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Cassazione Civile, Ordinanza n. 08548/2024 del 28/03/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (professionista)

La controversia

Due soggetti avevano convenuto in giudizio un ingegnere chiedendone la condanna al risarcimento dei danni asseritamente derivati dalla presentazione, presso il Genio Civile, di un progetto per una struttura con pannelli fotovoltaici che riportava, in modo non corrispondente alla realtà, otto pilastri in legno anziché quattro pilastri in cemento armato e quattro in legno. A causa della difformità tra progetto e stato dei luoghi, l'Ufficio aveva negato l'autorizzazione ai lavori e aveva trasmesso una notizia di reato alla Procura. In primo grado era stata riconosciuta la responsabilità professionale del tecnico e liquidato un danno equitativo; in appello, invece, il Tribunale ha escluso l'esistenza di un rapporto contrattuale diretto tra le parti, ha riqualificato la domanda in responsabilità aquiliana ex art. 2043 c.c. e ha negato il risarcimento per difetto di prova del danno. Con il ricorso per cassazione i soccombenti hanno dedotto, con il primo motivo, violazione degli artt. 2909 c.c., 346 c.p.c. e/o 112 c.p.c., sostenendo che il convenuto non avesse specificamente censurato in appello la liquidazione del danno operata dal giudice di pace e che si fosse formato giudicato interno sulla statuizione risarcitoria; con il secondo motivo, subordinato, hanno denunciato omesso esame di fatti decisivi ex art. 360, n. 5 c.p.c., contestando sia la valutazione sull'assenza di danno all'immagine per il procedimento penale, sia la ritenuta insussistenza di un danno da duplicazione del costo per il successivo professionista incaricato.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha dichiarato inammissibile il primo motivo perché non specifico: i ricorrenti non hanno trascritto in modo sufficiente i motivi di appello del resistente, così da dimostrare che questi avesse effettivamente omesso di contestare il danno e che, quindi, si fosse formato il dedotto giudicato interno. Ha dichiarato inammissibile anche il secondo motivo, perché formulato senza rispettare l'onere di specificità ex art. 366, n. 6 c.p.c.: per il preteso danno all'immagine non erano stati adeguatamente trascritti i documenti richiamati; per il preteso danno da pagamento di un nuovo tecnico non erano indicati elementi certi sull'effettiva entità del costo sopportato. Le spese del giudizio di legittimità sono state compensate, in ragione dell'esito alterno dei giudizi di merito, e la Corte ha dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 2043 c.c.

    la domanda risarcitoria è stata ricondotta dal giudice di merito al paradigma della responsabilità aquiliana, in assenza di un rapporto contrattuale diretto tra le parti

  • art. 2909 c.c.

    invocato dai ricorrenti per sostenere la formazione del giudicato interno sulla liquidazione del danno, ma la censura è stata ritenuta inammissibile per difetto di specificità

  • art. 346 c.p.c.

    richiamato nel primo motivo insieme all'art. 112 c.p.c.; la Corte non entra nel merito della dedotta preclusione perché manca la specifica trascrizione dei motivi di appello

  • art. 112 c.p.c.

    richiamato sotto il profilo della corrispondenza tra chiesto e pronunciato e della dedotta ultrapetizione sul sindacato del giudice di appello

  • art. 366, n. 6 c.p.c.

    l'inammissibilità di entrambi i motivi è fondata sulla violazione dell'onere di specificità e di autosufficienza del ricorso, per mancata trascrizione o adeguata riassunzione degli atti e documenti rilevanti

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    norma invocata per il primo motivo, che però è stato dichiarato inammissibile

  • art. 360, n. 5 c.p.c.

    norma invocata per il secondo motivo, ma la censura è stata ritenuta inammissibile per difetto di specificità e per mancata dimostrazione della decisività del fatto omesso

  • art. 92, 2° co. c.p.c.

    richiamato dalla Corte, in combinato con la giurisprudenza costituzionale, per giustificare la compensazione integrale delle spese

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002

    la Corte ha dato atto dei presupposti per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione, la deduzione di giudicato interno o di omissione di pronuncia richiede che il ricorrente indichi e trascriva in modo specifico gli atti rilevanti, così da consentire alla Corte di verificare l'effettiva mancata contestazione della statuizione impugnata.
  • La censura per violazione dell'art. 360, n. 5 c.p.c. è inammissibile se non individua con precisione il fatto storico decisivo asseritamente omesso e non dimostra, con adeguata trascrizione degli atti o documenti richiamati, la sua effettiva decisività.
  • L'onere di specificità ex art. 366, n. 6 c.p.c. impone al ricorrente di riportare nel ricorso il contenuto essenziale degli atti e dei documenti su cui fonda il motivo; il semplice richiamo nominale non consente il controllo di legittimità.
  • In assenza di un rapporto contrattuale diretto tra professionista e danneggiato, la domanda può essere sussunta nell'art. 2043 c.c., ma resta fermo che il danneggiato deve provare tutti gli elementi costitutivi dell'illecito, incluso il danno concreto.
  • La mera allegazione di un pregiudizio economico o all'immagine non basta: occorre fornire elementi probatori idonei a dimostrare l'effettiva esistenza e quantificazione del danno lamentato.

Come è indicizzato

MaterieResponsabilità professionaleImpugnazioniSpese di lite
RamiResponsabilità civileProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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