Cassazione Civile, Ordinanza n. 09838/2024 del 11/04/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (utente)
La controversia
La controversia nasce dalla domanda di restituzione dell'IVA versata sulla tariffa integrata ambientale (TIA 2), proposta in via monitoria da un utente nei confronti della società che gestiva il servizio. La società ha proposto opposizione al decreto ingiuntivo, ma l'opposizione è stata respinta dal giudice di pace e la decisione è stata confermata in appello dal tribunale. La società ha quindi proposto ricorso per cassazione con un solo motivo. Nel corso del giudizio di legittimità ha depositato atto di rinuncia al ricorso, dichiarando di avere raggiunto un accordo con la controparte; il resistente ha a sua volta depositato controricorso e istanza di accettazione della rinuncia. La Corte richiama i principi sulla rinuncia al ricorso per cassazione come atto unilaterale ricettizio che, se ritualmente comunicato/notificato, comporta l'estinzione del processo, e rileva che, nel caso concreto, la rinuncia è stata accettata. Inoltre esclude l'applicazione dell'ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002 in caso di rinuncia al ricorso, richiamando il carattere eccezionale e di stretta interpretazione della norma.
La decisione
Il giudizio di cassazione si è concluso con la declaratoria di estinzione a seguito della rinuncia al ricorso, intervenuta per effetto dell'accordo tra le parti e dell'accettazione della controparte. La Corte ha inoltre escluso il raddoppio del contributo unificato, ritenendo la disciplina non applicabile ai casi di rinuncia al ricorso e, comunque, non estensibile in via analogica. Non risultano statuizioni sul merito della controversia relativa alla TIA e all'IVA, poiché la causa non è stata definita con decisione sul motivo di ricorso.
Norme richiamate
La rinuncia al ricorso per cassazione, se ritualmente notificata o comunicata alle parti costituite, determina l'estinzione del processo di cassazione.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
L'ulteriore importo a titolo di contributo unificato non si applica in caso di rinuncia al ricorso per cassazione; la previsione opera solo nei casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione e va interpretata restrittivamente.
art. 1, comma 17, L. n. 228/2012
Ha introdotto il comma 1-quater dell'art. 13 del d.P.R. n. 115/2002.
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso per cassazione è un atto unilaterale ricettizio: non richiede l'accettazione della controparte per la sua efficacia sostanziale, ma deve essere notificata o comunicata nelle forme di legge per produrre l'estinzione del giudizio.
- Se la rinuncia al ricorso non risulta ritualmente perfezionata, essa è comunque indice del venir meno dell'interesse all'impugnazione e può condurre alla declaratoria di inammissibilità del ricorso.
- L'ulteriore contributo unificato previsto dall'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002 è una misura eccezionale e di stretta interpretazione, applicabile solo ai casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità, e non estensibile alla rinuncia al ricorso.
- La finalità deflattiva della norma sul contributo unificato non consente di applicarla in via analogica a ipotesi non previste espressamente dal legislatore.
Come è indicizzato
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