Cassazione Penale, Ordinanza n. 19222/2025 del 22/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Due imputati, nei cui confronti il G.u.p. aveva applicato la pena su richiesta ex artt. 444 ss. c.p.p. per coltivazione di cannabis indica in concorso, ricorrevano per cassazione deducendo un vizio di motivazione per la mancata riqualificazione del fatto nella fattispecie di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990. La difesa sosteneva, in sostanza, che la coltivazione dovesse essere sussunta nell'ipotesi di lieve entità. La Corte, però, rilevava che, trattandosi di sentenza di patteggiamento successiva alla riforma del 2017, il ricorso è proponibile solo nei casi tassativi di cui all'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.; e che la censura proposta non integrava un'erronea qualificazione del fatto immediatamente ed ictu oculi percepibile, ma mirava a contestare un apprezzamento non consentito in sede di legittimità.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibili i ricorsi "senza formalità" ex art. 610, comma 5, c.p.p., ritenendo che il motivo dedotto non fosse proponibile in cassazione contro una sentenza di patteggiamento nei limiti dell'art. 448, comma 2-bis, c.p.p., poiché non risultava una qualificazione giuridica del fatto palesemente eccentrica rispetto al capo di imputazione. Ha conseguentemente condannato i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 4.000 ciascuno alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
richiamati come base del patteggiamento applicato dal G.u.p.
motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza
delimita in modo tassativo i casi in cui è ammesso il ricorso per cassazione avverso la sentenza di patteggiamento successiva alla riforma del 2017
la verifica dell'osservanza del limite alla patteggiabilità va condotta sulla base dei capi di imputazione, della motivazione della sentenza e dei motivi di ricorso
consente la declaratoria di inammissibilità del ricorso in forma semplificata
richiamato per il concorso di persone nel reato
art. 73, commi 3, 4 e 5, d.P.R. 309/1990
la contestazione riguardava coltivazione di cannabis con possibilità di ricavare 33.728 dosi medie singole; la Corte esclude che la qualificazione operata fosse palesemente errata o che fosse dovuta la riqualificazione in ipotesi di lieve entità
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione avverso una sentenza di patteggiamento successiva alla riforma del 2017, il controllo di legittimità è circoscritto ai soli motivi espressamente previsti dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.; sono quindi inammissibili censure che, pur formalmente prospettate come errori di qualificazione giuridica, mirino in realtà a rimettere in discussione valutazioni non immediatamente evincibili dal capo di imputazione e dalla sentenza.
- L'"erronea qualificazione giuridica del fatto" deducibile in cassazione contro il patteggiamento sussiste solo quando la qualificazione adottata risulti palesemente eccentrica rispetto alla contestazione, con evidenza immediata; non è sufficiente denunciare un diverso apprezzamento interpretativo o una possibile riqualificazione del fatto in termini di minore gravità.
- La verifica della legittimità del patteggiamento va compiuta sulla base del capo di imputazione, della succinta motivazione della sentenza e dei motivi del ricorso; se da tali elementi emerge la correttezza della qualificazione giuridica, il ricorso è inammissibile.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, il giudice di legittimità può procedere con declaratoria "senza formalità" e applicare le conseguenze economiche previste, compreso il versamento alla Cassa delle ammende in assenza di ragioni di esonero.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 22 mag 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 19082/2025 del 22/05/2025
- ordinanza_penale · 22 mag 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 19107/2025 del 22/05/2025
- ordinanza_penale · 22 mag 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 19143/2025 del 22/05/2025
- ordinanza_penale · 22 mag 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 19144/2025 del 22/05/2025
- ordinanza_penale · 22 mag 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 19146/2025 del 22/05/2025
- ordinanza_penale · 22 mag 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 19147/2025 del 22/05/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →