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Cassazione Penale, Ordinanza n. 35821/2026 del 12/10/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L’imputato ha proposto ricorso contro la sentenza del 9 aprile 2026 della Corte d’appello di Reggio Calabria, che aveva rideterminato la pena inflitta in primo grado e confermato nel resto la condanna per il delitto di sostituzione di persona. Con il primo motivo ha denunciato violazione di legge e motivazione apodittica sulla responsabilità, contestando la ricostruzione dei fatti e la valutazione degli elementi probatori. Con il secondo ha contestato il riconoscimento della recidiva. Con il terzo ha denunciato violazione di legge e omessa motivazione per la mancata concessione della sospensione condizionale della pena.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Il primo motivo è stato ritenuto diretto a ottenere una rivalutazione del merito e una diversa ricostruzione delle prove, non consentite in sede di legittimità, a fronte di una motivazione di merito completa e priva di vizi rilevabili. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile perché non considerava che la sentenza di primo grado non aveva applicato alcun aggravamento di pena per la recidiva e che la Corte d’appello aveva rideterminato la pena. Il terzo motivo è stato giudicato intrinsecamente generico e non confrontato con la motivazione d’appello, che aveva fondato la prognosi sfavorevole per la sospensione condizionale sulla serialità della condotta e sulla dedizione dell’imputato alla commissione di reati, soprattutto contro il patrimonio. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di 3.000 euro alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 494 c.p.

    sentenza di condanna per il delitto di cui all'ad 494 cod. pen

    La disposizione identifica il reato per il quale è stata confermata la condanna; la decisione non sviluppa un’interpretazione degli elementi costitutivi del delitto.

  • art. 99 c.p.

    non emerge alcun riferimento all'aggravamento di pena per la contestata recidiva

    Il motivo sulla recidiva è inammissibile perché la sentenza di primo grado non aveva aggravato la pena per tale circostanza e la Corte d’appello aveva rideterminato il trattamento sanzionatorio.

  • art. 163 c.p.

    ha fondato la prognosi sfavorevole sulla serialità dell'agire dell'imputato e sulla "dedizione" dello stesso a commettere reati, in specie contro il patrimonio

    La prognosi sfavorevole necessaria a negare la sospensione condizionale può essere motivata valorizzando la serialità della condotta e la persistente propensione a commettere reati.

  • art. 616 c.p.p.

    con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende

    La declaratoria d’inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e, nel caso concreto, al pagamento di 3.000 euro alla Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non è consentito ottenere una nuova valutazione degli elementi probatori o sostituire alla ricostruzione dei giudici di merito una diversa ricostruzione dei fatti, quando la motivazione impugnata presenta un apparato argomentativo logico e non manifesta errori di diritto o aporie.
  • È inammissibile la censura relativa alla recidiva che non si confronti con la motivazione della sentenza impugnata e con l’effettivo trattamento sanzionatorio applicato nei gradi di merito.
  • La censura sulla mancata concessione della sospensione condizionale è inammissibile se generica e non si confronta con la motivazione della prognosi sfavorevole; tale prognosi può essere fondata sulla serialità dell’agire e sulla dedizione alla commissione di reati.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniRecidivaPena e commisurazione
RamiProcesso penaleParte generale
IstitutiRecidiva

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