Cassazione Civile, Ordinanza n. 20433/2024 del 23/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (proprietario)
La controversia
La controversia origina dall'occupazione di una porzione di terreno di proprietà privata per la realizzazione di un collettore fognario comunale, senza successivo provvedimento espropriativo. Dopo una prima fase di giudizio e un precedente intervento della Cassazione che aveva qualificato la fattispecie come illecito permanente con danno risarcibile, la Corte d'appello, in sede di rinvio e poi in sentenza definitiva, ha liquidato il danno riconoscendo interessi compensativi e rivalutazione monetaria. La società proprietaria ha proposto ricorso per cassazione deducendo: 1) violazione di norme civilistiche sul risarcimento del danno, per avere la Corte territoriale calcolato gli interessi compensativi solo per 365 giorni e non per ciascun anno dal primo giorno di ogni anno fino alla data di liquidazione, come richiesto dal quesito al CTU e coerentemente al credito di valore; 2) nullità della sentenza per motivazione apparente e per contrasto con la sentenza non definitiva che aveva fissato i criteri di liquidazione, avendo la Corte d'appello affermato apoditticamente che il CTU li aveva seguiti; 3) omesso esame di fatti decisivi relativi alle relazioni del CTU e del CTP sui criteri di calcolo. La resistente ha sostenuto la correttezza della liquidazione operata dal giudice di merito.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto i primi due motivi di ricorso, ritenendo che la Corte d'appello avesse adottato un criterio di calcolo degli interessi compensativi diverso da quello fissato nella sentenza non definitiva e che tale decisione fosse sorretta da motivazione solo apparente. La Suprema Corte ha osservato che, nel credito di valore risarcitorio da illecito aquiliano, gli interessi compensativi servono a reintegrare il danno da ritardata disponibilità della somma e non possono essere confusi con gli interessi utilizzati come modalità di quantificazione del danno da svalutazione. Ha inoltre ribadito che le statuizioni contenute nella sentenza non definitiva non possono essere modificate dal giudice con la sentenza definitiva, essendo impugnabili solo con i rimedi ordinari. Il terzo motivo è stato dichiarato assorbito. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte di appello di Roma, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
Richiamato come base della responsabilità aquiliana e del risarcimento del danno da illecito permanente.
Applicato per la liquidazione del danno risarcibile secondo i criteri delle obbligazioni pecuniarie e del danno da fatto illecito.
Richiamato tra le norme evocate dalla ricorrente, ma la decisione si concentra sul danno aquiliano e sulla sua liquidazione.
Richiamato tra le norme evocate dalla ricorrente, in tema di mora e decorrenza degli accessori risarcitori.
Richiamato in relazione all'estensione del risarcimento al danno emergente e al lucro cessante.
Richiamato per la liquidazione equitativa del danno quando il preciso ammontare non è determinabile altrimenti.
Richiamato tra le norme di riferimento per il concorso del fatto del danneggiato e la liquidazione del danno.
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
Usato come parametro del motivo di ricorso per violazione e falsa applicazione di legge.
Invocato per l'omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti.
Richiamato per il deposito della memoria nel procedimento di legittimità.
Massime di principio
- Nel risarcimento del danno da fatto illecito qualificato come credito di valore, la liquidazione deve tenere distinti la rivalutazione monetaria, che reintegra la perdita subita, e gli interessi compensativi, che ristorano il mancato godimento tempestivo della somma dovuta.
- Gli interessi compensativi non vanno calcolati sulla somma originaria né sulla somma rivalutata solo al momento finale, ma sulla somma via via rivalutata anno per anno, oppure sulla somma originaria rivalutata secondo un indice medio, con decorrenza dall'evento dannoso.
- Le statuizioni contenute in una sentenza non definitiva non possono essere riviste o corrette dal medesimo giudice con la successiva sentenza definitiva; eventuali errori o contestazioni sui capi già decisi devono essere fatti valere con le impugnazioni.
- La motivazione è apparente quando il giudice si limita ad affermazioni apodittiche di adesione alle conclusioni del consulente tecnico senza confrontarsi con le specifiche censure dedotte dalla parte e con il contenuto dei criteri già fissati nel giudizio precedente.
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