Cassazione Penale, Ordinanza n. 33132/2025 del 07/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La decisione conferma implicitamente la valutazione di responsabilità già resa in appello per il reato di resistenza a pubblico ufficiale.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che lo aveva condannato per resistenza a pubblico ufficiale. Con il ricorso ha sostenuto l'insussistenza del delitto contestato, ma la Corte di cassazione rileva che la censura riproponeva in sostanza un motivo già esaminato e adeguatamente confutato in appello. In particolare, la Corte di merito aveva evidenziato che la condotta dell'imputato era diretta a impedire un normale controllo di polizia in atto, cui egli si opponeva con la forza.
Norme richiamate
La resistenza a pubblico ufficiale è ritenuta configurabile quando la condotta sia diretta a impedire un controllo di polizia in atto mediante opposizione con la forza.
In caso di ricorso inammissibile, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- È inammissibile il ricorso per cassazione che si limiti a riprodurre una censura già adeguatamente disattesa dalla sentenza di merito, senza confrontarsi in modo specifico con la motivazione impugnata.
- Il delitto di resistenza a pubblico ufficiale è integrato quando l'agente, con condotta violenta o comunque oppositiva, miri a impedire un controllo di polizia in corso.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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