Cassazione Civile, Ordinanza n. 17474/2025 del 29/06/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente (fallimento)
La controversia
La controversia nasce da un contratto di locazione di un immobile con patto di futura vendita, concesso da un fondo immobiliare gestito da una SGR a una società poi fallita. Prima del fallimento era intervenuta convalida di sfratto per morosità con decreto ingiuntivo esecutivo per canoni scaduti e a scadere fino al rilascio; l’esecuzione di rilascio era stata sospesa per l’emergenza Covid. Inoltre, a seguito del rinvenimento nell’immobile di una discarica abusiva di rifiuti industriali, era stato disposto sequestro probatorio e la società conduttrice era stata nominata custode; poi la conduttrice è stata dichiarata fallita. Il locatore ha chiesto l’ammissione al passivo per canoni insoluti e indennità di occupazione, nonché la restituzione dell’immobile. Il Tribunale ha rigettato la domanda di restituzione e ha ammesso solo in parte l’ulteriore credito per occupazione maturata fino al fallimento. Con il ricorso per cassazione il locatore ha sostenuto: 1) che il curatore sarebbe subentrato nei diritti e obblighi del fallito e non potrebbe sottrarsi alla restituzione invocando una valutazione di convenienza per la massa, richiamando gli artt. 31 l.fall. e 2740-2741 c.c.; 2) che si sarebbe dovuta applicare la disciplina dei rapporti pendenti ex art. 72, comma 5, l.fall., con conseguente opponibilità alla massa del titolo di rilascio e della domanda di rivendica/restituzione ex art. 103 l.fall.; 3) che, ai sensi dell’art. 1591 c.c., il conduttore in mora a restituire l’immobile deve corrispondere il canone fino all’effettiva riconsegna, sicché il credito avrebbe dovuto essere riconosciuto sino alla restituzione del bene libero da cose, nonostante il sequestro.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che il giudice di merito avesse correttamente individuato la ratio decidendi: l’immobile non era mai entrato nell’inventario né nella detenzione della curatela, perché il contratto di locazione si era già risolto prima del fallimento e, al momento dell’apertura della procedura, il bene era già nella disponibilità materiale del locatore a seguito del sequestro probatorio con nomina a custode della stessa proprietaria. Perciò non si trattava di rapporto pendente, l’art. 72, comma 5, l.fall. era inapplicabile e il curatore non poteva essere tenuto a subentrare in obblighi restitutori o di facere maturati solo in capo al fallito. La Corte ha aggiunto che il locatore poteva agire in via di insinuazione al passivo per ogni pretesa risarcitoria derivante dall’inadempimento, ma non pretendere la restituzione dal curatore di un bene mai acquisito alla procedura. È stata quindi confermata la condanna alle spese e dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
Invocato dal ricorrente per sostenere i doveri del curatore, ma ritenuto non pertinente rispetto a un bene mai acquisito alla curatela.
Esclusa l’applicabilità perché il contratto di locazione era già risolto prima del fallimento; non si era quindi in presenza di rapporto pendente.
Richiamato dal ricorrente per la rivendica/restituzione, ma ritenuto non utile nel caso concreto.
La Corte valorizza il dato che il bene non faceva parte dell’inventario fallimentare.
Il bene non era stato preso in consegna dal curatore ai sensi di tale norma.
il conduttore in mora a restituire la cosa è tenuto a dare al locatore il corrispettivo convenuto fino alla riconsegna, salvo l'obbligo di risarcire il maggior danno
Il principio è richiamato, ma la Corte ritiene che il credito da occupazione non possa essere fatto valere contro il curatore per un bene mai nella disponibilità della curatela; resta ferma la possibilità di far valere il risarcimento verso il fallito.
Richiamati dal ricorrente, ma ritenuti fuori centro nella fattispecie, perché non impongono al curatore di farsi carico di obblighi restitutori del fallito su un bene non acquisito alla procedura.
Norma del procedimento di opposizione allo stato passivo che ha costituito il veicolo processuale dell’impugnazione del decreto del giudice delegato.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Rilevato ai fini del raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
Massime di principio
- La disciplina dei rapporti pendenti ex art. 72 l.fall. non si applica quando il contratto sia già stato risolto prima del fallimento: in tal caso non vi è un rapporto in corso da sciogliere o proseguire da parte del curatore.
- Il curatore non è successore del fallito negli obblighi di facere già maturati in capo a quest’ultimo; tali obblighi restano a carico del fallito, mentre il creditore può far valere eventuali pretese risarcitorie nel passivo.
- La domanda di restituzione dell’immobile non può essere accolta se il bene non è mai entrato nella detenzione o nell’inventario della procedura fallimentare; la curatela non può essere tenuta a recuperare un bene che non ha acquisito.
- Il creditore locatore può insinuare al passivo i crediti risarcitori derivanti dall’inadempimento del conduttore, anche se collegati alla mancata riconsegna o alle spese necessarie per il ripristino del bene, ma non può trasformare tali pretese in un obbligo restitutorio del curatore nei confronti del bene mai acquisito.
- In sede di legittimità, il ricorso è infondato quando non coglie la ratio decidendi effettiva del provvedimento impugnato e si fonda su norme non pertinenti al caso concreto.
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