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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 34052/2024 del 09/09/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione avverso la sentenza del Tribunale che aveva condannato l'imputato per il reato di cui all'art. 367 c.p.; l'appello è stato dichiarato inammissibile per mancata allegazione, unitamente all'atto di appello, della dichiarazione o elezione di domicilio resa dopo la sentenza e del mandato specifico ad impugnare, requisiti richiesti dall'art. 581, comma 1‑quater, c.p.p., nel caso di appellante giudicato in assenza.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che l'art. 581, comma 1‑quater, c.p.p. vada applicato letteralmente: per l'appellante assente in primo grado è necessaria la produzione, con l'atto di gravame, della dichiarazione o elezione di domicilio e del mandato ad impugnare rilasciato dopo la sentenza. La questione di legittimità costituzionale sollevata è stata dichiarata manifestamente infondata, richiamando precedenti decisioni. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a versare euro 3.000 alla Cassa delle Ammende.

Norme richiamate

  • art. 581, commi 1‑ter e 1‑quater, cod. proc. pen.

    La Corte interpreta la disposizione in senso letterale: se l'imputato è stato giudicato in sua assenza, l'appello è inammissibile se non è allegata con l'atto di impugnazione la dichiarazione o elezione di domicilio resa dopo la sentenza e il mandato specifico ad impugnare rilasciato successivamente alla pronuncia.

  • art. 367 cod. pen.

    Norma penale che indica il reato per il quale l'imputato era stato condannato (citata come oggetto del procedimento oggetto dell'impugnazione).

  • art. 89, comma 3, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150

    Rilevata in quanto facente parte delle modifiche legislative che hanno introdotto i commi 1‑ter e 1‑quater dell'art. 581 c.p.p.; richiamata nel contesto della valutazione di legittimità costituzionale.

  • art. 591 cod. proc. pen.

    Richiamato dalla Corte solo per segnalare che l'asserita antinomia logica potrebbe al più incidere sulla formazione del giudicato in relazione all'ordinanza resa ai sensi di tale articolo, ma non legittima l'annullamento della disposizione impugnata.

  • art. 616, comma 1, cod. proc. pen.

    Articolo invocato per disporre le conseguenze processuali del ricorso manifestamente infondato (condanna alle spese e misure riparatorie).

  • Costituzione (artt. 3, 24, 27, 111) e CEDU (art. 6)

    Sono state richiamate in relazione alla questione di legittimità costituzionale: la Corte ha ritenuto manifestamente infondata la questione, ritenendo che le norme impugnate regolano modalità di esercizio delle impugnazioni e non violino i principi costituzionali o della CEDU evocati.

Massime di principio

  • Se l'imputato è stato giudicato in sua assenza, per rendere ammissibile l'appello è necessario che con l'atto di impugnazione sia prodotta la dichiarazione o elezione di domicilio effettuata dopo la sentenza e il mandato specifico ad impugnare rilasciato successivamente alla pronuncia.
  • Le elezioni di domicilio rese anteriormente alla sentenza (es. durante le indagini preliminari) non sono sufficienti a sanare la mancata produzione della dichiarazione/elezione di domicilio "in limine impugnationis" richiesta dall'art. 581, comma 1‑quater, c.p.p.
  • I giudici di legittimità tendono ad applicare la norma in modo letterale e ritengono manifestamente infondate le censure di incostituzionalità che mirano a sovvertire il requisito formale dell'elezione/dichiarazione di domicilio e del mandato post‑sentenza.
  • La notifica di atti al difensore sulla base di una elezione di domicilio anteriore può creare una questione diversa (possibile vulnus nella formazione del giudicato) ma non sostituisce i requisiti formali per l'ammissibilità dell'appello; pertanto tali profili vanno valutati separatamente e tempestivamente.
  • Prassi consigliata: ove si sia assenti in primo grado, ottenere e conservare un mandato specifico ad impugnare e una dichiarazione/elezione di domicilio redatti dopo la sentenza; in caso di omissione, valutare immediatamente rimedi quali istanze di restituzione in termine o altri mezzi procedurali per evitare l'inammissibilità e le relative sanzioni economiche.

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