Cassazione Penale, Sentenza n. 45175/2022 del 28/11/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente denunciava violazione di legge e vizio di motivazione per presunta omissione di considerazione, da parte della Corte di appello, dei motivi aggiunti depositati (7/1/2021) e del memoriale a firma dell'imputato riguardante la sua collaborazione. Con tali documenti si chiedeva il riconoscimento della speciale attenuante prevista dal terzo comma dell'art. 416‑bis.1 c.p. in ragione della qualità di collaboratore di giustizia acquisita dopo i fatti.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile ritenendolo manifestamente infondato. Ha rilevato che la Corte territoriale aveva effettivamente preso atto dei motivi aggiunti e del memoriale e aveva motivato il diniego dell'attenuante speciale: tale attenuante si applica soltanto ai delitti previsti dall'art.416‑bis c.p. o a quelli commessi avvalendosi delle condizioni previste per agevolare l'attività delle associazioni mafiose, mentre i reati contestati a Lorusso non rientravano in tale ambito. Inoltre la Corte ha ritenuto il ricorso privo della necessaria specificità e perciò inammissibile. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento, ai sensi dell'art.616 c.p.p., della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La statuizione di merito della Corte d'appello (pena rideterminata in anni 2 e mesi 8 di reclusione e euro 2.400 di multa, rispetto alla precedente di anni 3 e mesi 8 e euro 3.000) non è stata modificata dalla Cassazione.
Norme richiamate
La Corte ha interpretato che la speciale attenuante prevista per i collaboratori si applica esclusivamente ai delitti di cui all'art.416‑bis o a delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste da tale norma per agevolare l'attività delle associazioni mafiose.
art. 416‑bis.1, terzo comma, cod. pen.
La richiesta del ricorrente era fondata su questa disposizione, ma la Corte ha ritenuto che la sua applicazione sia limitata ai casi previsti dall'art.416‑bis; non sussisteva tale collegamento nel caso concreto.
art. 8 D.L. n. 152/1991, conv. in legge n. 203/1991
Richiamata come norma che ha introdotto la circostanza attenuante per i collaboratori di giustizia; la Corte l'ha richiamata per ribadire la portata applicativa limitata a delitti di tipo mafioso (art.416‑bis) o a quelli commessi agevolando tali associazioni.
art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen.
Norme che individuano i motivi di ricorso per cassazione (violazione di legge e vizio di motivazione): la Corte ha ritenuto i mezzi invocati dal ricorrente inammissibili per mancanza di specificità e per il difetto di attinenza al ragionamento della Corte territoriale.
Citata in relazione alla requisitoria scritta del Pubblico ministero presentata ai sensi della norma; non incide sul merito sostanziale della questione affrontata.
Dispositivo utilizzato per condannare il ricorrente al pagamento delle spese processuali e a una somma equitativamente liquidata (euro 3.000) in favore della Cassa delle ammende per l'inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- La speciale attenuante prevista per i collaboratori di giustizia (art.416‑bis.1 e disposizioni collegate) si applica soltanto ai reati di tipo mafioso di cui all'art.416‑bis c.p. o a delitti commessi avvalendosi delle condizioni tipiche che agevolano le associazioni mafiose; non è riconoscibile per reati estranei a tale fattispecie.
- Quando si invoca in appello o in cassazione il riconoscimento di attenuanti speciali è necessario dimostrare il collegamento normativo tra la qualità del collaboratore e la specifica fattispecie di reato per cui è imputato; una mera dichiarazione di collaborazione non basta se il reato non rientra nell'ambito normativo richiesto.
- In Cassazione i motivi devono essere specifici e confrontarsi puntualmente con la motivazione della corte di merito: deduzioni generiche di omissione di motivazione rischiano l'inammissibilità per difetto di precisione.
- Se la corte territoriale documenta di aver esaminato i nuovi atti (motivi aggiunti, memoriali), la semplice riproposizione in cassazione dell'asserita omissione non è sufficiente; il ricorrente deve confutare punto per punto la logica motivazionale esposta dalla corte di merito.
- Il rischio di improcedibilità o inammissibilità del ricorso è accompagnato dalla condanna alle spese e, se non sussistono profili di colpa, dall'obbligo di versare somme alla Cassa delle ammende: è quindi essenziale curare la specificità e la fondatezza formale delle censure.
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