 c.p.c.) rende immediatamente palese l’inammissibilità ex art. 366 c.p.c. – per difetto di specificità, sub specie di autosufficienza - del primo motivo nella parte in cui lamenta il mancato esame della domanda relativa alla prescrizione maturata successivamente alla notifica della cartella qui impugnata.
La domanda di accertamento della prescrizione successiva alla notifica della cartella non può essere trattata come opposizione all’esecuzione ex art. 615 c.p.c. quando il giudice di merito abbia delimitato la domanda in termini diversi e tale qualificazione non sia adeguatamente contestata nel ricorso.
occorr[e]va, come già in parte anticipato, che la contribuente, nel rispetto dell’art. 366 c.p.c. desse conto – ai fini del superamento del vaglio di ammissibilità del ricorso - sia della proposizione di detta domanda in primo grado che della riproposizione in appello.
Il ricorso per cassazione che denunci l’omessa valutazione di una domanda deve indicare in modo specifico e autosufficiente dove e in quali termini essa sia stata proposta in primo grado e riproposta in appello.
art. 3, comma 9, legge n. 335/1995
Come già rimarcato, la pronunzia all’attenzione dà infatti conto della proposizione della sola domanda volta ad accertare l’intervenuta maturazione della prescrizione anteriormente alla notifica del ricorso, sicché - ribadita sul punto l’inammissibilità del primo motivo - solo rispetto a detta domanda il giudice poteva azionare i suoi poteri officiosi, altrimenti esorbitando senza dubbio dai limiti, prima ancora che del petitum, dello stesso fatto storico allegato.
La rilevabilità d’ufficio della prescrizione contributiva opera entro i limiti della domanda e dei fatti storici ritualmente allegati; non autorizza il giudice a estendere l’accertamento a periodi o questioni estranei al tema processuale introdotto.
art. 437, secondo comma, c.p.c.
Come già rimarcato, la pronunzia all’attenzione dà infatti conto della proposizione della sola domanda volta ad accertare l’intervenuta maturazione della prescrizione anteriormente alla notifica del ricorso, sicché - ribadita sul punto l’inammissibilità del primo motivo - solo rispetto a detta domanda il giudice poteva azionare i suoi poteri officiosi, altrimenti esorbitando senza dubbio dai limiti, prima ancora che del petitum, dello stesso fatto storico allegato.
I poteri officiosi del giudice nel processo del lavoro non consentono di oltrepassare i limiti del petitum e dei fatti storici allegati dalle parti.
art. 13, commi 1-bis e 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, il Collegio dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento ad opera della parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale a norma del comma 1-bis, dello stesso art. 13, se dovuto.
In caso di inammissibilità del ricorso, la Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, se dovuto.
Massime di principio
- La mancata opposizione alla cartella di pagamento per crediti contributivi entro il termine perentorio di quaranta giorni determina la decadenza dall’impugnazione del titolo e l’irretrattabilità del credito, precludendo contestazioni successive sia sui vizi formali sia sul merito della pretesa.
- La prescrizione dei contributi, pur operando di diritto e potendo essere rilevata d’ufficio, può essere esaminata soltanto entro i limiti delle domande e dei fatti storici ritualmente introdotti nel processo; il rilievo officioso non consente al giudice di ampliare il tema del giudizio.
- Chi deduce in cassazione che il giudice di merito abbia omesso di esaminare una domanda deve indicare specificamente e in modo autosufficiente i termini in cui essa fu proposta in primo grado e riproposta in appello.
- L’omesso esame di una domanda non costituisce omesso esame di un fatto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.; inoltre, contro una decisione di doppia conforme tale vizio non è deducibile senza la specifica indicazione di una diversa ricostruzione dei fatti nei due gradi.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza giuslavoristica
- ordinanza_civile_lavoro · 20 ott 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 27296/2026 del 20/10/2026
- ordinanza_civile_lavoro · 20 ott 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 27297/2026 del 20/10/2026
- ordinanza_civile_lavoro · 20 ott 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 27298/2026 del 20/10/2026
- ordinanza_civile_lavoro · 20 ott 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 27301/2026 del 20/10/2026
- ordinanza_civile_lavoro · 20 ott 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 27311/2026 del 20/10/2026
- ordinanza_civile_lavoro · 20 ott 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 27312/2026 del 20/10/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza giuslavoristica →