Cassazione Civile, Ordinanza n. 34576/2025 del 29/12/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente (fondazione)
La controversia
La controversia nasce da una precedente ordinanza della Corte di cassazione che aveva dichiarato inammissibile un ricorso per cassazione in una lite tra l'avvocata ricorrente e una fondazione forense. Con il ricorso ex art. 391-bis c.p.c. la parte soccombente ha chiesto la revocazione dell'ordinanza n. 18857/2024, deducendo quattro motivi: una presunta svista sul verbale della fondazione del 20.3.2006; l'occultamento della relazione Sorgente approvata dal C.d.A. l'8.3.2013, del relativo verbale e delle note sintetiche del 27.12.2020; l'oscuramento dell'illiceità del licenziamento; l'errore consistente nell'avere oscurato la fase di cognizione sul giudizio relativo alla prestazione fattuale degli elementi di direzione del C.d.A. e ai crediti formativi. In via rescissoria la ricorrente chiedeva di decidere nel merito la domanda di pagamento di retribuzioni fisse mensili dal licenziamento fino alla cessazione del rapporto, oltre al TFR di due annualità, e, in subordine, l'ammissione di prova testimoniale su circostanze inerenti al contenuto delle deduzioni e a profili relativi al processo e alla contestazione della magistratura.
La decisione
La Corte ha ritenuto che i motivi di revocazione non integrassero l'errore di fatto revocatorio di cui all'art. 395, n. 4, c.p.c., perché non si trattava di una mera svista percettiva su un dato oggettivo immediatamente rilevabile dagli atti interni al giudizio di cassazione, ma di censure che investivano il merito e, comunque, la valutazione processuale già compiuta nell'ordinanza revocanda. La precedente ordinanza di cassazione aveva dichiarato inammissibile il ricorso originario per plurime ragioni processuali: mancanza di chiara esposizione dei fatti ex art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c.; commistione tra violazioni di legge e omesso esame di fatti decisivi senza rispetto dei requisiti richiesti dalla giurisprudenza; deduzione generica delle violazioni di legge; inammissibilità del vizio ex art. 360, n. 5, c.p.c. in presenza di doppia conforme. Nel giudizio di revocazione la Corte ha quindi dichiarato inammissibile il ricorso, condannando la ricorrente alle spese e dando atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
individua il rimedio della revocazione contro le decisioni della Corte di cassazione.
l'errore revocatorio rilevante deve consistere in una falsa percezione dei fatti, oggettiva, immediata, decisiva e non attinente a valutazioni o questioni discusse tra le parti.
art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c.
il ricorso per cassazione deve contenere una chiara esposizione dei fatti di causa essenziali alla illustrazione dei motivi.
i motivi di ricorso devono essere dedotti con specificità e nel rispetto della tipologia di vizio denunciato.
il vizio di omesso esame è precluso in presenza di doppia conforme, salvo la dimostrazione della diversità delle ragioni di fatto poste a base delle decisioni di merito.
ultimo comma, richiamato come comma 4 a seguito delle modifiche del d.lgs. n. 149 del 2022
preclude il motivo di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c. quando ricorre la doppia conforme e non siano indicate le diverse ragioni di fatto delle decisioni di primo e secondo grado.
secondo comma, ult. parte
consente la decisione in camera di consiglio con riserva della motivazione.
le spese seguono la soccombenza.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115 del 2002
in caso di rigetto o inammissibilità sussistono i presupposti per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Cass. Sez. Un. n. 20013 del 19/07/2024
richiamata come precedente di legittimità che definisce i requisiti dell'errore revocatorio della Corte di cassazione.
Cass. nn. 8053 e 8054 del 2014
richiamate per i requisiti di deduzione del vizio di omesso esame di fatti decisivi.
Cass. n. 26774 del 2016
richiamata sul tema della doppia conforme e della necessità di indicare le diverse ragioni di fatto dei due gradi di merito.
Cass. n. 20944 del 2019
richiamata in senso conforme sul medesimo profilo della doppia conforme.
Massime di principio
- La revocazione delle decisioni della Corte di cassazione per errore di fatto è ammissibile solo se l'errore consiste in una svista percettiva immediatamente verificabile dal confronto tra la pronuncia impugnata e gli atti interni del giudizio di legittimità, senza margini di valutazione interpretativa.
- Non può essere utilizzato il rimedio revocatorio per riproporre censure di merito o contestare la valutazione processuale e giuridica già compiuta dalla Corte di cassazione.
- L'errore revocatorio deve riguardare un fatto non discusso tra le parti, deve essere decisivo ed essenziale e non può investire questioni controverse o oggetto di dibattito processuale.
- Nel ricorso per cassazione i motivi devono essere formulati con chiarezza, specificità e coerenza rispetto al vizio denunciato; la commistione tra violazioni di legge e omesso esame di fatti decisivi può determinare inammissibilità.
- In presenza di doppia conforme, il vizio di omesso esame di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c. è inammissibile se non vengono indicate le diverse ragioni di fatto poste a base delle decisioni di primo e secondo grado.
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