Cassazione Civile, Ordinanza n. 15703/2025 del 12/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (società)
La controversia
La controversia nasce da un'opposizione a decreto ingiuntivo. Una società, quale cessionaria ex art. 1406 c.c. di un contratto preliminare di compravendita poi risolto con scrittura privata, aveva ottenuto un decreto ingiuntivo per la restituzione di euro 119.000, somma versata come acconto sul prezzo. L'opponente aveva eccepito il difetto di competenza territoriale del Tribunale di Roma, sostenendo che fossero competenti il Tribunale di Busto Arsizio o comunque un ufficio radicato nel luogo in cui era stato stipulato il contratto di cessione, in cui era stato eseguito il pagamento e in cui risiedevano le parti rilevanti. Il Tribunale di Roma aveva accolto l'eccezione e declinato la competenza in favore del Tribunale di Busto Arsizio, dichiarando la nullità del decreto ingiuntivo. La società ha quindi proposto regolamento di competenza deducendo che l'eccezione era inammissibile o infondata perché non aveva contestato tutti i possibili fori ex artt. 18 e 19 c.p.c., in particolare il domicilio della persona fisica e l'esistenza di uno stabilimento/rappresentante autorizzato della società, e perché la competenza andava comunque radicata a Roma in ragione del trasferimento della sede sociale e del criterio del luogo di esecuzione dell'obbligazione ex art. 1182 c.c.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il regolamento di competenza. Ha rilevato d'ufficio che l'eccezione di incompetenza territoriale proposta dall'opponente era incompleta, perché, trattandosi di persona fisica, avrebbe dovuto investire entrambi i criteri di collegamento del foro generale dell'art. 18 c.p.c., cioè sia la residenza sia il domicilio. Poiché la parte aveva contestato solo la residenza e non anche il domicilio, l'eccezione doveva considerarsi come non proposta, con conseguente radicamento della competenza del Tribunale di Roma. La Corte ha quindi dichiarato la competenza del Tribunale di Roma e condannato l'opponente alle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
Richiamato solo per qualificare la cessione del contratto preliminare da cui derivava il credito azionato.
Richiamato nel ragionamento delle parti sul luogo di esecuzione dell'obbligazione restitutoria; la Corte non fonda la decisione su questo criterio, ma sulla incompletezza dell'eccezione di incompetenza.
In caso di eccezione di incompetenza territoriale proposta contro persona fisica devono essere contestati entrambi i criteri del foro generale, residenza e domicilio; la mancata contestazione di uno solo rende l'eccezione incompleta e come non proposta.
È richiamato nel ricorso per i fori relativi alle persone giuridiche, ma non è decisivo nella ratio decidendi.
È richiamato nel ricorso come foro del luogo in cui è sorta o deve eseguirsi l'obbligazione, ma non costituisce il fondamento decisivo della decisione.
La Corte afferma di dover verificare d'ufficio la rituale e valida proposizione dell'eccezione di incompetenza, anche se la sentenza impugnata l'abbia esaminata nel merito.
Norma sul rito camerale in Cassazione, richiamata per la trattazione del regolamento.
Massime di principio
- Quando l'eccezione di incompetenza territoriale riguarda una persona fisica, deve investire tutti i criteri alternativi del foro generale previsti dall'art. 18 c.p.c.; la mancata contestazione anche di uno solo di essi comporta l'incompletezza dell'eccezione.
- L'incompletezza dell'eccezione di incompetenza territoriale è rilevabile d'ufficio dalla Corte di cassazione anche in sede di regolamento di competenza.
- Se l'eccezione di incompetenza territoriale è incompleta, essa va considerata come non proposta e la competenza resta radicata presso il giudice adito.
- Nel regolamento di competenza, la Corte può verificare d'ufficio la rituale proposizione dell'eccezione, a prescindere dal fatto che la sentenza di merito l'abbia esaminata sul piano sostanziale.
- Ai fini della validità dell'eccezione di incompetenza territoriale, non basta contestare solo il foro della residenza quando il criterio legale comprende anche il domicilio.
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