Cassazione Civile, Ordinanza n. 16711/2024 del 17/06/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia riguarda un ricorso per cassazione proposto avverso una sentenza della Corte d’Appello di Roma in una materia indicata come "altre ipotesi pubblico impiego". Dalla pronuncia della Corte di cassazione non emergono i fatti sostanziali della lite né le censure di merito dedotte nel ricorso, perché la Corte si arresta a un rilievo processuale preliminare: il ricorso per cassazione era stato notificato al Comune il 3 novembre 2023 ma depositato telematicamente il 28 novembre 2023, dunque oltre il termine di venti giorni previsto dall’art. 369, comma 1, c.p.c. per il deposito del ricorso, a pena di improcedibilità. Il Comune ha resistito con controricorso tempestivo entro il termine di cui all’art. 370, comma 1, c.p.c.
La decisione
La Corte ha dichiarato improcedibile il ricorso per cassazione per tardivo deposito rispetto al termine di cui all’art. 369, comma 1, c.p.c. Ha ritenuto che tale improcedibilità assorbisse ogni altra questione, ha condannato il ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità in favore del Comune controricorrente e ha dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002.
Norme richiamate
termine di venti giorni previsto, a pena di improcedibilità
il deposito telematico del ricorso oltre il termine di venti giorni dalla notificazione comporta l'improcedibilità del ricorso per cassazione.
termine di legge di quaranta giorni dalla notificazione del ricorso
il controricorso del Comune è stato ritenuto tempestivo perché depositato entro il termine previsto dalla norma.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115 del 2002
sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato
in caso di esito sfavorevole del ricorso, la Corte dà atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione il deposito del ricorso nel termine previsto dall'art. 369, comma 1, c.p.c. costituisce un onere processuale essenziale: la sua inosservanza determina l'improcedibilità del ricorso.
- L'improcedibilità del ricorso per cassazione preclude l'esame di qualunque questione di merito o di rito ulteriore dedotta con l'impugnazione.
- Quando il ricorso è dichiarato improcedibile, il ricorrente è normalmente condannato alle spese del giudizio di legittimità in favore della parte che abbia validamente resistito con controricorso tempestivo.
- L'esito sfavorevole del ricorso può comportare, ricorrendone i presupposti di legge, l'applicazione del raddoppio del contributo unificato.
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