Salta al contenuto
ordinanza_penale

Cassazione Penale, Ordinanza n. 33132/2025 del 07/10/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La decisione conferma implicitamente la valutazione di responsabilità già resa in appello per il reato di resistenza a pubblico ufficiale.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che lo aveva condannato per resistenza a pubblico ufficiale. Con il ricorso ha sostenuto l'insussistenza del delitto contestato, ma la Corte di cassazione rileva che la censura riproponeva in sostanza un motivo già esaminato e adeguatamente confutato in appello. In particolare, la Corte di merito aveva evidenziato che la condotta dell'imputato era diretta a impedire un normale controllo di polizia in atto, cui egli si opponeva con la forza.

Norme richiamate

  • art. 337 c.p.

    La resistenza a pubblico ufficiale è ritenuta configurabile quando la condotta sia diretta a impedire un controllo di polizia in atto mediante opposizione con la forza.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di ricorso inammissibile, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • È inammissibile il ricorso per cassazione che si limiti a riprodurre una censura già adeguatamente disattesa dalla sentenza di merito, senza confrontarsi in modo specifico con la motivazione impugnata.
  • Il delitto di resistenza a pubblico ufficiale è integrato quando l'agente, con condotta violenta o comunque oppositiva, miri a impedire un controllo di polizia in corso.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieResistenza e oltraggio a pubblico ufficialeImpugnazioni
RamiReati contro la PAProcesso penale
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.