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Cassazione Civile, Ordinanza n. 21903/2023 del 21/07/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (erede)

La controversia

La lite nasce dalla domanda proposta da alcuni parenti del de cuius per ottenere la declaratoria di nullità, in quanto apocrifo, di un testamento olografo attribuito a un soggetto deceduto nel 2006, con conseguente apertura della successione legittima. In primo grado il tribunale, dopo due consulenze grafiche dichiarate nulle e una terza conclusa per la non autenticità, ha invece respinto la domanda valorizzando le conclusioni del consulente di parte dei convenuti. In appello una sola attrice ha insistito per la riforma, censurando la decisione perché avrebbe acriticamente recepito una nuova CTU grafologica senza esaminare le eccezioni di nullità della consulenza. In Cassazione la ricorrente ha proposto due motivi: (1) violazione degli artt. 62 e 194 c.p.c. per avere il giudice di merito basato la decisione su una CTU che, secondo la ricorrente, aveva utilizzato scritture di comparazione non ritualmente prodotte e dunque acquisite illegittimamente, oltre a non considerare un registro aziendale che sarebbe stato rilevante ai fini del confronto; (2) omesso esame di fatti decisivi, consistenti nell'uso da parte del CTU di documenti acquisiti d'ufficio e nella mancata valutazione del registro aziendale Bioagricoop, fatti che, se considerati, avrebbero dovuto condurre alla nullità della CTU e alla sua rinnovazione.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto, in sintesi, che le censure sulla CTU fossero tardive perché non specificamente riportate nelle conclusioni dell'appello e non risulta dedotta la nullità alla prima udienza utile dopo il deposito della relazione finale; ha inoltre osservato che, in materia di consulenza tecnica, il CTU può acquisire documenti necessari alla risposta al quesito, purché non siano diretti a provare i fatti principali costitutivi della domanda o delle eccezioni. Le scritture comparative acquisite dal consulente sono state considerate documenti funzionali alla verifica di fatti secondari, sicché non era ravvisabile la nullità denunciata. Quanto al registro aziendale, la ricorrente non ne ha adeguatamente allegato produzione, contenuto e decisività. La ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità in favore dei controricorrenti, con distrazione al difensore antistatario, ed è stato dato atto dell'ulteriore contributo unificato se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 217 c.p.c.

    Richiamato solo per rilevare che in primo grado alcune scritture di comparazione erano state ritenute non regolarmente acquisite.

  • art. 62 c.p.c.

    La Corte osserva che la censura ex art. 62 c.p.c. riguardava la CTU, ma la denuncia era inammissibile se considerata autonomamente, per difetto di autosufficienza e perché non investiva correttamente la sentenza.

  • art. 194 c.p.c.

    È richiamato per sostenere i limiti dell'attività del consulente tecnico, ma la Corte esclude la nullità della CTU perché il consulente può acquisire documenti necessari entro i limiti del quesito e del contraddittorio.

  • art. 112 c.p.c.

    L'omesso espresso rigetto dell'istanza di rinnovazione della CTU non integra di per sé omessa pronuncia, potendo semmai tradursi in un vizio motivazionale.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    La ricorrente vi ha ricondotto la dedotta violazione di legge; la Corte ha però ritenuto la censura inammissibile per difetto di autosufficienza e perché riferita alla CTU più che alla sentenza impugnata.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    La Corte applica il vizio motivazionale nel regime anteriore alla riforma del 2012, ma esclude l'omesso esame di fatti decisivi perché le questioni erano tardive o prive di decisività adeguatamente allegata.

  • art. 380 bis.1 c.p.c.

    Richiamato per dare atto del deposito di memorie nel giudizio di legittimità.

  • artt. 175 e 127 c.p.c.

    Invocati per giustificare la superfluità dell'integrazione del contraddittorio quando il ricorso è prima facie inammissibile, in nome della ragionevole durata del processo.

  • art. 331 c.p.c.

    La Corte afferma che, in presenza di ricorso prima facie inammissibile, può essere superfluo fissare il termine per l'integrazione del contraddittorio nei confronti dei litisconsorti non intimati.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    È dato atto dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato a carico della ricorrente, se dovuto.

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità le doglianze contro la consulenza tecnica d'ufficio devono essere specifiche, autosufficienti e tempestive: le contestazioni non riproposte correttamente nelle conclusioni dell'appello o non dedotte alla prima udienza utile dopo il deposito della relazione finale non possono fondare l'accoglimento del ricorso.
  • L'omesso espresso rigetto dell'istanza di rinnovo della CTU non integra automaticamente omessa pronuncia; occorre verificare se la motivazione complessiva della sentenza consenta di comprendere, anche implicitamente, le ragioni del mancato rinnovo.
  • Il consulente tecnico d'ufficio, nei limiti del quesito e del contraddittorio, può acquisire documenti necessari alla risposta purché non siano diretti a provare i fatti principali costitutivi della domanda o delle eccezioni; l'acquisizione di elementi funzionali alla verifica di fatti secondari non determina di per sé nullità della consulenza.
  • Per dedurre l'omesso esame di un fatto decisivo è necessario allegare in modo compiuto il fatto storico, la sua decisività e il momento processuale in cui è stato introdotto, nonché il nesso con la diversa soluzione della controversia.
  • Quando il ricorso per cassazione è manifestamente inammissibile, l'integrazione del contraddittorio verso litisconsorti non intimati può essere omessa per evitare un inutile aggravio processuale, in ossequio al principio di ragionevole durata del processo.

Come è indicizzato

MaterieTestamentoImpugnazioniProve
RamiSuccessioniProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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