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Cassazione Civile, Ordinanza n. 33977/2022 del 17/11/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (fallimento)

La controversia

La controversia nasce nel fallimento di una società edilizia, nel quale l’attivo era costituito quasi integralmente dal ricavato della vendita, in sede esecutiva, di un compendio immobiliare gravato da ipoteca e assoggettato alla disciplina del credito fondiario ex art. 41 TUB. Il giudice delegato aveva consentito la prededuzione, su quel ricavato, sia di spese specifiche relative agli immobili e alla procedura esecutiva individuale, sia di spese generali della procedura concorsuale, tra cui compenso del curatore e del coadiutore, spese legali, e oneri condominiali e fiscali (Ici/Imu). Il tribunale aveva respinto il reclamo del creditore fondiario, ritenendo che il privilegio fondiario fosse di natura processuale e che non escludesse la prededuzione di spese concorsuali gravanti sulla massa immobiliare in assenza di un apprezzabile attivo mobiliare. Il ricorrente ha quindi proposto sei motivi di cassazione: 1) violazione degli artt. 111, 111-bis e 111-ter l.fall., sostenendo che i beni ipotecati non dovessero concorrere al pagamento delle spese concorsuali prededucibili; 2) violazione degli artt. 111-bis e 111-ter l.fall., deducendo che i conti autonomi imporrebbero di escludere i crediti ipotecari dal concorso nelle spese non riferibili ai beni; 3) violazione dell’art. 2770 c.c. in combinato con l’art. 41 TUB, per negare che tutte le prededuzioni gravino sul creditore fondiario; 4) violazione dell’art. 52 l.fall., perché alcuni crediti non sarebbero stati accertati secondo la procedura fallimentare; 5) violazione dell’art. 11 preleggi in relazione all’art. 30 l. 220/2012 sulle spese condominiali sorte dopo il fallimento; 6) violazione degli artt. 2780 e 2752 c.c. in tema di Ici/Imu, per avere il tribunale trattato tali oneri come prededucibili e quindi da porre a carico del creditore ipotecario.

La decisione

La Corte ha ritenuto infondati tutti i motivi del ricorso e, per alcuni profili, anche inammissibile il primo motivo perché formulato in modo perplesso e contraddittorio. Ha confermato che, nel fallimento, sul ricavato della vendita del bene ipotecato gravano in prededuzione non solo le spese specificamente riferite alla conservazione, amministrazione e liquidazione del bene, ma anche una quota proporzionale delle spese generali della procedura, incluso il compenso del curatore e degli ausiliari, quando manchi una massa mobiliare significativa. Ha ribadito la natura meramente processuale del privilegio fondiario ex art. 41 TUB e il carattere provvisorio dell’assegnazione al creditore fondiario della somma ricavata in sede esecutiva. Ha inoltre precisato che i compensi del curatore e dei soggetti da lui incaricati non sono crediti da accertare ex artt. 52 e ss. l.fall., ma sono liquidati dal giudice ai sensi delle norme fallimentari pertinenti. La Corte ha quindi rigettato il ricorso, condannando la ricorrente alle spese e dando atto della sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 26 l.fall.

    norma richiamata per il reclamo avverso il decreto del giudice delegato.

  • art. 41 d.lgs. n. 385/1993 (TUB)

    il privilegio fondiario è qualificato come meramente processuale; il creditore fondiario riceve provvisoriamente il ricavato della vendita, ma resta soggetto al concorso fallimentare e alle regole sulla prededuzione delle spese.

  • art. 111 l.fall.

    richiamato insieme agli artt. 111-bis e 111-ter per regolare il concorso tra massa attiva e spese prededucibili.

  • art. 111-bis l.fall.

    la lettura combinata con gli artt. 111 e 111-ter consente di imputare al ricavato del bene le spese specifiche e una quota di spese generali; la norma non è applicabile retroattivamente alle procedure anteriori alla riforma del 2006.

  • art. 111-ter l.fall.

    l’obbligo di conti autonomi non esclude la partecipazione dei beni ipotecati al concorso delle spese, ma serve a regolare la contabilizzazione delle masse.

  • art. 52 l.fall.

    non riguarda i compensi del curatore e degli ausiliari, che non sono crediti da accertare secondo il rito dell’insinuazione al passivo.

  • art. 39 l.fall.

    base per la liquidazione del compenso del curatore.

  • art. 25, comma 1, n. 4), l.fall.

    base per la liquidazione dei compensi degli ausiliari o soggetti incaricati dal curatore.

  • art. 2770 c.c.

    richiamato dal ricorrente per sostenere la priorità delle spese; la Corte nega che escluda la prededuzione delle spese gravanti sul bene ipotecato.

  • art. 30 l. n. 220/2012

    la disciplina delle spese condominiali è considerata sostanzialmente positivizzante di un principio già desumibile dal sistema.

  • art. 2780 c.c.

    richiamato per il grado di privilegio dei crediti tributari; la Corte distingue privilegio e prededuzione.

  • art. 2752 c.c.

    richiamato in tema di privilegio per imposte locali; la Corte osserva che la prededuzione può riguardare anche crediti chirografari o assistiti da altro rango.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    consente il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto del ricorso, se dovuto.

  • art. 11 preleggi

    richiamato nel motivo sulle spese condominiali per contestare l’applicazione temporale della legge n. 220/2012.

Massime di principio

  • Nel fallimento, il ricavato della vendita di un immobile gravato da ipoteca o credito fondiario può sopportare in prededuzione sia le spese specificamente riferite al bene sia una quota proporzionale delle spese generali della procedura, quando tali spese siano sostenute nell’interesse di tutti i creditori.
  • Il privilegio fondiario ex art. 41 TUB ha natura essenzialmente processuale e non sottrae il creditore fondiario al concorso fallimentare: l’assegnazione del ricavato della vendita è provvisoria e resta soggetta alla regolazione concorsuale definitiva.
  • L’assenza di una massa mobiliare apprezzabile può determinare, in concreto, l’imputazione alla massa immobiliare della quota di spese generali della procedura, secondo un criterio di proporzionalità.
  • I compensi del curatore e degli ausiliari nominati nella procedura non sono crediti da insinuare al passivo, ma vengono liquidati dal giudice secondo le norme fallimentari speciali.
  • La prededuzione non coincide con il privilegio: un credito può essere chirografario o assistito da privilegio e, al contempo, essere soddisfatto in prededuzione se la legge gli attribuisce tale collocazione.
  • Le spese condominiali e gli oneri fiscali inerenti all’immobile liquidato possono essere qualificati come spese specifiche del bene e gravare sul relativo ricavato in prededuzione.
  • Le norme introdotte con la riforma fallimentare del 2006, ove non espressamente retroattive, non si applicano alle procedure anteriori, ma possono essere lette come conferma di principi già presenti nel sistema e nella giurisprudenza.

Come è indicizzato

MaterieLiquidazione giudizialeMutuoEspropriazione forzataInadempimento
RamiFallimentare / Crisi d'impresaBancario e finanziarioEsecuzioniObbligazioni
IstitutiOnere della provaGiudicato

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