Cassazione Penale, Ordinanza n. 30219/2025 del 03/09/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Nel giudizio di primo grado, definito con rito abbreviato, gli imputati erano stati condannati per associazione a delinquere finalizzata alla falsificazione, spendita e introduzione nello Stato di banconote contraffatte, oltre che per i reati fine. In appello le pene erano state rideterminate sulla base di un accordo sulla pena ex art. 599-bis c.p.p. Avverso tale sentenza tutti i ricorrenti proponevano ricorso per cassazione: uno deduceva nullità e vizio di motivazione, sostenendo che il concordato non esonerasse il giudice dal verificare eventuali cause di proscioglimento e la congruità della pena; una ricorrente contestava la qualificazione giuridica del fatto, assumendo l’insufficienza della prova del previo concerto e prospettando l’applicazione dell’art. 453 c.p. anziché dell’art. 455 c.p.; un terzo lamentava l’illogicità dell’aumento per continuazione, ritenuto superiore rispetto ai reati più gravi; un quarto deduceva carenza e illogicità della motivazione, sostenendo che la Corte territoriale si fosse limitata a recepire il capo d’imputazione senza valutare l’assenza di cause estintive o proscioglitive e la congruità del trattamento sanzionatorio.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili tutti i ricorsi. Ha ritenuto che, in caso di sentenza resa all’esito del concordato sui motivi di appello ex art. 599-bis c.p.p., le parti rinuncino a far valere in cassazione doglianze diverse, anche rilevabili d’ufficio, salvo il caso di pena illegale. Le censure formulate dai ricorrenti non attenevano a una pena illegale e risultavano quindi precluse. I ricorrenti sono stati inoltre condannati al pagamento delle spese processuali e di euro 4.000 complessivi in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Il concordato sui motivi di appello comporta una rinuncia alle ulteriori doglianze e produce un effetto preclusivo anche nel giudizio di legittimità, salvo il caso di pena illegale.
Consente la declaratoria di inammissibilità dei ricorsi senza formalità di procedura.
Le eventuali cause di proscioglimento non possono essere dedotte in cassazione quando la parte vi abbia rinunciato con il concordato in appello, salvo i limiti dell’illegalità della pena.
Richiamato dalla ricorrente che contestava la qualificazione giuridica del fatto.
Richiamato nella contestazione sulla qualificazione del fatto come diversa ipotesi di reato.
Norma evocata come reato-fine nella fattispecie contestata di falsificazione/spendita di banconote contraffatte.
Norma evocata come diversa qualificazione giuridica del fatto nella medesima vicenda di banconote contraffatte.
Massime di principio
- Quando la sentenza di appello è resa all’esito del concordato sui motivi di impugnazione, l’accordo delle parti preclude in cassazione la deduzione di censure diverse da quelle compatibili con il contenuto del concordato, anche se attinenti a questioni rilevabili d’ufficio.
- L’unica apertura al sindacato di legittimità contro la sentenza resa ex art. 599-bis c.p.p. riguarda la pena illegale; restano invece precluse le doglianze sulla qualificazione giuridica, sulle cause di proscioglimento e sul mero trattamento sanzionatorio non illegale.
- Il giudice di legittimità può dichiarare inammissibile senza formalità il ricorso che investa questioni rinunciate con il concordato in appello, applicando la disciplina speciale dell’inammissibilità prevista per tali ipotesi.
- La censura relativa alla congruità o proporzionalità della pena non è esaminabile in cassazione se non viene dedotta come pena illegale; il controllo sul merito della quantificazione resta precluso dal patto processuale intervenuto in appello.
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