Cassazione Penale, Sentenza n. 16463/2023 del 18/04/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorso denunzia l'omessa citazione personale dell'imputato all'udienza di appello del 4/5/2022 ai sensi dell'art. 178, comma 1, lett. e) c.p.p.: la notifica del decreto di citazione era stata disposta presso il Campo Nomadi di via Pontina in base a una dichiarazione di domicilio fornita dall'imputato, ma la specificazione "box 64" (indicata in precedenti atti) non era stata riportata nella richiesta di notifica; sul posto non si rinveniva l'imputato né persone in grado di riferire sue notizie e quindi la notifica fu eseguita al difensore ai sensi dell'art. 161, comma 4, c.p.p. Il difensore eccepiva l'incompletezza del domicilio indicato e la mancata verifica dell'insufficienza del domicilio prima di procedere alla notifica al difensore.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto fondata l'eccezione: la notifica al difensore ai sensi dell'art. 161, comma 4, c.p.p. è nulla se non preceduta dalla verifica dell'insufficienza o inidoneità della dichiarazione di elezione di domicilio dell'imputato. Nel caso concreto la Corte d'appello non aveva adeguatamente valutato l'incompletezza dell'indicazione di domicilio (mancanza del "box 64") e non aveva effettuato la diligenza richiesta prima di procedere alla notifica al difensore. Tuttavia, essendo intervenuta la prescrizione del reato il 21/07/2022, la Corte suprema ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione.
Norme richiamate
Norma indicata come fattispecie penalmente rilevante per cui l'imputato era stato condannato in primo grado; utilizzata come riferimento dei reati oggetto del procedimento
Altra fattispecie penale contestata all'imputato (pericolo o tentato investimento di pubblici ufficiali), richiamata negli atti del procedimento
art. 178, comma 1, lett. e) c.p.p.
Norma che disciplina la nullità per omissione della citazione dell'imputato; la Corte ha ritenuto che la mancata citazione personale, derivante da notifica irregolare, integri una nullità rilevante per la formazione del contraddittorio
Consente la notifica al difensore quando la notifica all'imputato non è possibile, ma la Corte ha interpretato la norma nel senso che la notifica al difensore è legittima solo dopo aver verificato l'insufficienza o inidoneità della dichiarazione di domicilio dell'imputato
art. 23, comma 8, d.l. 137/2020 (conv. con modificazioni dalla l. 176/2020) e successive proroghe
Normativa emergenziale che ha autorizzato la trattazione del ricorso con procedura scritta; richiamata per spiegare la modalità di trattazione del ricorso in Cassazione
Giurisprudenza della Corte di cassazione citata
Sez. 3, n. 11775 del 02/10/1998, Civitelli; Sez. 6, n. 50016 del 10/12/2015, B
La Corte richiama orientamenti secondo i quali una nuova dichiarazione di domicilio revoca quella precedente (Sez. 3, 1998) ma anche che la notifica al difensore senza preventiva verifica della impossibilità di notificare all'imputato è nulla (Sez. 6, 2015). Nel caso concreto la Corte sottolinea che tali principi impongono attenzione e verifica quando la dichiarazione di domicilio risulti incompleta
Massime di principio
- La notifica al difensore ai sensi dell'art. 161, comma 4, c.p.p. è ammissibile soltanto dopo aver accertato l'insufficienza o l'inidoneità della dichiarazione di domicilio dell'imputato; omissione di tale accertamento configura nullità che incide sul contraddittorio
- Se la dichiarazione di domicilio dell'imputato è incompleta (es. manca l'indicazione del box o di un elemento essenziale), l'ufficio che deve eseguire la notifica ha l'obbligo di adottare ogni diligenza per reperire l'esatto recapito prima di procedere alla notifica al difensore
- L'eccezione difensiva che segnala l'incompletezza del domicilio deve essere attentamente valutata dal giudice e, se fondata, può determinare l'annullamento della sentenza per nullità di citazione
- Quando nel frattempo si sia verificata l'estinzione del reato (es. prescrizione), l'annullamento può essere pronunciato senza rinvio, essendo venuta meno la materia del contendere
- Per la difesa, è strategico produrre e conservare prove delle dichiarazioni di domicilio e contestare immediatamente eventuali notifiche eseguite senza adeguata verifica; per l'ufficio giudiziario, è essenziale documentare i tentativi di ricerca e la verifica dell'indirizzo prima di notificare al difensore
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