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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 16463/2023 del 18/04/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorso denunzia l'omessa citazione personale dell'imputato all'udienza di appello del 4/5/2022 ai sensi dell'art. 178, comma 1, lett. e) c.p.p.: la notifica del decreto di citazione era stata disposta presso il Campo Nomadi di via Pontina in base a una dichiarazione di domicilio fornita dall'imputato, ma la specificazione "box 64" (indicata in precedenti atti) non era stata riportata nella richiesta di notifica; sul posto non si rinveniva l'imputato né persone in grado di riferire sue notizie e quindi la notifica fu eseguita al difensore ai sensi dell'art. 161, comma 4, c.p.p. Il difensore eccepiva l'incompletezza del domicilio indicato e la mancata verifica dell'insufficienza del domicilio prima di procedere alla notifica al difensore.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto fondata l'eccezione: la notifica al difensore ai sensi dell'art. 161, comma 4, c.p.p. è nulla se non preceduta dalla verifica dell'insufficienza o inidoneità della dichiarazione di elezione di domicilio dell'imputato. Nel caso concreto la Corte d'appello non aveva adeguatamente valutato l'incompletezza dell'indicazione di domicilio (mancanza del "box 64") e non aveva effettuato la diligenza richiesta prima di procedere alla notifica al difensore. Tuttavia, essendo intervenuta la prescrizione del reato il 21/07/2022, la Corte suprema ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione.

Norme richiamate

  • art. 337 cod. pen.

    Norma indicata come fattispecie penalmente rilevante per cui l'imputato era stato condannato in primo grado; utilizzata come riferimento dei reati oggetto del procedimento

  • art. 635 cod. pen.

    Altra fattispecie penale contestata all'imputato (pericolo o tentato investimento di pubblici ufficiali), richiamata negli atti del procedimento

  • art. 178, comma 1, lett. e) c.p.p.

    Norma che disciplina la nullità per omissione della citazione dell'imputato; la Corte ha ritenuto che la mancata citazione personale, derivante da notifica irregolare, integri una nullità rilevante per la formazione del contraddittorio

  • art. 161, comma 4 c.p.p.

    Consente la notifica al difensore quando la notifica all'imputato non è possibile, ma la Corte ha interpretato la norma nel senso che la notifica al difensore è legittima solo dopo aver verificato l'insufficienza o inidoneità della dichiarazione di domicilio dell'imputato

  • art. 23, comma 8, d.l. 137/2020 (conv. con modificazioni dalla l. 176/2020) e successive proroghe

    Normativa emergenziale che ha autorizzato la trattazione del ricorso con procedura scritta; richiamata per spiegare la modalità di trattazione del ricorso in Cassazione

  • Giurisprudenza della Corte di cassazione citata

    Sez. 3, n. 11775 del 02/10/1998, Civitelli; Sez. 6, n. 50016 del 10/12/2015, B

    La Corte richiama orientamenti secondo i quali una nuova dichiarazione di domicilio revoca quella precedente (Sez. 3, 1998) ma anche che la notifica al difensore senza preventiva verifica della impossibilità di notificare all'imputato è nulla (Sez. 6, 2015). Nel caso concreto la Corte sottolinea che tali principi impongono attenzione e verifica quando la dichiarazione di domicilio risulti incompleta

Massime di principio

  • La notifica al difensore ai sensi dell'art. 161, comma 4, c.p.p. è ammissibile soltanto dopo aver accertato l'insufficienza o l'inidoneità della dichiarazione di domicilio dell'imputato; omissione di tale accertamento configura nullità che incide sul contraddittorio
  • Se la dichiarazione di domicilio dell'imputato è incompleta (es. manca l'indicazione del box o di un elemento essenziale), l'ufficio che deve eseguire la notifica ha l'obbligo di adottare ogni diligenza per reperire l'esatto recapito prima di procedere alla notifica al difensore
  • L'eccezione difensiva che segnala l'incompletezza del domicilio deve essere attentamente valutata dal giudice e, se fondata, può determinare l'annullamento della sentenza per nullità di citazione
  • Quando nel frattempo si sia verificata l'estinzione del reato (es. prescrizione), l'annullamento può essere pronunciato senza rinvio, essendo venuta meno la materia del contendere
  • Per la difesa, è strategico produrre e conservare prove delle dichiarazioni di domicilio e contestare immediatamente eventuali notifiche eseguite senza adeguata verifica; per l'ufficio giudiziario, è essenziale documentare i tentativi di ricerca e la verifica dell'indirizzo prima di notificare al difensore

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