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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 06278/2026 del 16/02/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del Tribunale del riesame che aveva rigettato l'appello avverso il rigetto, da parte del G.i.p., dell'istanza di revoca o attenuazione della misura cautelare del divieto di dimora nella provincia di Caltanissetta applicata all'indagato, gravemente indiziato del reato ex art.612-bis c.p. L'impugnante deduce tre motivi: (1) omissione di valutazione di elementi nuovi (confessione resa dopo l'ordinanza, cessazione delle condotte fin da luglio 2025, dichiarazioni della persona offesa sull'affievolimento del patema d'animo) e carenza/contraddittorietà della motivazione sulla attualità del quadro cautelare; (2) mancata considerazione della non idoneità della misura meno afflittiva (divieto di avvicinamento, eventualmente con dispositivi elettronici) in violazione dei principi di adeguatezza e proporzionalità; (3) vizio di motivazione nella valutazione delle dichiarazioni confessorie, ritenute dal giudice meramente giustificative e non contributive.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso come infondato. Ha ritenuto che il Tribunale del Riesame avesse motivato compiutamente l'inidoneità degli elementi sopravvenuti a mutare il quadro cautelare, avendo correttamente valutato che la confessione non apportava elementi nuovi idonei a scalfire il grave e attuale quadro cautelare e che il mero decorso del tempo o il rispetto delle prescrizioni non bastano a dimostrare l'attenuazione delle esigenze cautelari. Quanto alla misura meno afflittiva, la Corte ha condiviso la valutazione del Tribunale che, in precedente procedura, il divieto di avvicinamento si era dimostrato inefficace rispetto al rischio di reiterazione. La Corte ha ritenuto legittima la valutazione critica del giudice di merito sulla mancanza di un percorso di rielaborazione nella confessione. Ricorso rigettato; condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art.616 c.p.p.; decisione resa il 04/02/2026 (estensore: Consigliere Carla Adriana Fiammetta Frau).

Norme richiamate

  • art. 612-bis cod. pen.

    La norma individua il reato contestato (stalking); la Corte prende atto del grave indiziamento a carico dell'imputato come base del quadro cautelare.

  • art. 310 cod. proc. pen.

    Norma che disciplina l'appello avverso il provvedimento cautelare del G.i.p.; qui la vicenda processuale comprende l'appello al Tribunale del riesame ai sensi di tale articolo.

  • art. 606, comma 1, cod. proc. pen.

    Disciplina i motivi di impugnazione in cassazione; la Corte ha valutato i tre motivi per i vizi di diritto e di motivazione indicati dall'impugnante e li ha ritenuti infondati.

  • artt. 275, 282-ter e 292, comma 2, lett. c-bis) cod. proc. pen.

    Norme riferibili alle misure cautelari personali e alle misure di protezione delle persone offese; la Corte ha accertato che il Tribunale ha motivato l'inidoneità della misura meno afflittiva (divieto di avvicinamento), anche alla luce di precedenti fallimenti di quella misura.

  • art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

    Richiama il limite di enunciazione dei motivi nell'atto di impugnazione; la Corte ha trattato i motivi nei limiti strettamente necessari alla motivazione.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma che consente la condanna alle spese del procedimento; la Corte ha applicato tale articolo per condannare il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Massime di principio

  • La mera confessione resa dopo l'adozione di una misura cautelare non è di per sé sufficiente a mutare il quadro cautelare: occorrono elementi nuovi e concreti che dimostrino la riduzione del rischio di reiterazione delle condotte.
  • Il decorso del tempo e l'osservanza delle prescrizioni imposte dalla misura non bastano automaticamente ad escludere la persistente esigenza cautelare; è necessaria una valutazione fattuale che attesti un effettivo mutamento della situazione.
  • Il principio di adeguatezza e proporzionalità impone di preferire misure meno afflittive solo se queste risultano effettivamente idonee a garantire le esigenze cautelari; la precedente inefficacia di una misura più lieve rispetto a condotte ripetute giustifica l'adozione di misure più gravose.
  • La valutazione della credibilità, del contenuto e della rilevanza di dichiarazioni confessorie rientra nel libero convincimento del giudice di merito e, se adeguatamente motivata, è difficilmente sindacabile in sede di legittimità.
  • In sede di richiesta di allentamento della misura cautelare grava sulla difesa l'onere di produrre elementi nuovi, concreti e verificabili che dimostrino l'attenuazione delle esigenze cautelari iniziali.

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