Cassazione Penale, Sentenza n. 43660/2024 del 28/11/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
I ricorrenti hanno proposto ricorso per cassazione deducendo che il reato loro ascritto (frode assicurativa, art. 642, comma 2 c.p.) si era consumato il 29/10/2015 (ricezione della richiesta di risarcimento da parte della compagnia) e pertanto risultava già estinto per prescrizione prima della sentenza di appello. Hanno lamentato la violazione degli artt. 157, 158 e 159 c.p. e dell'art. 606, comma 1, lett. b) c.p.p. per non aver il giudice di merito dichiarato la prescrizione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il motivo fondato e ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata ai sensi dell'art. 620, comma 1, lett. a) c.p.p., perché il reato era estinto per intervenuta prescrizione. Il calcolo ha preso come termine base sei anni (art. 157 c.p.) per il reato di cui al secondo comma dell'art. 642 c.p., aumentato fino a un quarto per le interruzioni previste (art. 161 c.p.), portando il termine a sette anni e sei mesi e facendo maturare la prescrizione il 29/04/2023; la sentenza di appello del 19/04/2024 è quindi successiva alla prescrizione. Le statuizioni civili sono state confermate.
Norme richiamate
art. 642, secondo comma, cod. pen.
Delitto di frode assicurativa; la Corte ha confermato che la consumazione si verifica con la ricezione della richiesta di risarcimento da parte della compagnia assicuratrice.
Determina il tempo necessario a prescrivere (pari al massimo della pena edittale e, per i delitti, non inferiore a sei anni); utilizzato per fissare il termine base di prescrizione per il reato in questione.
Norme integrative per il calcolo della prescrizione in combinazione con gli articoli 157 e 159; richiamato per il computo complessivo.
Disciplina ulteriore sulla prescrizione applicata congiuntamente alle altre norme per la determinazione del termine.
Regolano gli effetti delle interruzioni della prescrizione: l'interruzione non può comportare un aumento superiore a un quarto del tempo necessario a prescrivere; qui ha fatto salire il termine da 6 a 7 anni e 6 mesi.
art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen.
Consente in cassazione il motivo per vizio di motivazione su punti di fatto e di diritto; la Corte ha ritenuto ammissibile il ricorso che deduce l'estinzione del reato per prescrizione maturata prima della sentenza impugnata.
art. 620, comma 1, lett. a) cod. proc. pen.
Prevede l'annullamento senza rinvio quando il reato è estinto per prescrizione; applicato per disporre l'annullamento della sentenza impugnata.
Massime di principio
- La data di consumazione della frode assicurativa è la ricezione della richiesta di risarcimento da parte della compagnia; questa data è centrale per il calcolo della prescrizione.
- Il termine prescrizionale si calcola sul massimo della pena edittale: per il reato ex art. 642, comma 2 c.p. il termine base è 6 anni, ma le interruzioni possono aumentarlo fino a un quarto.
- Sospensioni e interruzioni (anche quelle dovute a misure emergenziali, come le sospensioni per la pandemia) devono essere conteggiate nel calcolo della prescrizione e possono determinare l'estinzione del reato prima della pronuncia di merito.
- In cassazione è ammissibile, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), c.p.p., un motivo che deduca l'intervenuta prescrizione maturata prima della sentenza impugnata; se fondato, la Corte può annullare senza rinvio ai sensi dell'art. 620, comma 1, lett. a).
- L'annullamento della sentenza per prescrizione rileva sul piano penale ma non determina automaticamente l'eliminazione delle statuizioni civili, le quali possono essere confermate.
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