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Cassazione Penale, Ordinanza n. 26825/2026 del 16/07/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La ricorrente ha impugnato la decisione della Corte d'appello deducendo, nel titolo del ricorso, un vizio di motivazione per la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche in prevalenza rispetto alla recidiva; nel contenuto, ha contestato anche la determinazione del trattamento sanzionatorio in relazione alla continuazione tra reati. La Corte di cassazione ha però rilevato che il motivo era formulato in modo generico e indeterminato, privo delle specifiche ragioni di diritto poste a sostegno delle doglianze e non correlato con la motivazione della sentenza impugnata.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che la doglianza non rispettasse i requisiti dell'art. 581 c.p.p. perché generica e priva di specificità, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare chiaramente i rilievi mossi. Ha inoltre osservato che la motivazione della sentenza d'appello era logicamente corretta: la pena base per il reato più grave ex art. 493-ter c.p. era già fissata al minimo edittale, quindi non ulteriormente contenibile, e la riduzione dell'aumento per la continuazione con il furto era stata disposta dopo l'esclusione dell'aggravante contestata. Conseguentemente, la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 581 cod. proc. pen.

    Il ricorso per cassazione deve contenere motivi specifici e correlati alle ragioni della decisione impugnata; la mancanza di tali requisiti comporta inammissibilità per genericità e indeterminatezza.

  • art. 493-ter cod. pen.

    Il reato più grave aveva determinato una pena base fissata al minimo edittale, non ulteriormente riducibile.

  • art. 4 c.p.p.

    Non citato direttamente nel testo.

Massime di principio

  • È inammissibile il ricorso per cassazione che non confronti le proprie censure con la motivazione della decisione impugnata e non indichi con precisione gli elementi di fatto o di diritto posti a base delle doglianze.
  • La mera deduzione di un vizio di motivazione, se non accompagnata da una critica specifica e intelligibile al ragionamento decisorio, non soddisfa il requisito di specificità dei motivi di ricorso.
  • Quando la pena base per il reato più grave è già stata determinata nel minimo edittale, non è sindacabile come omessa una ulteriore riduzione in assenza di margini legali di contenimento; il giudizio sulla continuazione va letto alla luce dell'eventuale esclusione di aggravanti contestate.
  • Il controllo di legittimità non può essere attivato in modo meramente assertivo o apodittico: il ricorso deve consentire alla Corte di individuare esattamente il capo della decisione censurato e il punto di contrasto con la motivazione impugnata.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniPena e commisurazione
RamiProcesso penaleParte generale
IstitutiContinuazione

Testo integrale

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